Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Revocatoria tra fallimento e liquidazione giudiziale

  • Teresa Federici

    DARFO BOARIO TERME (BS)
    07/06/2024 11:00

    Revocatoria tra fallimento e liquidazione giudiziale

    Il fallimento Alfa Srl ha proposto azione revocatoria nei confronti di Beta Srl per la vendita di un immobile a prezzo non di mercato.
    Il tribunale nel 2023 ha disposto l'inefficacia ex art. 67, c. 1, n. 1 LF dell'atto e la restituzione dell'immobile al fallimento Alfa Srl.
    Nel 2024 Beta Srl è stata posta in liquidazione giudiziale.
    Il fallimento Alfa Srl si è quindi insinuato nel passivo della l.g. Beta Srl per chiedere la restituzione dell'immobile.
    Qualora la restituzione venga effettuata, il prezzo della compravendita andrà restituito a Beta Srl in l.g.? Andrà presentata istanza di ammissione al passivo del fallimento Alfa Srl? Si tratterà di credito prededucibile ovvero di credito chirografario?
    Grazie.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/06/2024 11:14

      RE: Revocatoria tra fallimento e liquidazione giudiziale

      La questione che si pone è come trattare, una volta che la procedura Beta restituirà l'immobile oggetto dell'atto di compravendita revocato, la restituzione del prezzo da parte del fallimento Alfa, sicchè in questa questione, il fatto che anche Beta sia sottoposta a procedura concorsuale (liquidazione giudiziale) è irrilevante (la rilevanza l'ha avuta al momento della richiesta di restituzione dell'immobile, che è stata correttamente effettuata mediante domanda rivendica e restituzione); inoltre essa va risolta alla luce della legge fallimentare essendo stata Alfa assoggettata al fallimento.
      Orbene la questione posta trova soluzione nel comma 2 dell'art. 70 l. fall. (peraltro ripreso pari pari dall'art. 171 CCII) , per il quale "Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito".
      Questa disposizione viene normalmente collegata all'ipotesi della revoca del pagamento e riferita al credito di chi ha subito la revocatoria che era stato soddisfatto con il pagamento dichiarato inefficace, ma ha una portata generale in quanto anche colui che sia condannato a restituirne l'importo revocato, "ha diritto ad insinuarsi al passivo solo in via chirografaria nella misura del pagamento revocato, senza che possa rivivere l'originaria garanzia, dal momento che il credito che può essere insinuato ai sensi dell'art. 70, comma 2, l. fall. non è quello originario, ma un credito nuovo che nasce dall'effettiva restituzione e trova fonte direttamente nella legge" (così Cass. 05/10/2018, n.24627).
      La norma citata, infatti, ha lo scopo di eliminare ogni dubbio circa la partecipazione al passivo del credito di restituzione che, senza l'espressa disposizione di cui all'art. 70, non avrebbe potuto partecipare al concorso, sorgendo dopo la dichiarazione di fallimento per effetto dell'avvenuta restituzione, sia di una somma di danaro che di un immobile. Per la precisione, supponendo che, come nel caso, il curatore abbia promosso azione revocatoria della vendita di un bene immobile, per effetto dell'accoglimento della domanda, grava sul convenuto l'obbligazione direttamente verso la massa di restituzione dell'immobile acquistato; la concreta restituzione alla massa dello stesso determina la inefficacia anche del pagamento del prezzo pagato per l'acquisto dell'immobile, sicchè il soggetto che ha subito la revocatoria ha un credito corrispondente al prezzo pagato.
      E' di questo credito, c.d. di restituzione, che tratta l'art. 70, comma 2, l.fall. trasformando il credito di restituzione in un credito concorsuale chirografario che partecipa al concorso con gli altri creditori, e la parificazione di quest'ultimo ai creditori concorsuali rende indispensabile una manifestazione di volontà dell'interessato, così come di ogni altro creditore concorsuale, di azionare il suo credito nel fallimento con l'unico strumento concesso, che è quello dell'insinuazione al passivo, posto che il provvedimento di ammissione di un credito al passivo fallimentare costituisce per ogni creditore il titolo necessario per trovare soddisfazione coattiva sul patrimonio del debitore fallito.
      In sostanza, a seguito della restituzione dell'immobile oggeto della compravendita revocata, il curatore della liquidazione giudiziale di Beta potrà insinuare al passivo del fallimento di Alfa il credito per la restituzione del prezzo pagato. Per la verità questo dell'importo da poter richiedere è altro argomento complesso discutendosi se sia da restituire il prezzo originariamente pagato, oppure quello corrispondente al valore del bene restituito dal terzo revocato, con riflesso anche sugli interessi, ma di questo ne tratteremo se necessario quando la questione diventerà attuale.
      Zucchetti SG srl