Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Art. 60 CCII

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    08/04/2024 10:58

    Art. 60 CCII

    Buongiorno,
    negli accordi di ristrutturazione dei debiti l'art. 60 CCII prevede che la percentuale di cui all'art. 57, comma 1, è ridotta alla metà quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi. Come va interpretata tale norma, nel senso che per essere omologato, l'accordo deve dunque assicurare l'integrale pagamento dei creditori non aderenti entro la scadenza originaria, senza che il debitore possa profittare della dilazione di cui all'art. 57 CCII trerzo comma (120gg)? Qualcuno sostiene che la norma vieta il ricorso ad una convenzione di moratoria, ma che comunque rimane la possibilità di pagare entro 120 gg. Trattandosi di procedura in continuità, i saldo dei creditori continua a modificarsi per effetto della gestione dell'impresa; quali creditori devono essere considerati estranei e pagati integralmente (es: quelli esistenti alla data di depositato in cancelleria dell'accordo o alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese; quelli esistenti alla data del deposito della domanda di omologa in Tribunale, oppure quelli alla data di riferimento stabilita dal debitore ed indicata nella domanda di omologa, negli atti della procedura e consideata anche dall'attestatore)?
    Grazie . Marco Criò
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/04/2024 17:59

      RE: Art. 60 CCII

      Effettivamente sono state prospettate in dottrina le due interpretazioni della lett. a) dell'art. 61 cui lei accenna (la prima tesi è sostenuta da Zanichelli e la seconda da Nardecchia) e di certo non possiamo essere noi a risolvere la questione. A nostro avviso, tuttavia, è preferibile l'interpretazione che riferisce la moratoria alla convenzione di cui all'art. 62.
      Tanto non solo per il motivo letterale che la norma parla di proposta di moratoria ma perché il termine di 120 giorni di cui al comma 3 dell'art. 57 costituisce il termine legale entro cui il debitore può pagare i creditori non aderenti al piano, anche se non è ad essi applicata alcuna moratoria. Ossia, i creditori non aderenti portatori di crediti scaduti dovrebbero essere pagati immediatamente, ma l'art. 57 consente, per facilitare la predisposizione e l'omologazione che siano pagati entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data o entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione, e proprio questa doppia previsione spiega perché il legislatore non parli di moratoria in questi casi ma solo di una dilazione legale nel pagamento rispetto alla scadenza del credito, dilazione che opera automaticamente anche e proprio per i casi in cui il debitore non abbia raggiuto un accordo diverso con i creditori.
      L'art. 62, invece, prende in considerazione la conclusione di una vera e propria convenzione di moratoria in forza della quale il debitore, che in mancanza godrebbe dei termini di pagamento indicati, dilaziona le scadenze dei crediti ben oltre i limiti legali di cui sopra e prevede che questi accordi di moratoria vincolino anche i creditori non aderenti alle condizioni elencate nella norma, sicchè quando l'art. 60 pone come condizione per la riduzione della percentuale di consenso che il debitore "non proponga la moratoria ai creditori estranei agli accordi" non può che riferirsi ad un atto che dipende dalla volontà del debitore , ossia alla rinuncia a far valere la moratoria concordata con alcuni creditori anche nei confronti nei creditori non aderenti alla convenzione.
      La ratio della norma diventa allora più evidente nel senso che se l'accordo può essere definito e omologato qualora sia stato raggiunto una convenzione moratoria con il 30% dei crediti, rinunciando ad estendere la moratoria nei confronti del 70% del ceto creditorio, vuol dire che la crisi non è particolarmente grave e che non è già degradata nell'insolvenza; concetto che appare ancor più chiaro se si valuta la condizione di cui alla lett. b) dell'art. 60, ossia la rinuncia a misure protettive, che presuppone che il debitore sa di non essere particolarmente esposto all'aggressione del proprio patrimonio da parte dei creeitori, tanto da rinunciare a chiedere il blocco delle azioni esecutive e cautelari.
      Gli accordi di ristrutturazione riguardano i crediti anteriori alla presentazione della domanda di omologa.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Crifò

        Verdellino (BG)
        09/04/2024 07:41

        RE: RE: Art. 60 CCII

        Ringrazio per la risposta.
        Trattandosi di procedura in continuità, i saldo dei creditori continua a modificarsi per effetto della gestione dell'impresa; quali creditori devono essere considerati estranei e pagati integralmente (es: quelli esistenti alla data di depositato in cancelleria dell'accordo o alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese; quelli esistenti alla data del deposito della domanda di omologa in Tribunale, oppure quelli alla data di riferimento stabilita dal debitore ed indicata nella domanda di omologa, negli atti della procedura e consideata anche dall'attestatore)? Grazie . Marco Criò
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/04/2024 20:11

          RE: RE: RE: Art. 60 CCII

          Come abbiamo detto alla fine della risposta precedente, gli accordi di ristrutturazione riguardano i crediti anteriori alla presentazione della domanda di omologa e, quindi, alla data di deposito di tale domanda in Tribunale, alla quale anche l0'attestatore deve fare riferimento. Ovviamente tanto vale per i creditori non aderenti perché a quella data si cristallizza il debito, nel mentre per i creditori aderenti, la questione non sorge in quanto il rapporto è regolato dagli accordi intercorsi.
          Zucchetti SG srl