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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
CCI - supersocietà di fatto o socio occulto?
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Giuseppina Rizza
siracusa24/02/2025 11:52CCI - supersocietà di fatto o socio occulto?
Buongiorno,
ringrazio per la cortese risposta.
CASO: liquidazione giudiziale di una snc e dei due unici soci. La società ha proprietà di magazzino merci. In sede di sopralluogo apprendo che:
1. i soci sono anche unici soci di una srl che esercita la medesima attività nel medesimo magazzino con medesimo consulente, uso promiscuo dei beni della snc in liquidazione per l'attività (mezzi, uffici, pc) , merci non contraddistinte nel magazzino
2. nel medesimo magazzino, sempre con commistione di mezzi e merci, c'è un contratto di comodato gratuito con una srls che esercita la medesima attività e usa i beni della snc e srl e il cui magazzino è misto a quello della snc e srl senza segni distintivi, di cui è titolare un familiare (uno studente universitario) convivente con i soci della snc e che tale società è stata costituita dopo il deposito del ricorso di liquidazione giudiziale in tribunale e prima della declaratoria in sentenza. Oltre l'uso dei mezzi e il magazzino in comune, risultano dei passaggi di beni dalla snc e srl alla srls e risulta che solo la srls ha di fatto commesse attive per la medesima attività svolta dal snc in lqiuidazione e srl.
Stante le condizioni di fatto rilevate mi chiedo come procedere:
a) sostituzione dei soci falliti nella srl con acquisizione del totale del capitale alla procedura e nomina di un amministratore così da prenderne la gestione e quindi valutare chiusura etec etc
b) come procedere per la srls unipersonale visto che la commistione e i fatti fanno presumere che socio e amministratore di fatto sia il medesimo socio e amministratore della srl e della snc fallito personalmente? chiedo l'accertarsi del socio occulto e mi sostituisco nella gestione della srls e della quota poi da liquidare? oppure considero unitariamente le tre società e posso ipotizzare una supersocietà di fatto gestita dal medesimo amministratore e socio fallito personalmente e chiedo l'estensione della procedura anche alle altre due società? Preciso che le altre due società non appaiono in stato di insolvenza.
Grazie
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza25/02/2025 19:36RE: CCI - supersocietà di fatto o socio occulto?
Tutte le opzioni esposte sono praticabili. Ossia seguendo quella sub a) il curatore delle liquidazioni giudiziali dei soci della snc acquisiscono le quote di partecipazione dei liquidati nella srl, nomina di un amministratore che, eventualmente potrà chiedere la liquidazione giudiziale in proprio della srl. Il l curatore nominato potrà agire in revocatoria nei confronti della srls per le cessioni effettuate.
Si tratta di una strada lunga e forse è preferibile proc4edere configurando l'esistenza di una super società di fatto tra la snc, la srl e la srls, con apertura della liquidazione giudiziale a carico della stessa e delle ultime due, essendo la snc già in tale condizione. La commistione dei due soci nelle altre società giustifica ampiamente questa soluzione che permetterebbe la gestione unitaria delle tre procedure, che sembra indispensabile stante le interconnessioni evidenziate.
Zucchetti SG srl-
Giuseppina Rizza
siracusa26/02/2025 07:45RE: RE: CCI - supersocietà di fatto o socio occulto?
Vi ringrazio.
La circostanza che le altre società collegate srl e srls non siano in condizione di insolvenza, l'una perchè attiva e l'altra poichè costituita solo nel dicembre 2024 è ostativa alla configurazione della supersocietà di fatto? o devo dimostrare anche tale circostanza per la declaratoria di liquidazione giudiziale?
In alternativa, in ordine alla sola srls posso optare anche per la soluzione: chiedo l'accertarsi del socio occulto, nella persona del socio fallito della snc, insieme al socio palese, e liquido la quota del 50% a lui attribuibile? Di fatto si potrebbe presumere che la gestione sia al 50% tra i due soggetti.
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/02/2025 18:46RE: RE: RE: CCI - supersocietà di fatto o socio occulto?
La configurazione della super società di fatto è diretta a rappresentare l'esistenza di più soggetti che in società tra loro gestivano l'attività che apparentemente faceva capo alla sola snc; poiché per questa l'insolvenza è stata già accertata non è necessaria dimostrarla nuovamente in quanto si ha solo una estensione soggettiva dei soggetti che collaboravano nello svolgimento di quell'attività già appurato essere insolvente. Tant'è che l'unico modo per partecipanti alla super società per evitare l'estensione 8una volta dimostrata l'esistenza dei requisiti, è quella di "eliminare l'insolvenza" soddisfacendo i creditori o raggiungendo accordi con gli stessi. Il fatto che nel caso la srls sia stata costituita dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale della snc potrebbe portare alla esclusione della stessa dalla super società di fatto, ma le modalità della costituzione, il soggetto chiamato a fungere da legale rappresentante, la commistione di beni nello stesso magazzino, ecc. evidenziano la simulazione, e quindi la nullità dei rapporti intercorsi con le altre due società, in tal nmodo si potrebbero recuperare, previa azione cautelare, i beni ad essa trasferiti.
In realtà nella specie i due soci della snc sono i centri motore e organizzativo del varie società messe in piedi, per cui la via più corretta sarebbe quella di ipotizzare un mini gruppo
eterogestito da una holding occulta di fatto composta dai due predetti soci, ma abbiamo scartato questa ipotesi perché i due soci sono stati già dichiarati falliti, per cui la dichiarazione di fallimento di questa mini holding in società tra i due- che dovrebbe avere lo scopo di incrementare il patrimonio destinato ai creditori della società già dichiarata fallita per effetto del sorgere di un credito risarcitorio verso chi ha esercitato, abusandone, attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.- sarebbe priva di qualsiasi risultato.
L'ipotesi alternativa da lei raffigurata nella parte finale della domanda è ipotizzabile, ma sarebbe più agevole e produttivo esercitare azioni di simulazione o comunque revocatorie per le cessioni effettuate.
Zucchetti SG srl
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