Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Coobbligati solidali

  • Giovan Filippo Scalamandrè

    Firenze
    08/01/2024 13:05

    Coobbligati solidali

    Buongiorno, pongo il seguente quesito.

    A e B sono cointestatari di un mutuo. Con accordo di separazione B si impegna a versare l'intero debito e a liberare A dalla cointestazione entro 18 mesi. Ad oggi la Banca non ha liberato A dalla cointestazione. A accede alla liquidazione controllata. Per effetto dell'art. 154, comma 2, CCII il credito della Banca si considera scaduto nei soli confronti di A e la Banca può insinuarsi per l'intero credito nel passivo di A ex art. 160 CCII. B continua ad avere il beneficio del termine.
    A ha un patrimonio capiente che soddisfa in sede di riparto parzialmente la Banca. Per quanto ripartito da A a favore della Banca sorge un diritto di regresso verso B il cui importo verrebbe successivamente ripartito nuovamente verso la Banca con il sorgere di un ulteriore diritto di regresso.
    Come deve operare il liquidatore di A? Vista l'insinuazione al passivo della Banca può azionare il diritto di regresso verso B immediatamente e per l'intero importo?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      09/01/2024 17:40

      RE: Coobbligati solidali

      La sua esposizione è corretta nella prima parte fino al regresso in quanto il debitore che ha pagato l'intero debito può rivalersi verso gli altri, ripetendo da ciascuno solo la parte per cui è obbligato (cd. regresso) ex art. 1299 c.c.. Questo significa che A può esercitare il regresso nei confronti di B solo dopo aver soddisfatto le pretese della banca e può azionarlo non per l'intera somma pagata dato che l'obbligazione non era stata contratta nell'interesse esclusivo di B, ma solo per la sola parte in più che ha pagato rispetto al dovuto. Se non fosse intervenuto alcun accordo tra A e B, bisognerebbe pensare che il debito fosse, nei rapporti interni tra condebitori solidali divisibile in parti uguali (art. 1298 c.c.), per cui A potrebbe chiedere in regresso a B quanto pagato in più oltre la metà, che era di sua competenza.
      Nel caso, però è intervenuto un accordo che, dai dati che conosciamo, possiamo considerare come accollo in quanto in virtù di esso A, debitore di un rapporto obbligatorio, ha trasferisce a B, che ha accettato la quota di suo debito che ha nei confronti della banca. dell'accollatario. L'accollo voleva essere liberatorio per A, ma non avendo la banca dato il proprio consenso e non prevedendo il rapporto di mutuo una tale possibilità, la liberazione di A nei confronti della stessa banca non ha avuto effetto (art. 1273, co. 2 c.c.), per cui A rimasto obbligato in solido verso la banca (art. 1273, co. 3, c.c.); ma che succede nei rapporti interni?
      La risposta dipende dall'interpretazione che si dà dell'accordo intervenuto, che noi conosciamo sole per i pochi dati che ha fornito, nel senso che si può ritenere:
      a-che l'efficacia dell'accordo liberatorio era condizionata all'adesione della banca, per cui in mancanza della stessa il contratto non è mai divenuto efficace né può diventarlo, sicchè sostanzialmente è come se detto accordo non fosse mai intervenuto e si ricade quindi nella situazione descritta che limita il regresso verso B alla sola eccedenza rispetto alla metà di competenza di A.
      b-oppure che l'adesione liberatoria della banca non fosse una condizione dell'accordo che tra i coobbligati rimane valido e produce i suoi effetti per cui, rimane l'accordo in virtù del quale il debitore di un rapporto obbligatorio A, ha trasferito ad un altro soggetto B il debito che egli aveva nei confronti della banca, nel qual caso A può chiedere a B il pagamento dell'intera somma pagata. A questo punto, però, sorge il problema delle modalità dell'accollo, nel senso che B si era obbligata a tenere indenne A e di pagare il debito verso la banca alle scadenze rateali convenute e la procedura da sovraindebitamento a carico di A, se ha fatto venire a scadenza il credito della banca nei suoi confronti (rapporto esterno) ai sensi dell'art. 151 richiamato dall'art. 270 co 5, non può modificare i rapporti contrattuali tra le parti, sicchè anche il liquidatore della liquidazione controllata di A deve rispettare tale accordo e richiedere, quindi, l'adempimento seguendo le scadenze previste.
      Situazione quest'ultima poco confacente al sistema concorsuale da cui si può uscire solo con un accordo con B e che pertanto induce a preferire la soluzione sub a),
      Zucchetti SG s