Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Gratuito patrocinio - LG

  • Andrea Mancini

    Livorno
    19/10/2024 16:08

    Gratuito patrocinio - LG

    Spett.le Fallco,
    Vi scrivo in merito a una Liquidazione Giudiziale nella quale sono stato nominato stimatore di quote societarie. Il curatore ha richiesto il gratuito patrocinio, poiché la procedura è priva di fondi.
    Una volta che sarà liquidato l'onorario per la prestazione resa a favore della procedura, vi chiedo come potrò trovare soddisfazione.
    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/10/2024 16:33

      RE: Gratuito patrocinio - LG

      Da quanto esposto presumiamo che sia stato nominato stimatore dal curatore nell'ambito di una liquidazione giudiziale al fine di valutare il valore delle quote societarie probabilmente facenti capo al soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale. La norma di riferimento, pertanto è l'art. 146 DPR n. 115 del 2002, che regola i costi giudiziali interni alla procedura e dispone quando si può fare ricorso al meccanismo delle anticipazioni e prenotazioni a debito; per queste spese non è richiesta l'espressa dichiarazione del giudice delegato di cui all'art. 144 del citato DPR, che ammette la procedura al gratuito patrocinio nei giudizi esterni, in cui la curatela intende costituirsi. Al di fuori di tali giudizi, la c.d. ammissione al gratuito patrocinio vale come attestazione della mancanza tra i beni compresi nel fallimento di denaro per gli atti richiesti dalla legge, per cui alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario.
      Tra queste ultime interessa la voce che stabilisce che sono anticipate dall'Erario "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato", per cui il problema che si pone è: lo stimatore nominato dal curatore è un ausiliario del giudice?
      La soluzione positiva era abbastanza pacifica prima della riforma del 2006/2007 in quanto lo stimatore era nominato dal giudice, ed infatti la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 174 del 2006, nell'estendere la portata della norma al compenso del curatore, argomentava la violazione dell'art. 3 Cost. da parte dell'art. 146, comma 3, lett. d) DPR n. 115 del 2002 proprio sul presupposto che il curatore, diversamente dagli altri nominati dal giudice delegato, in quanto ausiliario di giustizia e non ausiliario del giudice, era "il solo" a non essere retribuito per l'attività svolta nelle procedure prive di attivo.
      Questa soluzione è diventata più ardua dopo la riforma del 2006. Tuttavia, a dottrina che si è interessata dell'argomento alla luce del nuovo codice della crisi, ritiene di poter "ragionevolmente affermare che l'anticipazione del compenso a carico dell'Erario sia ammessa anche per compensi e spese sostenute da coadiutori nominati dal curatore ai sensi dell'art. 129, lett. d), CCII, tutte le volte che la prestazione da essi svolta serva ad integrare, sulla scorta di competenze specialistiche, compiti di gestione che la legge demanda al curatore stesso" (Russolillo, Disciplina delle spese nella Liquidazione giudiziale, in dirittodellacrisi.it, gennaio 2024).
      Tanto sulla base, tra le altre, della condivisibile considerazione che "la scelta del legislatore della riforma del 2006 di attribuire al curatore l'individuazione dei professionisti della cui opera intende avvalersi per esigenze della procedura, oggi confermata dal Codice della Crisi, risulta dettata non già da una mutata fisionomia dell'attività che agli stessi viene affidata, bensì all'intento di far ricadere sull'organo di gestione della procedura la piena responsabilità della scelta compiuta"; peraltro, sull'operato dei coadiutori del curatore permane un potere di vigilanza e controllo da parte del giudice delegato, al quale non solo è demandata la liquidazione del compenso, ma anche la revoca dell'incarico (art. 129, lett. d), CCII).
      Posto che non vi è dubbio che la prestazione dello stimatore rientri tra i compiti di gestione del curatore trattandosi da attribuire un valore ai beni acquisiti all'attivo da liquidare, cui in alcuni casi può provvedere lo stesso curatore, se si segue questa imp0stazione, la spesa e l'onorario dello stimatore dovrebbe essere anticipato dall'Erario. Sarebbe del resto, abbastanza strano che così non fosse se si pensa al ruolo dello stimatore nel nuovo codice, ove è stato codificato che l'incarico a lui affidato non è più limitato alla mera valutazione di stima ma si estende anche ad una molteplicità di accertamenti che esulano dalla mera attività di estimo quali ad esempio quelli attinenti alla conformità del bene rispetto ai titoli abilitativi alla presenza di opere abusive alla esistenza di vincoli ed oneri a carico dell'acquirente ecc.; ed ancora una soluzione diversa da quella prospettata creerebbe una differenza con l'esperto stimatore dell'esecuzione individuale, che a norma dell'art. 569 cpc è nominato dal giudice ed è quindi sicuramente un suo ausiliario.
      Ciò nonostante abbiamo usato il condizionale perché quella esposta è una interpretazione, che potrebbe anche non essere condivisa da chi deve provvedere al pagamento del compenso.
      Zucchetti SG srl