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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Effetti della Sentenza emessa successivamente alla declaratoria di fallimento.
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Salvatore Arlotta
messina05/07/2023 14:45Effetti della Sentenza emessa successivamente alla declaratoria di fallimento.
Sono stato nominato Curatore nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, in data 22/6/2023, data di emissione della sentenza.
In data odierna, l'A.U. mi comunica, per le vie brevi, che un giudizio pendente, promosso dalla Società in bonis innanzi al C.G.A., in data 10/05/2023, è stato assunto in decisione. Tra le domande azionate dalla Società vi è una domanda risarcitoria di importo considerevole.
I quesiti che mi pongo, sono, dunque, i seguenti:
A) interruzione del processo: può la Curatela costituirsi nel giudizio (già assunto in decisione)?;
B) in ipotesi di mancata costituzione, ove dovesse essere accolta la domanda risarcitoria formulata dalla Società in bonis, può la Curatela (non costituita) azionare tale titolo nei confronti dei resistenti;
C) a contrario, i resistenti potrebbero eccepire la nullità della sentenza emessa nei confronti delle parti originarie, per difetto di legittimazione processuale, considerata la mancata costituzione della Curatela.
E' evidente, infatti, che, nonostante la domanda risarcitoria si importante, l'esito del giudizio è fortemente aleatorio e ciò renderebbe non opportuna la costituzione in questa fase della Curatela.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza06/07/2023 18:54RE: Effetti della Sentenza emessa successivamente alla declaratoria di fallimento.
Per rispondere alle sue domande bisogna prendere le mosse dal quinto comma dell'art. 300 cpc., per il quale se la morte (cui è equiparabile ai fini processuali la dichiarazione di fallimento) della parte costituita si verifica "dopo la chiusura della discussione davanti al collegio" essa non produce alcun effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.
Questa espressione "dopo la chiusura della discussione davanti al collegio" ha posto molte problematiche interpretative dopo che con la legge n. 353/1990 di riforma del codice di rito, l'udienza di discussione è divenuta un'ipotesi meramente residuale e poco praticata, che può verificarsi solo su richiesta della parte interessata, per cui l'ultima udienza del procedimento civile ordinario è oggi costituita dall'udienza di precisazione delle conclusioni, a cui conseguirà la concessione da parte del Giudice dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica. Da qui è nato il problema di stabilire se la data della discussione- che nella citata norma costituisce il limite per la interruzione- vada rapportata all'udienza di conclusione o alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
L'orientamento dominante ritiene che il limite temporale fino al quale l'evento interruttivo produce i suoi effetti, ove una delle parti non richieda la discussione orale, coincide con la scadenza del termine di deposito delle memorie di replica di cui all'art. 190 cpc; tuttavia la questione, a seguito dell'ultima riforma di cui al d.lgs n. 149 del 2022 si è in gran parte ridimensionata in quanto a norma del nuovo art. 189 cpc (cui è seguita l'abrogazione dell'art. 190) il giudice fissa una udienza per la rimessione della causa al collegio e assegna alle parti i termini anteriori rispetto alla stessa per memorie e repliche, per cui si può dire dall'entrata in vigore della riforma Cartabia il termine ultimo per far valere l'interruzione è quello della udienza, mentre per la normativa precedente è quello di scadenza el termine per la memoria di replica.
Dando per scontato che nel caso sia stato seguito il "vecchio" rito essendo il processo iniziato prima dell'entrata in vigore della riforma, il processo di cui si discute potrebbe ancora essere dichiarato interrotto. Normalmente l'evento interruttivo, anche se verificatori dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, per produrre effetto deve essere formalmente dichiarato o notificato e non basta che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale dato che questa costituisce un atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni, tuttavia in caso di fallimento di una parte opera il terzo comma dell'art. 43 l. fall.- ripreso dal pari comma dell'art. 143 CCII- che fa chiaramente capire che la dichiarazione di fallimento determina la automatica interruzione del processo, rilevabile d'ufficio, senza che siano necessarie particolari formalità, e quindi, anche a seguito della semplice acquisizione della notizia, attraverso la comunicazione data al giudice con la comparsa conclusionale o con la memoria di replica.
La prima opzione per il curatore, quindi è quella di far presente in uno di questi atti tramite il legale l'intervenuto fallimento in modo da ottenere la interruzione del processo, per poi riassumerlo, visto che ha interesse ad arrivare ad una decisione.
Posto che il curatore può ottenere la interruzione fino al termine indicato, egli in alternativa (quale seconda opzione) potrebbe (ma il punto non è pacifico per una causa già trattenuta a decisione), invece che passare per la interruzione e poi riassunzione, proseguire il processo a norma dell'art. 302 cpc, che dovrebbe passare comunque attraverso la fissazione di una nuova udienza.
Che succede se la curatela non fa nulla e viene emessa la sentenza. Questa non è affetta da nullità, ma è soltanto in opponibile alla massa, per cui, in presenza di una condanna del liquidato, il curatore avrebbe la possibilità di far valere tale inopponibilità vanificando la decisione emessa. Nel caso inverso di sentenza attiva favorevole al liquidato, il curatore pouò, a nostro avviso avvalersi della sentenza in quanto la inopponibilità alla massa può eccepirla solo lui, che evidentemente non ne avrebbe interesse e la sentenza costituisce un diritto di credito sopravvenuto a norma dell'art. 42 l.f. e 142 CCII; ma su questo aspetto no abbiamo rinvenuto precedenti.
Come vede le strade percorribili sono varie, ma la più sicura e tranquillante è comunicare al giudice della causa l'intervenuto fallimento e far dichiarare l'interruzione.
Zucchetti SG srl
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