Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ricorso per accertamento stato di insolvenza ex art. 298 CCII

  • Riccardo Paganini

    Forlì (FC)
    12/06/2023 17:07

    Ricorso per accertamento stato di insolvenza ex art. 298 CCII

    Buonasera,
    ho il seguente dubbio a cui non riesco a dare risposta.
    A seguito dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa di una società con provvedimento ministeriale con cui è stato altresì nominato il Commissario Liquidatore, solamente dopo oltre 2 anni da detto provvedimento, detto commissario ha depositato il ricorso per far accertare lo stato di insolvenza della cooperativa.
    Mi chiedo se non esista un termine entro cui andasse esperita detta azione dal Liquidatore tenuto altresì conto che lo stato di insolvenza emergeva per tabulas gia da molti anni prima dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e quindi il commissario avesse tutti gli elementi per agire.
    Diversamente ragionando d'altronde, sino alla chiusura della procedura liquidatoria (per il quale non mi risulti esservi un termine perentorio), il commissario potrebbe decidere liberamente quando esperire detta azione pur avendo gli elementi per agire/non agire sin dalla sua nomina.
    Potrebbe sussistere un'analogia con l'art. 33 CCII che individua in un anno il termine per esperire l'azione per l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa cessata (intendendo qui come dies a quo la scoperta da parte del commissario dell'insolvenza)?
    Non ho rinvenuto giurisprudenza sul punto.
    Confidando in vostro cortese riscontro, ringrazio.
    Cordiali saluti
    Avv. Riccardo Paganini
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      13/06/2023 20:24

      RE: Ricorso per accertamento stato di insolvenza ex art. 298 CCII

      La Corte Costituzionale, con sentenza 22/07/2005, n.301, ha così statuito: "Non è fondata la q.l.c. del combinato disposto degli art. 82 comma 2 d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 e 202 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui consentono che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza della banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione del decreto con il quale questa è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. Non può infatti essere istituita alcuna valida comparazione, stante la diversità delle situazioni poste a raffronto, tra la disciplina censurata e quella dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, giacché nella liquidazione coatta amministrativa la sopravvenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società ancora non cancellata dal registro delle imprese. Nè, pur aderendo all'interpretazione secondo cui il termine prescrizionale delle azioni revocatorie decorrerebbe non dalla data della liquidazione coatta amministrativa ma da quella della successiva sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, la scelta del legislatore di consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'emissione - senza limiti di tempo - di una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza appare irragionevole, posto che tale sentenza interviene in una situazione in cui la società in liquidazione coatta non è estinta, nè è cancellata dal registro delle imprese e che l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa ben può essere basato su indagini effettuate dal commissario liquidatore, mentre, quanto alla censurata possibile divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati, la disciplina penale relativa alla liquidazione coatta amministrativa non solo non differisce significativamente da quella dei corrispondenti reati fallimentari, ma neppure supera i limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà, se si tiene conto dell'intento del legislatore di impedire un tipo di condotta attribuendo ad essa carattere di illiceità penale solo se e nel momento in cui sia dichiarato il fallimento (o lo stato di insolvenza)".
      In sostanza la Corte ha riconosciuto che non esiste un termie entro cui il commissario debba chiedere l'accertamento dello stato di insolvenza ai sensi dell'art. 202 l. fall. e che questa carenza non è irragionevole in quanto non incide sulla responsabilità penale né sulle revocatorie, che sono gli effetti conseguenti a detto accertamento; ed infatti la Cassazione (Cass. 13/07/2018 , n. 18728) ha ribadito che "nella liquidazione coatta amministrativa, allorché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza sia successiva al provvedimento amministrativo che dispone la liquidazione coatta, il periodo sospetto ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare decorre (a ritroso) necessariamente dalla data del provvedimento amministrativo, perché è in relazione a tale momento che viene accertato - ancorché con sentenza successiva - lo stato di insolvenza".
      Per la verità, seppur a livello costituzionale la norma non si ponga in contrasto con principi della Carta, a noi sembra che, specie quando l'insolvenza, come nel suo caso, è evidente fin dall'inizio, la diligenza imposta al commissario giustificherebbe una immediata e tempestiva richiesta di accertamento dello stato di insolvenza; tuttavia anche se si seguisse questa tesi, bisognerebbe chiedere la revoca della nomina del commissario per poi iniziare, da parte del nuovo commissario una azione di responsabilità nei confronti del precedente. Temiamo sia difficile ottenere questo, stante il precedente costituzionale citato.
      Zucchetti SG srl