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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
GIUDIZIO PASSIVO PER RISARCIMENTO DANNI RIASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
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Ottavia Simili
Roma28/01/2024 13:00GIUDIZIO PASSIVO PER RISARCIMENTO DANNI RIASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Vi sottopongo la seguente questione:
- Alla data di liquidazione giudiziale pendeva giudizio per risarcimento danni promosso avverso la società in bonis, ed altri soggetti, da eredi di un lavoratore deceduto in una cantiere della fallita; il giudizio era in fase introduttiva;
- Detto giudizio è stato dichiarato interrotto dal GI a seguito di deposito nel fascicolo della sentenza di liquidazione giudiziale;
- Gli attori hanno riassunto il giudizio nei confronti della mia L.G. e di tutti gli altri convenuti.
A questo punto io devo assumere le mie determinazioni in merito.
Io ritengo che il giudizio sia improseguibile nei confronti della L.G. stante l'art. 151 CCII Concorso dei Creditori, che disciplina, come già prima di lui la L.F., che l'apertura della procedura apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che ogni credito va accertato innanzi al G.D. in sede di ammissione al passivo.
A mio avviso gli eredi dovrebbero fare accertare il loro presunto credito nei confronti della L.G. innanzi al G.D.
Sarei quindi dell'opinione di non costituirmi nel giudizio, appunto improseguibile, salvo informativa al G.D. in merito.
Il mio dubbio, però, nel caso in esame, risiede nel fatto che la società in bonis, costituita nel giudizio originario, aveva chiamato in causa un terso, cioè l'assicurazione che garantiva i lavori nel cantiere dove è avvenuto il decesso; la chiamata in causa dell'assicurazione era stata avanzata solo dalla mia società in bonis, e da nessun altro dei convenuti costituiti, persone fisiche organi della società in bonis; ora se io non mi costituisco, chi può richiamare in causa l'assicurazione, dato che l'interruzione del processo dovrebbe comportare anche la richiamata in causa dell'assicurazione che ancora non si era costituita nel primo procedimento?
Infine, l'improseguibilità del giudizio verso la L.G. può essere dichiarata d'ufficio dal Giudice o la dovrei sollevare io costituendomi nel giudizio?
Come è, a vostro avviso, il modo corretto di procedere?
Grazie,
O.S.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/01/2024 17:27RE: GIUDIZIO PASSIVO PER RISARCIMENTO DANNI RIASSUNTO NEI CONFRONTI DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Il suo ragionamento sulla improcedibilità del giudizio avanti al giudice ordinario è corretto per quanto riguarda la posizione del soggetto assoggettato alla liquidazione giudiziale, che si estende anche al chiamato in causa da costui visto che l'unica domanda a lui rivolta è quella di manleva formulata della parte nei cui confronti il processo non può proseguire, vigendo, come lei giustamente sottolinea, il principio della esclusività dell'accertamento del passivo, ribadito nel nuovo codice nell'art. 151, comma 2.
La improcedibilità, essendo nel caso determinata non dal mancato compimento di un atto di impulso del giudizio, ma dal ricordato principio della esclusività dell'accertamento del passivo sancito espressamente dalla legge, può essere rilevata e pronunciata d'ufficio dal giudice della causa, che, avendo dichiarato la interruzione del processo, sa che una parte è stata assoggettata alla liquidazione giudiziale.
La chiamata del terzo in causa da parte del curatore è certamente da escludere nella fase monocratica avanti al giudice delegato, nel mentre ne è controversa l'ammissibilità in sede di opposizione allo stato passivo. Con riferimento alla legge fallimentare, ma la situazione è rimasta immutata nel nuovo codice, la esclude parte della dottrina, in considerazione dell'incompatibilità di tale iniziativa con la natura impugnatoria del giudizio ex art. 98 l. fall., con la struttura del procedimento delineata dall'art. 99 l. fall. e con l'efficacia meramente
endofallimentare delle decisioni assunte. A questi argomenti, già contestati da qualche decisione datata, ha più recentemente ribattuto Trib. Piacenza, 14 luglio 2020 che, in una situazione simile a quella da lei prospettata ha affermato che in sede di un giudizio di opposizione pendente avanti al tribunale fallimentare avverso il mancato accoglimento da parte del G.D. della richiesta di riconoscimento del credito da risarcimento del danno proposta da alcuni soggetti nei confronti della società poi fallita, danno che la stessa, allorché ancora in bonis, avrebbe causato loro, in ragione di un sinistro mortale occorso ad un suo dipendente, loro familiare, deve ritenersi ammissibile la chiamata in causa in garanzia ex art. 106 c.p.c. da parte del curatore della compagnia assicurativa, come tenuta a tenere indenne il fallimento da quanto avrebbe eventualmente potuto dover riconoscere agli opponenti a tale titolo in caso di accoglimento del ricorso dagli stessi proposto; ciò in quanto non è dubitabile che al procedimento di opposizione allo stato passivo, sebbene regolato da una legge speciale, siano applicabili i principi generali del codice di procedura civile in tema di esercizio dell'azione contenuti nel Titolo IV del codice di rito, ivi incluse le disposizioni in tema di intervento e chiamata in causa del terzo, i quali costituiscono istituti di applicazione generale, non limitati al solo processo ordinario di cognizione ed in quanto il tenore letterale dell'art. 99 L.F. stesso non consente di ritenere che esso finisca con l'ammettere esclusivamente l'intervento (volontario) di terzo ex art. 105 c.p.c., precludendo viceversa l'intervento per chiamata di una delle parti o del giudice stesso
Considerazioni di non poco conto che meritano di essere condivise anche per ragione di economia processuale perché diversamente, appurato in sede fallimentare il credito dei danneggiati, la curatela dovrebbe iniziare un autonomo giudizio per far valere la garanzia.
Zucchetti Sg Srl
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