Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Diritto di Abitazione coniuge superstite - Opponibilità alla massa

  • Nicola Bardini

    Mantova
    25/07/2025 10:35

    Diritto di Abitazione coniuge superstite - Opponibilità alla massa

    Gentilissimi,
    sono curatore di una liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo. L'apertura della liquidazione è stata dichiarata il 19 febbraio 2025. Uno dei due soci illimitatamente responsabili è deceduto il 7 gennaio 2025. Il socio deceduto, poi dichiarato fallito ex art. 34 CCII, era proprietario del 50% della propria casa familiare. In data 21 marzo 2025 (quindi dopo la dichiarazione di apertura della Liquidazione) la moglie superstite (non fallita e già proprietaria del restante 50%), ha accettato l'eredità con beneficio di inventario.
    Ai sensi dell'art. 34 del codice della crisi di impresa la Liquidazione Giudiziale può certamente apprendere la quota ereditaria del debitore defunto, poi fallito.
    Tuttavia, il coniuge superstite oppone alla procedura liquidatoria il diritto di abitazione sull'intero. Ho qualche dubbio su questo aspetto motivato dal fatto che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (seppur eseguita entro i tre mesi dalla morte) si è perfezionata successivamente alla dichiarazione di apertura della Liquidazione.
    Mi chiedo dunque se nel caso specifico il diritto di abitazione del coniuge superstite (non fallito) sia o meno opponibile alla Procedura. E, quindi, debba o meno essere preso in considerazione ai fini peritali di stima.
    Vi ringrazio per la disponibilità.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/07/2025 08:58

