Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Compenso professionista - prededuzione

  • Bruno Garbellini

    Tirano (SO)
    02/02/2025 10:08

    Compenso professionista - prededuzione

    Una società ha presentato istanza per l'ammissione al concordato preventivo, successivamente non omologato. Avendo ricevuto due avvisi di accertamento per annualità passate (uno ricevuto prima della fase concordataria e l'altro ricevuto durante la fase concordataria), un professionista (commercialista) ha rappresentato ed assistito la società avanti la Commissione Tributaria Provinciale, in forza di un mandato conferito dalla società in concordato non avente data certa e di cui non è stata richiesta autorizzazione agli organi della procedura concordataria.
    Ora il professionista avanza istanza di ammissione al passivo per le sue competenze per un importo ritenuto dal curatore notevolmente superiore rispetto alle tariffe professionali.
    Si richiede cortese parere in merito:
    - alla possibilità o meno di ammettere il credito stante il mandato non avente data certa
    - alla possibilità o meno di richiedere la liquidazione del compenso ad opera dell'ordine di appartenenza
    - al grado da attribuire al credito eventualmente da ammettere (prededuzione - privilegio) alla luce della data di notifica degli avvisi di accertamento.

    Grazie della Vs. gentile collaborazione e cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      03/02/2025 12:22

      RE: Compenso professionista - prededuzione

      Dato per scontato che, a seguito della mancata omologa del concordato preventivo, sia stata aperta a carico del debitore la procedura di liquidazione giudiziale, le sue tre domande riassumono esattamente i termini della questione in quanto individuano i tre temi da affrontare: se è dovuto un compenso al professionista che lo richiede insinuandosi al passivo, in caso positivo come calcolarlo e che collocazione attribuire al credito.
      Sul primo aspetto- riguardante l'an- lei si pone due problemi riguardanti la mancanza della data certa del mandato e della autorizzazione degli organi procedurali al rilascio dello stesso. Quanto alla certezza della data del mandato, nel caso in esame il problema è abbastanza irrilevante. In primo luogo perché pare pacifico che il mandato sia stato rilasciato dal debitore mentre era in concordato e, seppur si viole prendere in considerazione soltanto la data dell'apertura della liquidazione, va ricordato che la certezza, secondo il dettato dell'art. 2704 c.c., è fornita dalla registrazione, da una serie di altri elementi elencati nella norma e "infine dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento". In tal modo, la certezza della data e la sua computabilità nei confronti dei terzi viene rimessa ad un accertamento di fatto da effettuare caso per caso sulla base degli elementi disponibili, diretti o indiretti; di modo che, se nel caso risulta che il professionista in questione non solo ha ricevuto il mandato ma ha esplicato la sua attività in pendenza del concordato, (basta consultare gli atti del processo tributario), rimane accertato che il rapporto professione si è realizzato nel corso del concordato, salvo a valutare gli effetti di tale collocazione.
      Quanto all'autorizzazione a conferire l'incarico o comunque a promuovere reclamo avanti all'apposita commissione, è difficile dare una risposta. Essendo, invero, evidente l'estraneità della fattispecie in esame alle singole voci elencate nell'art. 94, comma 2, c.c.i.i. (che riprende esattamente il pari comma dell'art. 167 l. fall.), l'unica di rilievo è quella che fa riferimento agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, la cui delimitazione non è ancorata a criteri precisi. Ha statuito, infatti,, Cass., 01/06/2022 , n. 17930 che, in tema di concordato preventivo, la valutazione ai sensi dell' articolo 167 l. fall. in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore "deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all'interesse della massa dei creditori - preso in considerazione, appunto, dall'articolo 167 citato - non già dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa in bonis possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni".
      Concetti alla base anche di Cass. 30/05/2022 , n. 17391, che è particolarmente interessante ai fini che ci occupano perché riguarda proprio il caso dell'incarico dato in pendenza di concordato ad un legale per promuovere un'azione giudiziaria. In proposito la Corte afferma: "Nel caso in cui il fallimento sia dichiarato dopo l'ammissione al concordato preventivo, l'incarico professionale conferito a un avvocato, nel corso della procedura minore, non è di per sé un atto di straordinaria amministrazione, dovendo, ai fini della qualificazione dell'incarico e dell'opponibilità del corrispondente credito nella successiva procedura fallimentare, farsi applicazione dei seguenti principi: a) l'atto di ordinaria amministrazione è connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico, anche se di costo elevato, allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità deve essere riferito al merito della prestazione, secondo una valutazione ex ante, in termini di adeguatezza funzionale o non eccedenza rispetto alle necessità risanatorie dell'azienda; c) va comunque esclusa l'ammissione del credito tra le passività concorsuali, quando l'incarico sia affidato per esigenze personali e dilatorie, volte a rimandare nel tempo la dichiarazione di fallimento".
      Alla luce di questi criteri, saremmo portati a ritenere che nel caso l'attività del professionista rientri nella ordinaria amministrazione, ma ripetiamo, la varietà dei criteri da seguire rapportati al caso concreto, rendono questo giudizio estremamente soggettivo, per cui non sono da escludere soluzione diverse ed opposte.
      In ordine al quantum richiesto, certamente il curatore può contestare l'entità dell'importo oggetto della domanda. Tuttavia, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione) il curatore è tenuto a contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni (Cass. 01/12/2021, n.37788). A seguito delle contestazioni sollevate, che porteranno alla esclusione dal passivo o all'amissione di un credito minore di quello richiesto, il professionista, in sede di opposizione, deve fornire prova più precisa del proprio credito, che può essere data dalla liquidazione della parcella da parte dell'Ordine di appartenenza.
      Essendo il credito sorto nel corso del concordato, lo stesso va considerato come prededucibile nella consecutiva liquidazione giudiziale, giusto il disposto degli artt. 46, comma 4 e 98 c.c.i.i..
      Zucchetti SG srl
      • Bruno Garbellini

        Tirano (SO)
        04/02/2025 11:15

        RE: RE: Compenso professionista - prededuzione

        Ringrazio per la pronta risposta.
        Il dubbio che mi rimane è relativo al terzo quesito, stante il fatto che un avviso di accertamento è stato ricevuto prima del deposito dell'istanza di ammissione al concordato preventivo.
        Mi chiedo se le competenze relative a tale atto debbano essere ammesse in prededuzione (facendo valere la data di affidamento del mandato) o in privilegio (facendo valere la data di ricezione dell'atto).
        Propenderei per la prima soluzione. Corretto?