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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottopo...
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Vincia Ondato
Roma17/11/2023 12:39Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottoposta a liquidazione giudiziale
Buongiorno,
mi occorre un Vostro cortese - ed urgente -parere.
Sono stato nominato curatore in una Liquidazione giudiziale della società Alfa, che è nata dalla scissione della società Beta.
Con l'atto di scissione la società Beta aveva conferito ad Alfa una serie di immobili e contratti, che hanno costituito il suo patrimonio.
Qualche anno dopo, la società Beta è fallita e la Curatela ha intrapreso contro Alfa (che allora era in bonis) azione revocatoria ordinaria dell'atto di scissione ex art. 2901 c.c. e 66 l.f., per una serie di motivi (probabilmente anche validi).
Nelle more del giudizio è stata dichiarata la liquidazione giudiziale di Alfa, di cui sono curatore.
La domanda che mi pongo, stante la confusione giurisprudenziale sul punto, è questa.
Secondo la seguente giurisprudenza:
"Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso e il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa. (Cass. 30416/2018).
Tuttavia, questa sentenza attiene al caso in cui la società convenuta sia già fallita al momento della proposizione della domanda di revocatoria da parte del Fallimento attore.
Nel caso di specie, invece, la società convenuta è fallita nelle more del giudizio di revocatoria (trascritto sui beni della società), quindi mi domando se possa operare il medesimo principio ed io, quale Curatore, cosa dovrei fare in merito al giudizio pendente.
Sembrerebbe in contrasto, l'orientamento del Tribunale di Roma secondo cui "La revocatoria non si dirige contro l'«atto discissione» in sé che resta sempre fermo in quanto "irretrattabile", ma,esclusivamente, nei confronti delle assegnazioni patrimoniali ad essoconseguenti. Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivoconsistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimoniodella società scissa non interferisce sulla validità dell'atto di scissionebensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente aicreditori della società scissa ovvero al curatore del fallimento della societàscissa di recuperare all'attivo del fallimento i beni che dal patrimonio dellascissa sono usciti (nel caso di pronuncia ex art. 64 l. fall. ovvero ex art. 67l. fall.), oppure, ottenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.,di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azioneesecutiva ex art. 2902 c.c." (Tribunale di Roma, Sez. XVI civ. - Sez. Spec. in Materia d'Impresa, 23febbraio 2021).
Orientamento che, quindi, non sembrerebbe escludere la prosecuzione della domanda da parte del Fallimento della società scissa, seppur - nel caso di revocatoria ordinaria - finalizzato solo all'esercizio delle azioni esecutive ex art. 2902 c.c. (e pure mi domando come si collocano con il fallimento / liquidazione della convenuta).
Avete per caso contezza di un orientamento più recente e più chiaro sul punto?
Voi cosa ne pensate?
Grazie per il prezioso confronto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/11/2023 20:11RE: Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottoposta a liquidazione giudiziale
Effettivamente le Sezioni unite della Cassazione (Cass. sez. un. 23/11/2018, n.30416) hanno statuito che "Non è ammissibile un'azione revocatoria, non solo fallimentare ma neppure ordinaria, nei confronti di un fallimento, stante il principio di cristallizzazione del passivo alla data di apertura del concorso ed il carattere costitutivo delle predette azioni; il patrimonio del fallito è, infatti, insensibile alle pretese di soggetti che vantino titoli formatisi in epoca posteriore alla dichiarazione di fallimento e, dunque, poiché l'effetto giuridico favorevole all'attore in revocatoria si produce solo a seguito della sentenza di accoglimento, tale effetto non può essere invocato contro la massa dei creditori ove l'azione sia stata esperita dopo l'apertura della procedura stessa". Principi ribaditi da Cass. sez. 24/06/2020, n. 12476).
