Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Privilegio spese pignoramento e procedura esecutiva immobiliare

  • Nicoletta Pittelli

    Cosenza
    30/10/2023 15:55

    Privilegio spese pignoramento e procedura esecutiva immobiliare

    Nell'ambito di una procedure li liquidazione giudiziale, in sede di verifica dello stato passivo, un creditore chiede l'ammissione delle spese di notifica del pignoramento, dell'iscrizione a ruolo, delle spese di trascrizione del pignoramento, delle spese della certificazione notarile, delle spese del CTU e del compenso corrisposto al delegato alla vendita, Vorrei sapere se tali spese sono ammissibili o meno, e se godono del diritto di privilegio di cui all'art. 2770 c.c.
    Grazie per l'attenzione.


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/10/2023 17:40

      RE: Privilegio spese pignoramento e procedura esecutiva immobiliare

      "Le spese sostenute dal creditore procedente- recita l'art. 95 cp.c.- e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile" L'art. 2770 c.c. dispone, a sua volta che "I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi".
      Come si vede le spese dell'esecuzione, che inizia con il pignoramento, vanno sopportate, in base alla disposizione del codice di rito, dall'esecutato , per cui certamente il creditore procedente può insinuare al passivo della liquidazione giudiziale aperta a carico del debitore esecutato tutte le spese sostenute per l'esecuzione a partire dalla notifica dell'atto di pignoramento. Questo credito va ammesso in privilegio qualora, per la previsione della norma civilistica, l'esecuzione si sia risolta nell'interesse comune dei creditori, impedendo che il debitore si privasse del bene, mantenuto così alla comune garanzia dei creditori; deve quindi trattarsi di un primo pignoramento e di un pignoramento positivo, sicchè la eventuale mancanza di utilità per i creditori non esclude il credito ma esclusivamente il privilegio.
      Zucchetti SG srl