Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CESSIONE DI AZIENDA

  • Michele Grisoni

    APPIANO GENTILE (CO)
    07/07/2024 23:34

    CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CESSIONE DI AZIENDA

    Buona sera.
    Nella procedura in oggetto si rileva che i beni elencati nel contratto d'affitto d'azienda differiscono in qualche modo da quelli presenti in sede di inventariazione. Mobili elencati non presenti e viceversa. In particolare un automezzo risulta distrutto poco dopo la sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda-ponte ma prima della presentazione della domanda prenotativa di concordato. Determinando quindi l'assenza di (almeno) un bene presente negli alenchi dell'affitto d'azienda e presente nella proposta irrevocabile d'acquisto (a base della procedura competitiva di cessione d'azienda) e quindi presente nel piano.
    Pare opportuno che il CG solleciti l'amministratore della società in concordato a chiedere il risarcimento del danno all'affittuario. Ora ci si chiede anche se dette differenze tra i beni presenti al momento della firma del contratto di affitto d'azienda (in particolare del mezzo) debbano essere oggetto di segnalazione al GD, primo perché certamente determineranno la necessità di produrre una nuova offerta irrevocabile ed un nuovo piano e Proposta, secondo perché l'aver indicato un bene nel piano e Proposta, già assente in quel momento, quindi inserito nell'azienda (pare evidente che l'azienda debba essere valutata con i beni presenti al momento più prossimo alla cessione e non con quelli presenti alla stipula, ormai periti) che sarà oggetto di procedura competitiva potrebbe essere considerato comportamenti in danno ai creditori e pertanto censurabile fino a determinare la revoca del concordato prima dell'omologa. Si ringrazia per la disponibilità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/07/2024 09:53

      RE: CONCORDATO PREVENTIVO IN CONTINUITÀ INDIRETTA CESSIONE DI AZIENDA

      La fattispecie rappresentata è quella dell'imprenditore che ha dato in affitto la propria azienda in vista di accedere ad un concordato preventivo in continuità indiretta con contratto che già prevedeva proposta irrevocabile d'acquisto, previo svolgimento di procedura competitiva, e ovviamente allo stesso era allegato l'elenco dei beni componenti l'azienda. Al momento dell'apertura della procedura di concordato o di concessione del termine di cui all'art. 44 CCII (nella quesito posto si accenna ad una domanda prenotativa) viene eretto l'inventario, che risulta difforme dall'elenco allegato al contratto di affitto, in quanto nel primo mancano alcuni beni presenti nel secondo o vi sono dei beni che mancavano nell'elenco.
      Questa situazione è regolamentata dal combinato disposto degli artt. 2561, quarto comma, e 2562 c.c., dai quali emerge che la differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'affitto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'affitto, sia essa derivata da mutamenti quantitativi o soltanto qualitativi delle componenti aziendali; e questa è la norma specifica alla materia di affitto di azienda, che esclude l'applicazione della disciplina sulla locazione di immobili (cfr, da ult. Cass. 16/05/2023, n.13363).
      La vendita dell'azienda deve necessariamente fare riferimento alla consistenza attuale dell'azienda, non potendosi mettere in vendita beni che in essa non sono compresi; al momento della vendita (salvo diversa disposizione contrattuale) cesserà l'affitto ed allora le eventuali mancanze o sopravvenienze andranno regolate in danaro nel modo indicato.
      Che deve fare al momento il commissario giudiziale? Può certamente segnalare le eventuali carenze con una relazione al giudice delegato, ma allo stato, fin quando è in corso l'affitto di azienda, non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'affittuario in quanto la regolamentazione di cui si è detto scatta al momento della cessazione del rapporto di affitto (nel frattempo l'affittuario potrebbe sostituire i beni mancanti con altri dello stesso genere e qualità). Ciò non toglie che il commissario possa prendere contatti con l'affittuario, cercare di capire cosa è successo ed eventualmente già definire quanto dovuto, ma si tratta di contatti informali preparatori di un accordo definitivo, che potrà avare sviluppi diversi a seconda che aggiudicatario dell'azienda sia l'affittuario stesso o un terzo.
      Zucchetti SG srl