La questione era pervenuta alle sezioni unite del 2018 da Cass. 25/01/2018, n. 1894 che aveva rilevato il contrasto di giudicato sulla ammissibilità di un'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, nei confronti di un fallimento" nel mentre la stessa Cassazione aveva dato per pacifico che il principio che ammette la proseguibilità dell'azione revocatoria, ordinaria o fallimentare, iniziata contro un soggetto inizialmente in bonis e poi assoggettato a procedura concorsuale nelle more del giudizio di revoca, che è il caso che interessa (in tal senso Cass., 14 ottobre 1963, n. 2746; Cass., 30 agosto 1994, n. 7583; Cass., 21 luglio 1998, n. 7119; Cass., 28 febbraio 2008, n. 5272; Cass., 19 marzo 2009, n. 6709; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21810; Cass., 4 ottobre 2016, n. 19795). Del resto Cass. sez. Un. 17 dicembre 2008, n. 29421 aveva affermato: "che sia consentito al curatore proseguire il giudizio intrapreso prima del fallimento dal singolo creditore, subentrando nella posizione processuale di costui, è affermazione sulla quale... non vi è alcun contrasto nella giurisprudenza". Ciò a causa della natura costitutiva della sentenza revocatoria che fa retroagire i suoi effetti all'atto della domanda o della trascrizione della stessa, per cui questo dato bypassa la cristallizzazione concorsuale.
Il fatto che il convenuto sia dichiarato fallito comporta che il fallimento della società Beta può continuare il giudizio revocatorio nei confronti del fallimento del fallimento della società AlfaY e, in caso di vittoria, dovrà insinuarsi al passivo di quest'ultimo per chiedere la restituzione del bene oggetto del contratto revocato per poterlo sottoporre ad esecuzione nel proprio fallimento.
Zucchetti SG srl-
Vincia Ondato
Roma20/11/2023 09:02RE: RE: Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottoposta a liquidazione giudiziale
Vi ringrazio.
Tuttavia, non riesco a capire - dal punto di vista operativo - come possa operare il Fallimento di Beta (attore).
Nel mio caso, pende già una procedura esecutiva immobiliare relativa ai beni di Alfa (il pignoramento è antecedente alla trascrizione della domanda giudiziale di revocatoria dell'atto di scissione).
Quindi, io come curatore di Alfa, sono intenzionata a proseguire l'azione esecutiva già pendente.
Nel caso in cui il Fallimento di Beta dovesse vincere l'azione revocatoria (che, ricordo, ha ad oggetto l'intero atto di scissione e non un singolo bene), operativamente dovrebbe insinuarsi al fallimento di Alfa e cosa chiedere in restituzione, visto che la revocatoria è relativa all'intera scissione del ramo di azienda?
Neppure ritengo che la domanda revocatoria possa prevalere sulla procedura esecutiva immobiliare già pendente, attesa la sua trascrizione successiva al pignoramento.
Non so se mi sono spiegata... qui non è revocato il singolo atto ma l'intero contratto di scissione che ha originato Alfa, quindi operativamente non capisco cosa potrebbe chiedere in restituzione il Fallimento, in caso di esito vittorioso della sua domanda di revocatoria della scissione...
Grazie ancora per il supporto.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza20/11/2023 18:06RE: RE: RE: Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottoposta a liquidazione giudiziale
Non vi è dubbio che, stante l'oggetto della revocatoria, la realizzazione pratica dei suoi effetti in caso di vittoria non sarà agevole, ma queste sono questioni pratiche; in diritto la vincitrice in revocatoria (Fallimento di Beta) farà nella liquidazione giudiziale di Alfa una domanda di rivendica e restituzione dei beni oggetto della scissione colpita da inefficacia, che siano pochi o tanti.
Lei ora parla di una esecuzione sui beni di Alfa, ma non ci dice di che tipo di esecuzione si tratta e se è collegata alla revocatoria in corso; ad ogni modo, a meno che non si tratti di esecuzione fondiaria, l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di Alfa comporta il blocco delle azioni esecutive, giusto il disposto dell'art. 150 CCII, con la conseguenza che il creditore esecutante dovrà far valere il suo credito attraverso l'insinuazione al passivo, al quale partecipa anche il Fallimento Beta con la domanda di rivendica e restituzione..
A questo punto si potrebbe porre il problema della eventuale priorità del pignoramento del creditore esecutante rispetto alla trascrizione della domanda revocatoria, ma, a nostro avviso, tale priorità non rileva in questo eventuale conflitto in quanto il creditore esecutante potrà far valere nella liquidazione il suo credito sui beni che ancora sono nella disponibilità della procedura e azionare con il privilegio ex art. 2770 c.c. il credito per spese della esecuzione, che non gli dà alcun diritto ulteriore.
