Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

  • Ilaria Totaro

    Lecce
    19/10/2023 21:36

    LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

    NELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO DEVE ESSERE NOMINATO IL COMITATO DEI CREDITORI


    IL TERMINE ASSEGNATO PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE E' PERENTORIO NONCHE' SOGGETTO A SOSPENSIONE FERIALE


    POSSO NOMINARE CUSTODE LA DEBITRICE


    COME DEVO COMPORTARMI CON I BENI IMMOBILI IN COMODATO ESSENDO IL CONTRATTO DI COMODATO NON OPPONIBILE ALL'ACQUIRENTE


    DEVO COMUNICARE AL COMODATARIO DI UN CONTRATTO ANNUALE L'INTERVENUTA APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE


    AL FINE DI CONTESTARE LA NON TEMPESTIVITA' DELLA DOMANDA DI INSINUAZIONE AL PASSIVO, INCIDE IL FATTO CHE ALL'ATTO DELLA NOTIFICA DELLA SENTENZA AI CREDITORI IL LIQUIDATORE ABBIA PRECISATO CHE LA STESSA VENIVA ESEGUITA PER GLI INCOMBENTI CONSEGUENTI GRAVANTI SUI MEDESIMI, OMETTENDO DI ESPLICITARE GLI AVVERTIMENTI DI CUI ALL'ART. 270 COMMA 2 CCII, TRA CUI IL TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PROPORRE L'INSINUAZIONE AL PASSIVO E LA PRODUZIONE DOCUMENTALE ATTESTANTE IL CREDITO


    SI APPLICA LA SOSPENSIONE FERIALE ALLA INSINUAZIONE AL PASSIVO
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      20/10/2023 19:44

      RE: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

      Nella liquidazione controllata non è prevista la presenza del comitato dei creditori, ed infatti il programma di liquidazione, è approvato dal giudice delegato (art. 272, co. 2 ult. periodo CCII) e non dal comitato, come nella liquidazione giudiziale, né mai viene richiesto il parare di tale organo.
      Il citato art. 272 prevede che il programma di liquidazione debba essere predisposto nel termine di 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata. Nulla è detto circa la perentorietà o meno di questo termine e la mancanza di indicazioni in proposito fa pensare che si tratti di termine ordinatorio per il principio espresso dall'art. 152 c.p.c., comma 2, in base al quale i termini devono considerarsi perentori solo se espressamente dichiarati tali dalla legge; non è detto neanche quali sono le conseguenze per il liquidatore in caso di mancato rispetto del termine, in quanto è previsto un unico termine, ed infatti nel primo comma dell'art. 213- di cui l'art. 272 richiama soltanto i commi 3 e 4- la sanzione della revoca è comminata per la violazione del termine lungo; ad ogni modo il mancato rispeto del termine, ove non giustificato può comunque comportare la revoca del liquidatore.
      Il liquidatore può nominare custode il debitore.
      Quanto al comodato, premesso che a quanto abbiamo capito il sovraindebitato è il comodante, il liquidatore può liberarsi del contratto in due modi. O facendo ricorso all'art. 1809, II comma, c.c., a norma del quale anche quando il termine di durata del comodato non è cessato, è ammesso il recesso del comodante "in caso di urgente e impreveduto bisogno" e l'ammissione del comodante alla liquidazione controllata può essere considerato un caso di l' "urgente bisogno" della restituzione immediata dell'immobile. Senza correre i rischi di tale interpretazione della norma civilistica, applicando il comma sesto dell'art. 270 che consente al liquidatore di continuare o di sciogliersi dai contratti pendenti al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, sicchè la comunicazione da fare al comodatario potrebbe essere quella di scioglimento. .
      Il primo comma dell'art. 272 stabilisce che "Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4" ed è la sentenza che contiene il termine entro cui presentare la domanda e quant'altro indicato nella lett. d) del comma 2 dell'art. 270; ossia in tema di liquidazione controllata non è previsto che il liquidatore trasmetta un a comunicazione ai creditori del contenuto di quello elencato nell'art. 201, per cui se lei ha notificato la sentenza di apertura della liquidazione controllata, ha esaurito il suo compito e il creditore non può addurre a giustificazione della incolpèevolezza della tardività la mancanza delle indicazioni che deve trasmettere il curatore ai sensi dell'art. 201 CCII.
      Zucchetti SG srl