      RE: Diritto di Abitazione coniuge superstite - Opponibilità alla massa

      A nostro avviso, nel caso prospettato il diritto di abitazione del coniuge superstite è opponibile alla procedura.
      Il tema è stato affrontato in giurisprudenza, (la quale peraltro è stata chiamata ad occuparsi di una fattispecie in cui, come fattispecie illustrata nella domanda), il coniuge era comproprietario, assieme al debitore deceduto, dell'abitazione familiare) laddove si è affermato che "Il diritto di abitazione spettante al coniuge ex art. 540 c.c. è opponibile al creditore che abbia pignorato, in danno di un coerede, una quota indivisa della proprietà dell'immobile, anche se non sia stato trascritto (o lo sia stato successivamente all'iscrizione ipotecaria e alla trascrizione del pignoramento), trattandosi di diritti diversi e concettualmente compatibili e non verificandosi, quindi, la situazione di conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili, presupposto per l'applicazione dell'art. 2644 c.c., con la conseguenza che, in tal caso, oggetto della procedura esecutiva deve ritenersi il diritto di nuda proprietà (o, quanto meno, il diritto di proprietà limitato dal suddetto diritto reale di godimento)". (Cass. Sez. 3, 09/02/2023, n. 4092).
      Per motivare il proprio convincimento la corte ha premesso, in via generale, che l'art. 540, secondo comma, c.c., attribuisce al coniuge del defunto un diritto di abitazione sulla casa che era adibita a residenza familiare che nasce con l'apertura della successione in forza di un legato stabilito dalla legge
      D tanto deriva che l'erede, al quale perviene la proprietà dell'immobile già adibito a residenza familiare, acquista su tale immobile un diritto di proprietà già gravato dal diritto reale limitato di abitazione.
      In altri termini, erede e legatario acquistano dal comune dante causa, sullo stesso bene, diritti compatibili tra loro perché: da un lato, si tratta di diritti concettualmente non incompatibili; dall'altro, quand'anche all'erede si devolva la piena proprietà dell'immobile che era adibito a residenza familiare, questo diritto di proprietà si devolve all'erede, per effetto della legge, come diritto gravato dal diritto reale di abitazione spettante al coniuge del defunto.
      Perciò, prosegue la pronuncia, sebbene erede e legatario acquistino da un comune dante causa, non possono essere considerati acquirenti da un comune dante causa di un diritto di cui quegli avesse già disposto in confronto d'uno di loro.
      A questo proposito la Corte ricorda ancora (recependo il precedente costituito da Cass. Sez. 3, 10014/2003) che «l'art. 2644 cod. civ., disciplinando gli effetti della trascrizione degli atti enunciati nell'articolo precedente, tra i quali sono i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili o costituiscono il diritto di abitazione sopra beni immobili, lo fa con riguardo alla situazione rappresentata dal fatto che due soggetti acquistino successivamente dallo stesso autore diritti tra loro incompatibili, come accadrebbe se, dopo che un primo acquirente avesse acquistato la piena proprietà di un immobile, in favore di altro soggetto lo stesso proprietario costituisse sul medesimo immobile un diritto di abitazione. Esso dispone, al primo comma, che per salvaguardare il proprio acquisto dagli effetti di eventuali altre alienazioni, anteriori o successive, la parte ha l'onere di trascriverlo. Assolto tale onere, gli effetti che si producono sono quelli descritti dal secondo comma dell'art. 2644 e dall'art. 2650, secondo comma, cod. civ.. L'acquisto che è stato trascritto per primo pone tale acquisto al riparo dagli effetti di quello trascritto per secondo e protegge contro gli effetti di tale seconda trascrizione anche le trascrizioni ed iscrizioni prese contro l'acquirente che ha trascritto per primo. Anche quando i diritti di cui si discute sono acquistati a causa di morte è previsto che debbano essere trascritti. Dispone in questo senso il primo comma dell'art. 2648 cod. civ. Tuttavia, a proposito della trascrizione di questi acquisti non è riproposta dalla legge una disciplina degli effetti qual è quella indicata dall'art. 2644 cod. civ. Né questa gli può essere applicata, perché, come si è visto, la situazione dell'erede e del coniuge superstite, che acquistano il primo per testamento la proprietà dell'immobile adibito a residenza familiare ed il secondo il diritto di abitazione sullo stesso immobile non presenta i tratti del conflitto tra acquirenti dal medesimo autore di diritti tra loro incompatibili». Rispetto ad un immobile, destinato ad abitazione familiare e su cui il coniuge del defunto abbia acquistato il diritto di abitazione sulla base dell'art. 540, secondo comma, c.c., l'ipoteca iscritta dal creditore sulla piena proprietà dello stesso bene, in forza del diritto concessogli dall'erede, è opponibile al legatario alle condizioni stabilite dall'art. 534, commi secondo e terzo, c.c. Non è invece utilizzabile come regola di risoluzione del conflitto quella dell'anteriorità della trascrizione dell'acquisto dell'erede rispetto alla trascrizione dell'acquisto del legatario, perché la norma sugli effetti della trascrizione, dettata dall'art. 2644 cod. civ., non riguarda il rapporto del legatario con l'erede e con gli aventi causa da questo: infatti, il legatario acquista il diritto di abitazione direttamente dall'ereditando, e perciò non si verifica né in rapporto all'acquisto dell'erede dall'ereditando, né in rapporto all'acquisto del creditore ipotecario dall'erede, la situazione del duplice acquisto, dal medesimo autore, di diritti tra loro confliggenti. Neppure è attinente alla fattispecie esaminata l'evocazione dell'art. 2812 cod. civ., tenuto conto che, come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore generale, detta disciplina attiene ai diritti reali minori e non a quello in esame, che, come veduto, ha ad oggetto la costituzione ex lege di un diritto a favore del legatario e neppure alla disciplina di cui all'art. 534 c.p.c. sugli acquisti in buona fede dall'erede o dal legatario apparente che si riferisce alle convenzioni a titolo oneroso.
      La giurisprudenza ha infatti condivisibilmente osservato che il "il coniuge, con l'apertura della successione, diviene titolare del diritto reale di abitazione della casa adibita a residenza familiare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 540 e 1022 cod. civ., e quindi non a titolo successorio-derivativo bensì a diverso titolo costitutivo, fondato sulla qualità di coniuge, che prescinde dai diritti successori" (Cass. Sez. 5, 29/01/2008, n. 1920).
      Dunque, nel caso prospettato, il diritto di abitazione è opponibile alla procedura, tenuto inoltre conto anche del fatto che il decesso (e dunque la costituzione del diritto in capo al coniuge superstite) è precedente all'apertura della procedura medesima, al cui attivo è dunque affluita la nuda proprietà del cespite (ed in effetti nel precedente richiamato la Corte ha affermato che deve essere posta in vendita la nuda proprietà.
      Diverso sarebbe stato invece il caso in cui vi fosse stata una ipoteca iscritta in data preesistente al decesso.
      In questo caso Cass., Sez. III, 13/01/2009, n. 463 ha osservato che "L'ipoteca dà diritto ai creditori ad espropriare i beni su cui è stata iscritta, anche se questi provengono per effetto della successione a soggetto diverso dall'erede, in quanto oggetto di legato (art. 756 c.c.). Conseguentemente, se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c..".
      Nel tessuto motivazionale della pronuncia si legge che "Se alla morte dell'ereditando sulla proprietà dell'immobile persiste un'ipoteca, siccome ciò consente al creditore ipotecario di assoggettare ad espropriazione forzata tale diritto, l'azione esecutiva già intrapresa nei suoi confronti e la successiva vendita non possono risultare impedite dai diritti attribuiti al coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c..". Ciò in forza degli artt. 2812 e 2913 c.c..