Zucchetti SG srl-
Vincia Ondato
Roma21/11/2023 18:35RE: RE: RE: RE: Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottoposta a liquidazione giudiziale
Buonasera.
Specifico meglio quanto da me scritto.
Sugli immobili di Alfa (sottoposta a liquidazione, di cui sono curatore), pende un pignoramento immobiliare introdotto dal creditore X (non fondiario), in cui la curatela chiederà di subentrare.
Sui predetti beni, è stata trascritta DOPO il pignoramento ma PRIMA della sentenza di liquidazione giudiziale, la domanda di revocatoria dell'atto di scissione del Fallimento attore Beta.
Mi pongo il problema se tale domanda, essendo successiva al pignoramento, possa ritenersi inopponibile al procedente (e dunque alla curatela che deve subentrare per proseguire la procedura esecutiva immobiliare) ed in che modo ciò si coordina con l'eventuale vittoria della domanda di revocatoria dell'atto di scissione del fallimento Beta.
Preciso che, oltre agli immobili pignorati, vi è attivo costituito da crediti da incassare...
Grazie per l'aiuto-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/11/2023 19:34RE: RE: RE: RE: RE: Revocatoria ordinaria atto di scissione - giudizio intrapreso da Curatela Fallimento contro società in bonis poi sottoposta a liquidazione giudiziale
Ora la situazione è chiara e possiamo dare una risposta basata su dati di fatto precisi.
La curatela del fallimento Alfa ha agito in revocatoria nei confronti di Beta, all'epoca in bonis, trascrivendo la relativa domanda; all'atto della trascrizione di detta domanda su un bene immobile- costituente parte del complesso di beni oggetto dell'atto di scissione impugnata- risultava già trascritto pignoramento da parte di un terzo creditore di Beta.
A seguito della apertura della liquidazione giudiziale a carico di Beta, abbiamo detto che l'azione revocatoria promossa dal fallimento Alfa può essere continuata in quanto iniziata e trascritta prima di tale evento (dichiarazione insolvenza della convenuta) e se il fallimento Alfa risulterà vittorioso potrà farà nella liquidazione giudiziale di Beta una domanda di rivendica e restituzione dei beni oggetto della scissione colpita da inefficacia.
Nel frattempo, l'esecuzione promossa dal terzo creditore non fondiario non può continuare giusto il disposto dell'art. 150 CCII, con la conseguenza che il creditore esecutante dovrà far valere il suo credito attraverso l'insinuazione al passivo, al quale partecipa anche il Fallimento Beta con la domanda di rivendica e restituzione".
A questo punto bisogna vedere quale atteggiamento assumerà la curatela del fallimento Beta, che può, a norma dell'art. 216, co. 10 CCII) subentrare nell'esecuzione in corso promossa dal terzo (che non può più essere proseguita da costui) oppure far dichiarare la improcedibilità e "trasferire" il bene oggetto del pignoramento in sede fallimentare, ove sarà esaminata la domanda di rivendica e restituzione del fallimento Alfa, ipotizzato vincitore in revocatoria.
Se il curatore della liquidazione giudiziale di Beta (cioè lei) subentra nella esecuzione in corso, l'esecuzione individuale si trasforma in esecuzione collettiva, i cui effetti sostanziali e processuali decorrono dal pignoramento; di conseguenza, "il curatore può giovarsi dell'inopponibilità prevista contro gli atti traslativi trascritti posteriormente al pignoramento ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento anche in caso di estinzione del procedimento esecutivo in corso alla data di apertura del fallimento" (giur. pacifica, cfr. Cass. n. 5655/2019). Pertanto, posto a norma dell'art. 2915, ult. comma, c.c. non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante "gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento", la sentenza revocatoria, pur risalendo alla data della domanda, non sarebbe stata opponibile al creditore pignorante essendo stata detta domanda trascritta dopo la trascrizione del pignoramento, e, quindi, non è opponile neanche alla curatela. Di conseguenza le conviene certamente riprendere l'esecuzione in corso e potrà respingere la domanda di rivendica e restituzione della curatela Alfa, sempre che ovviamente la presenti.
Zucchetti SG srl
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