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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
deposito bilanci in Camera di commercio società in liquidazione giudiziale
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Giuseppe Labricciosa
Pescara18/07/2023 13:08deposito bilanci in Camera di commercio società in liquidazione giudiziale
buongiorno, oggetto della discussione riguarda il deposito dei bilanci in Camera di Commercio per la società in liquidazine giudiziale.
a seguito di controllo circa i depositi dei bilanci in camera di commercio, risulta che la società non ha provveduto a depositare i bilanci degli ultimi 3 anni.
Il Curatore ha qualche obbligo a riguardo? Qualora fosse prevista una qualche incombenza a carico del Curatore, questo riguarderebbe l'anno di nomina oppure anni precedenti?
grazie
G.L.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/07/2023 15:13RE: deposito bilanci in Camera di commercio società in liquidazione giudiziale
In forza del secondo comma dell'art. 198 CCII, l debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39". Questo è l'unico compito sostitutivo, quanto ai bilanci, attribuito al curatore. Invero il debitore è tenuto a depositare, a norma dell'art. 49, co. 3, lett. c), i bilanci degli ultimi tre anni con i documenti indicati nella citata norma, ma qualora non lo faccia, il curatore- dispone – il secondo comma dell'art. 130- "informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione".
Zucchetti SG Srl-
Carlo Corinaldesi
ASCOLI PICENO17/10/2023 14:29RE: RE: deposito bilanci in Camera di commercio società in liquidazione giudiziale
Buongiorno in merito alla presente discussione chiedo conferma se il Curatore, in mancanza di redazione e deposito degli ultimi 3 bilanci da parte dell'imprenditore della società in Liquidazione Giudiziale, debba comunque provvedere alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e, in caso affermativo, se questo debba solo essere allegato alla relazione particolareggiata ex art. 130 co. 4 oppure debba essere depositato presso la CCIAA di competenza.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/10/2023 19:14RE: RE: RE: deposito bilanci in Camera di commercio società in liquidazione giudiziale
Confermato quanto inizialmente richiesto ricordiamo che secondo il Trib. Udine, 13/06/1985, durante la procedura fallimentare viene meno l'obbligo del deposito e della pubblicazione del bilancio per incompatibilità con la natura e le finalità della procedura medesima. Questa interpretazione trova conferma nella dizione dell'art. 89, co. 2 l.f., per la quale "il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14". ossia il curatore deve "redigere" " il bilancio dell'ultimo esercizio "se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito", il bilancio dell'ultimo esercizio, ma non è scritto che sia tenuto anche a depositarlo al Registro Imprese.
La debolezza di questo argomento letterale ci aveva indotto in passato ad affermare che nella redazione potrebbe anche essere compreso il deposito, tuttavia, rivedendo la situazione, abbiamo poi precisato che, poiché la finalità primaria di tale bilancio è quella di rappresentare, ai fini fiscali, il patrimonio iniziale alla data di apertura della procedura ed il reddito prodotto dall'impresa nel periodo infrannuale precedente il fallimento, e non quella di rendere noto a terzi che vogliano consultare la situazione in cui versa la società, ormai fallita, optiamo per la non obbligatorietà del deposito presso il registro Imprese. Quindi la legge fallimentare non lo richiede espressamente, la ratio della norma è nello stesso senso ed anche la prassi delle Camere di Commercio è che le società fallite sono esonerate dall'obbligo di deposito del bilancio.
Suggeriamo comunque di verificare se anche la CCIAA competente nel caso specifico aderisce a tale prassi.
Zucchetti SG srl
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