Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Fondo di garanzia TFR e accordo di ristrutturazione

  • Claudia Zani

    milano
    13/04/2023 17:34

    Fondo di garanzia TFR e accordo di ristrutturazione

    Una società che versa in stato di insolvenza intende avvalersi degli accordi di ristrutturazione previsti dall'art. 57 CCII.
    L'accordo e il relativo piano economico-finanziario, prevederà il licenziamento di una parte dei lavoratori attualmente in forza all'impresa.
    L'accordo non vedrebbe la partecipazione dei lavoratori.
    A vostro avviso, i lavoratori licenziati potranno ottenere l'intervento del fondo di garanzia per le ultime 3 mensilità e il TFR, una volta che l'accordo risulterà omologato dal tribunale?
    Il nostro dubbio nasce dalla formulazione dell'art. 2 della L. 297/82, la quale richiama unicamente, tra le procedure concorsuali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l'amministrazione straordinaria e dunque non contempla l'accordo di ristrutturazione.
    Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      17/04/2023 17:54

      RE: Fondo di garanzia TFR e accordo di ristrutturazione

      L'esclusione dell'accordo di ristrutturazione dagli istituti previsti dalla l. n. 297 del 1982 si spiega con la natura privatistica degli accordi di ristrutturazione. Abbiamo cercato tra le tante circolari dell'Inps se ve ne sia una che estenda il trattamento del Fondo di garanzia anche ai dipendenti di imprese che sottoscrivono accordi di ristrutturazione, me non ne abbiamo trovate e invitiamo gli utenti a segnalazioni contrarie.
      E' noto, comunque, che nel corso degli anni e a seguito delle modifiche legislative introdotte la ristrutturazione dei debiti viene ora considerata dalla Cassazione (Cass. 12 aprile 2018 n. 9087; Cass. 18 gennaio 2018, n.1182; Cass. 25 gennaio 2018, n. 1896; ecc.), quale procedura concorsuale, il che potrebbe portare all'applicazione per analogia della disciplina in questione anche alla procedura di ristrutturazione dei debiti, sebbene questa si basi sempre su un accordo con i creditori che vi aderiscono, e quelli che non ne fanno parte vanno pagati per intero (salvo gli accordi ad efficacia estesa in presenza di ben precise condizioni).
      Ad ogni modo i dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro possono egualmente accedere al Fondo dimostrando l'insolvenza del datore di lavoro, che è altra strada per arrivare all'indicato risultato ove manchi una procedura concorsuale; in tal caso il dipendente deve fornire la prova che il datore di lavoro versi in stato di insolvenza e secondo la giurisprudenza tale prova non richiede la dimostrazione di aver tentato tutte le azioni esecutive in astratto esperibili né di aver tentato l'esecuzione presso terzi, ma è sufficiente che il lavoratore dimostri di aver cercato di realizzare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro in modo serio ed adeguato; se, pertanto il datore di lavoro ha chiesto, già nel corso delle trattative, l'applicazione del divieto delle azioni esecutive ai sensi del sesto comma dell'art. 182 bis l. fall. e il tribunale abbia accolto la domanda provvedendo ai sensi del comma settimo, la prova dell'impossibilità di esercitare il pignoramento è in re ipsa.
      Zucchetti SG srl