Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Morte del liquidatore di una Srl sottoposta a liquidazione giudiziale.

  • Cosmo Formichelli

    Isernia
    05/09/2023 20:41

    Morte del liquidatore di una Srl sottoposta a liquidazione giudiziale.

    Il curatore di una Srl posta in liquidazione giudiziale sta valutando di relazionare al Giudice Delegato al fine di procedere con la chiusura per insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett.d) del CCII, questo prima dell'approvazione del programma di liquidazione.
    L'art. 235, comma 2 del CCII prevede che nel caso in cui la chiusura è decretata ai sensi dell'art. 233, comma 1, lett.d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il Tribunale deve sentire anche il debitore.
    Alla luce della predetta previsione, in caso di morte del liquidatore della Srl avvenuta nel corso della procedura il curatore è tenuto a convocare l'assemblea per la sostituzione del liquidatore in quanto il Tribunale deve sentire il debitore?
    Ringrazio anticipatamente per la risposta.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      06/09/2023 19:23

      RE: Morte del liquidatore di una Srl sottoposta a liquidazione giudiziale.

      Il curatore non ha il potere né la legittimazione a convocare l'assemblea della srl assoggettata alla liquidazione giudiziale in quanto l'apertura della procedura concorsuale non incide sull'assetto della società interessata e sulle quote dei soci; eccezionalmente l'art. 233 co. 2 CCII prevede la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci da parte del curatore nel caso specifico che chiuda la procedura ai sensi della lett. a) o della lett. b) di cui al primo comma allo scopo di far prendere le deliberazioni necessarie per la ripresa dell'attività o per la sua cessazione. Al di fuori di questo caso, sono i soci- eventualmente sollecitati dal curatore- a dover convocare immediatamente l'assemblea per le decisione si impongono, tra cui la nomina del nuovo liquidatore in sostituzione del precedente deceduto. Se non vi é accordo tra i soci per la nomina del nuovo legale rappresentante é possibile presentare istanza al Tribunale affinchè un giudice nomini un amministratore provvisorio che compia gli atti più urgenti; in caso di inerzia si può ritenere che anche il curatore possa fare una tale richiesta o comunque possa chiedere la nomina di un curatore speciale che rappresenti la società.
      In ogni caso, trattandosi presumibilmente di una società con una base societaria ristretta, priva di qualsiasi attivo, tanto che procedere alla immediata chiusura della liquidazione giudiziale ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 233 CCII, il curatore potrebbe individuare i soci e sentire gli stessi in ordine alla chiusura, redigendo verbale da presentare poi al giudice.
      Zucchetti SG srl