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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Distribuzione del valore di liquidazione - valore eccedente di liquidazione / concordato preventivo in continuità
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Andrea Mancini
Livorno06/05/2025 20:24Distribuzione del valore di liquidazione - valore eccedente di liquidazione / concordato preventivo in continuità
Spett.le fall.co,
mi trovo a valutare una proposta che prevede la distribuzione dell'attivo di liquidazione – secondo l'ordine dei privilegi – non sul passivo concordatario, bensì sul passivo risultante dall'ipotesi alternativa di liquidazione giudiziale, destinando l'eventuale valore eccedente della liquidazione a copertura della differenza tra il passivo concordatario e quello fallimentare.
Tuttavia, mi sarei aspettato che la distribuzione dell'attivo – sempre secondo l'ordine dei privilegi APR – venisse effettuata sul passivo concordatario, e non su quello ipotetico della liquidazione giudiziale, fermo restando naturalmente l'obbligo di garantire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quanto riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e vi ringrazio sin d'ora per l'attenzione.
Cordiali saluti,
AM-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/05/2025 20:05RE: Distribuzione del valore di liquidazione - valore eccedente di liquidazione / concordato preventivo in continuità
Anche a noi la proposta concordataria così come descritta desta non poche perplessità in quanto ci sembra che confonda l'attivo con il passivo. E' sulla prima voce che l'art. 84, comma 6, c.c.ci.i., ancor più nella sua ultima versione dovuta al decreto correttivo n. 136 del 2024, pone l'accento per individuare il valore di liquidazione e quello eccedente tale valore da distribuire ai creditori prelatizi nei concordati in continuità, ma non sul passivo che, nel concordato, è costituito necessariamente dal passivo concordatario dei crediti privilegiati principalmente ma anche ipotecari e pignoratizi (per quelli chirografari la graduazione nella distribuzione non si pone), da soddisfare appunto secondo la regola della priorità assoluta nella distribuzione del valore di liquidazione e secondo la regola della priorità relativa per quanto riguarda il valore eccedente quello di liquidazione.
Nel nostro sistema il valore di liquidazione ha una duplice funzione. In primo luogo ha la funzione di fungere da parametro sul quale si fonda il giudizio di convenienza della soluzione concordataria rispetto a quella liquidatoria in forza del criterio generale indicato nel comma 1 dell'art. 84, nel senso che va fatta una comparazione tra la soddisfazione prospettata ai creditori dalla proposta concordataria e quella ricavabile nell'alternativo scenario dell'apertura della liquidazione giudiziale; e qui crediamo si sia verificato l'equivoco su cui si fonda la proposta perché il raffronto richiesto dalla legge presuppone la quantificazione della somma ripartibile a favore di ciascun creditore concordatario sulla base dell'attivo ottenibile nello scenario liquidatorio, ma non la somma da attribuire ai creditori della eventuale liquidazione giudiziale.
Svolta questa funzione primaria di parametro della convenienza della proposta concordataria e aperta di conseguenza la procedura di concordato in continuità, il valore di liquidazione costituisce il perimetro applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo, in forza del disposto di cui all'art. 84, comma 6, che introduce nel nostro sistema la possibilità, nei concordati in continuità, della soddisfazione dei creditori concordatari prelatizi secondo la regola della priorità relativa nella distribuzione dei valori eccedenti quelli di liquidazione. Il comma 6 dell'art. 84 stabilisce, infatti, che "Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione….", dando, così, per un verso, attraverso il richiamo dell'art. 87, il concetto del valore di liquidazione (che in precedenza presentava elementi di incertezza) da intendersi come il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale, e, per altro verso, chiarisce che il valore di liquidazione costituisce l'ambito applicativo della regola della priorità assoluta nella distribuzione dell'attivo per la soddisfazione dei creditori prelatizi che partecipano al concordato.
Zucchetti SG srl
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