Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

redazione inventario

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    13/07/2023 20:54

    redazione inventario

    Sono a porre il seguente quesito.

    In sede di redazione dell'inventario, ho proceduto ad inventariare tutti beni mobili trovati all'interno di varie unità locali di proprietà della Società, ed in tale sede ho proceduto anche a raccogliere le varie dichiarazioni di soggetti terzi che hanno dichiarato di essere proprietari di detti beni perchè ivi collocati temporaneamente, precisando a verbale che il Curatore si rimetterà alle determinazioni che assumerà il Giudice delegato a fronte delle specifiche richieste che formulerà la parte.

    Diverso criterio ho invece adottato- e dunque chiedo se questo sia corretto -a fronte dei beni rinvenuti all'interno di unità immobiliari condotte in locazione in forza di contratto di locazione opponibile alla procedura e nel quale è subentrata la procedura stessa.
    In tale ipotesi, ho descritto i beni ma non ho proceduto all'inventariazione sul presupposto che nei predetti contratti l'immobile veniva consegnato privo di beni mobili; mi chiedo se sia corretto o se comunque debba fare ratificare questa decisione al Giudice Delegato presentando una formale istanza ex articolo 196 ccii o se invece devo procedere alla riapertura dell'inventario.
    Ringrazio per la risposta.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/07/2023 16:14

      RE: redazione inventario

      A nostro avviso ha fatto bene in quanto il bene del liquidato da inventariare , effettuando la dovuta trascrizione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, è l'immobile di sua proprietà concesso in locazione a terzi con contratto opponibile alla massa, giusto il disposto del secondo comma dell'art. 196 CCII. Preso atto che il contratto di locazione aveva ad oggetto l'immobile vuoto, ossia libero da arredi e merci, il compito del curatore poteva fermarsi qui giacchè, salva diversa indicazione del liquidato o riscontrabile dalla documentazione, viene meno la presunzione che i beni mobili all'interno dell'immobile di proprietà del liquidato siano di sua proprietà in quanto il possesso, o comunque la detenzione dell'immobile era stata legittimamente attribuita a terzi.
      Il primo comma dell'art. 196 attiene infatti all'ipotesi che all'interno dell'immobile nella disponibilità del liquidato siano rinvenuti oggetti chiaramente di terzi, come accaduto nell'ipotesi da lei descritta nel primo periodo, in cui giustamente ha rimesso la decisione al giudice.
      Zucchetti SG Srl.