Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Liquidazione giudiziale: notifica relazione art.130 c.9 al debitore (ex fallito)

  • Monica Mora

    Parma
    11/03/2025 17:44

    Liquidazione giudiziale: notifica relazione art.130 c.9 al debitore (ex fallito)

    Buongiorno, in merito alla relazione periodica ex art. 130 c.9, la norma prevede la notifica della stessa, una volta emesso il provvedimento del G.D., ai creditori, al comitato dei creditori ed al debitore, senza deposito presso il Registro Imprese.
    Qualora il debitore, ossia il soggetto fallito, non abbia un indirizzo p.e.c. oppure risulta formalmente una residenza diversa da quella effettiva (anche se quella effettiva per caso fortuito è nota al curatore), si chiede quanto segue:
    1) è corretto notificare la relazione tramite semplice raccomandata senza ricevuta di avvenuta notifica oppure è sufficiente in questo caso il deposito in cancelleria fallimentare?;
    2) se la notifica deve essere fatta attraverso i mezzi tradizionali postali, deve essere notificata all'indirizzo di residenza che risulta presso il Comune oppure quella effettiva nota al curatore?;
    3) nel caso di liquidazione giudiziale di s.r.l. con amministratore unico residente all'estero e iscritto all'AIRE, è obbligatorio procedere alla notifica tramite posta oppure sufficiente il deposito in cancelleria, visto che il soggetto è a conoscenza della procedura?.
    Grazie

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2025 19:59

      RE: Liquidazione giudiziale: notifica relazione art.130 c.9 al debitore (ex fallito)

      Le risposte ai suoi quesiti le trova tutte nell'art. 10 c.c.i.i., che, peraltro è stato profondamente modificato dall'ult. decreto correttivo del settembre 2024. Nella attuale versione tale articolo prevede, al comma 2 che " I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1 (risultanti dai vari indici ivi indicati), indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni" Eguale onere è sancito dal comma 2-bis a carico del debitore, se persona fisica, nonché degli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale; anche questi, infatti, "devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni". A sua volta il comma ter sancisce che I"n caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico".
      Da questo meccanismo si deduce che il curatore di una liquidazione giudiziale deve effettuare la prima comunicazione a mezzo Pec ai soggetti risultanti dagli indici INI-PEC, IPA e INAD; a tutti gli altri deve effettuare la prima comunica, con la quale rende nota anche la Pec della procedura a mezzo posta con ricevuta di ritorna, dopo di che i destinatari devono comunicare il loro indirizzo Pec. Se non lo fanno le successive comunicazioni vanno fatte mediante deposito i nel fascicolo informatico.
      Zucchetti Sg srl