Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

domanda d'insinuazione al passivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate

  • Giuseppe Franco

    Nocera Inferiore (SA)
    19/09/2023 15:59

    domanda d'insinuazione al passivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate

    Salve,
    al fine di ottenere un Vostro prezioso contributo, significo quanto segue.
    Per la prima volta, quale Curatore nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, ho ricevuto, dall'Agenzia delle Entrate, una domanda d'insinuazione al passivo fondata su avvisi di accertamento ed atti di contestazione notificati nelle date del 13 e 14 settembre 2023.
    In ragione della circostanza che l'Udienza di verifica è fissata per il giorno 17 ottobre 2023, ossia in data antecedente al termine (60 giorni dalla notifica) per la proposizione di una (eventuale) impugnazione, ritengo che la domanda debba essere esclusa in quanto gli atti sottesi non sono divenuti "definitivi" in ragione della mancata impugnazione.
    Non avendo acquisito alcuna documentazione contabile e fiscale, la Curatela non è nelle condizioni di poter adeguatamente verificare la fondatezza della pretesa tributaria accertata e, pertanto, non saranno proposte le relative impugnazioni.
    Vorrete, inoltre, evidenziarmi ogni ulteriore elemento utile.

    Con Viva Cordialità
    Dott. Giuseppe Franco
    • Giuseppe Franco

      Nocera Inferiore (SA)
      25/09/2023 10:21

      RE: domanda d'insinuazione al passivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate

      Salve,
      si resta in attesa di un riscontro.

      Con Viva Cordialità
      • Stefano Andreani - Firenze
        Luca Corvi - Como

        25/09/2023 23:02

        RE: RE: domanda d'insinuazione al passivo ad opera dell'Agenzia delle Entrate

        Concordiamo con il quesito sul non accoglimento dell'istanza, per motivi però leggermente diversi da quelli esposti.

        Una questione analoga è stata infatti affrontata dalla sentenza Cass. SS.UU. 4126/2012, che con ampia motivazione ha stabilito due principi assolutamente validi nel caso in esame, giungendo poi a una conclusione opposta per la presenza di un ulteriore elemento, assente in questo caso.

        I due principi sono:

        - il conferimento al concessionario della "legittimazione per la proposizione della domanda di ammissione al passivo di un credito dell'Amministrazione Finanziaria ... non vale ad escludere la titolarità del credito da parte di quest'ultima e, per l'effetto, il diritto di farlo valere nell'ambito della procedura fallimentare", pertanto ben può l'Amministrazione finanziaria presentare istanza di ammissione la passivo direttamente, e senza che vi sia stata l'emissione del ruolo: come qualsiasi creditore, può far valere la propria pretesa se è in grado di provarla adeguatamente

        - però, stante l'incompetenza del Giudice Delegato in materia tributaria, siccome la particolare disciplina dettata dall'art. 88 del D.P.R. 602/73 prevede l'ammissione con riserva solo nel caso di istanza del concessionario sulla base del ruolo, poiché "nel caso di contestazione del debitore erariale il giudice delegato non ha modo di verificare la fondatezza delle censure ... in mancanza del ruolo (e della relativa impugnazione) l'esito della domanda di ammissione dovrà essere necessariamente sfavorevole per il creditore, attesa l'impossibilità, per il giudice delegato del fallimento, di formulare giudizio di merito al riguardo": se l'Amministrazione finanziaria decide di non seguire la strada del ruolo, in caso di contestazioni il Giudice delegato non può che respingere l'istanza di ammissione.

        Per completezza, ricordiamo che nel citato caso affrontato dalla Suprema Corte esisteva una sentenza della giustizia tributaria, passata in giudicato, che aveva respinto le istanza della ricorrente: il credito della Pubblica Amministrazione era quindi stato definitivamente accertato nella sede competente a farlo, il Giudice delegato non era pertanto chiamato a compiere alcuna valutazione in merito, e in tal caso (palesemente diverso da quello qui in esame) la semplice assenza del ruolo non giustificava l'esclusione dal passivo.

        Nel caso qui in esame, quindi, ci pare corretta la proposta di non accoglimento della domanda dell'Ufficio.