Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Mutuo chirografo garantito MCC

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    15/02/2024 15:22

    Mutuo chirografo garantito MCC

    Buongiorno, un creditore (banca) si insinua al passivo per un mutuo chirografo garantito da MCC.
    Alla luce, anche , della sentenza del Tribunale di Asti ho verificato l'estratto conto bancario della società in l.g. ed emerge che il mutuo è stato utilizzato principalmente per coprire lo scoperto di conto ma anche per chiudere anticipatamente un mutuo chirografo della stessa banca non garantito.
    Inoltre una somma considerevole è stata bonificata ad altra banca sempre per coprire uno scoperto.
    Verificando i bilanci si evidenzia che la società nell'anno in cui ha ottenuto il mutuo era indebitata (fornitori e fisco)
    Il curatore può rigettare la domanda tenuto conto anche della sentenza del Tribunale di Asti?
    La banca nella domanda ha evidenziato di aver provveduto all'escussione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/02/2024 20:18

      RE: Mutuo chirografo garantito MCC

      Lei fa chiaro riferimento alla pronunzia del Tribunale di Asti dell'8.1.2024, divenuta famosa in quanto ha affrontato , per la prima volta, i rapporti tra Istituto bancario finanziatore, Impresa finanziata e Fondo di garanzia Medio Credito Centrale (MCC) sotto il profilo della responsabilità. Il Tribunale ha infatti dichiarato nullo per illiceità della causa ex art. 1343 c.c. e comunque contra legem per violazione di norme imperativa penale e quindi nullo ex art. 1418 c.c.,il contratto di mutuo bancario supportato da garanzia pubblica sostenendo la consapevolezza da parte della banca, al momento dell'erogazione del prestito, dello stato di decozione in cui versava la società finanziata; in particolare incentrando l'attenzione sulle cause di nullità del contratto, sulle cause del negozio giuridico e sulla diligenza professionale richiesta al banchiere.. In sostanza, secondo il Tribunale di Asti, il mutuo era stato concesso in prossimità della dichiarazione di fallimento della società mutuataria quando era evidente che questa già versava in stato di insolvenza, evidenziato dai bilanci depositati al registro imprese, dall'esistenza di un atto di pignoramento, dall'iscrizione di una ipoteca giudiziale su beni della società poi fallita sulla scorta di un decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore, dalla presenza di numerosi insoluti, senza lo svolgimento di un'istruttoria seria da parte della banca al momento dell'erogazione del mutuo. Tutto ciò ha indotto il tribunale a ritenere che la banca aveva consapevolmente concesso "una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato", allo scopo non di realizzare la causa tipica del contratto di mutuo della "erogazione immediata di una somma con assunzione del rischio circa la sua integrale restituzione a fronte dell'impegno del mutuatario al rimborso rateale e neppure la concessione di una dilazione negli obblighi restitutori di un finanziamento già erogato mediante stipulazione di nuove e più sopportabili condizioni", ma semplicemente quello di consentire di sostituire la precedente esposizione chirografaria con altra, anch'essa chirografaria, ma assistita dalla garanzia di MCC, sicchè la causa concreta dell'operazione posta in essere era stata per la banca l'assicurazione "della garanzia statale per una parte nettamente preponderante del già sussistente credito, nella consapevolezza che il debitore principale non potrà mai adempiervi ed a fronte di una non immediata esazione del precedente credito". Si può in conclusione dire che secondo il tribunale astigiano se non vi fossero state le due causali accennate (la garanzia del Fondo e l'opportunità di recuperare il proprio credito) nessuna banca avrebbe mai potuto concedere credito.
      Abbiamo preferito soffermarci sulla decisione in questione per l'importanza della stessa e le ripercussioni che può avere, come dimostra la presente domanda; ma va anche detto che la questione va guardata, caso per caso, con molta attenzione perché pur condividendo l'iter argomentativo esposto, non va dimenticato che l'accesso facilitato al credito in un periodo molto critico quale quello della pandemia è giustificato da un interesse generale pubblicistico al mantenimento del sistema imprenditoriale delle PMI in quanto l'erogazione del mutuo ha permesso in quella fase epidemica la prosecuzione dell'attività aziendale di molte imprese in una condizione di assenza di redditività.
      Pertanto, la tesi del Tribunale di Asti, che nelle condizioni descritte è condivisibile, può essere utilizzata, sia in via di azione che di eccezione per escludere il credito della banca, quando ricorrono le stringenti condizioni che erano presenti nella fattispecie di cui si è discusso. E questo lo può sapere lei che conosce la situazione.
      Zucchetti SG srl