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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Concordato nella liquidazione giudiziale - omologazione- esecuzione
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Giovanni Copello
La Spezia17/02/2025 16:35Concordato nella liquidazione giudiziale - omologazione- esecuzione
Buona sera,
nel mese di febbraio l il Tribunale ha omologato con decreto il concordato nella liquidazione giudiziale ; alla luce delle novita introdotte dal correttivo ter (art 246 sull esecutivita), nelle more dei termini concessi per la proposizione del reclamo, l'assuntore ha invitato il curatore ad eseguire gli atti contenuti nella proposta (nel caso di specie la cessione di un immobile) che ai sensi del novellato 249 comma 1 bis sono atti fatti salvi anche all'esito dell'accoglimento del reclamo; il reclamo di uno degli opponenti è stato proposto nei termini; avendo di fatto già eseguito il concordato posso procedere con la presentazione del conto della gestione oppure essendo in presenza di reclamo è prudente attenderne l'esito? qualora il reclamo fosse accolto il decreto di omologa sarebbe travolto e di fatto tornerebbe viva la liquidazione giudiziale ; la procedura andrebbe comunque chiusa in quanto l'esecuzione del concordato ha di fatto "sostituito" la liquidazione dell'attivo che avrei compiuto vendendo l'immobile, in assenza di presentazione di concordato nella liquidazione giudiziale; cambierebbe forse il criterio da utlizzare nei pagamenti? cioe in caso di accoglimento del reclamo dovrei ripartire secondo par condicio e non secondo le percentuali offerte nella proposta concordataria?; di fatto si può dire che il correttivo ter svuota l'efficacia del reclamo? se non per quanto riguarda la modalità di esecuzione del riparto? grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/02/2025 16:52RE: Concordato nella liquidazione giudiziale - omologazione- esecuzione
La modifica apportata dal terzo decreto correttivo al primo comma dell'art. 246 c.c.i.i. comporta che gli effetti dell'omologazione si producono immediatamente dalla data di pubblicazione del relativo decreto, in modo da evitare che il reclamo ex art. 247 all'omologazione impedisca l'esecuzione del concordato; il che comporta che l'assuntore possa chiedere, anche in pendenza di reclamo, il trasferimento dei beni. Tuttavia il codice ha mantenuto altre disposizioni che collegano il compimento di determinati atti alla definitività del decreto, che si ha decorso il termine per le impugnazioni senza che ne siano state formulate o quando queste si sono esaurite; una di queste disposizioni è quella contenuta nel comma 2 dell'art. 246 che prevede che il curatore renda il conto della gestione "quando il decreto di omologazione diventa definitivo", per cui , in virtù di questa norma, deve attendere l'esaurimento dell'opposizione proposta per presentare il conto gestione.
Se il reclamo viene accolto con decreto, anche questo immediatamente efficace (art. 247, comma 12), si riapre la procedura di liquidazione giudiziale, nella quale sono fatte salve le operazioni effettuate nel corso del concordato; quanto alla soddisfazione dei creditori, una volta riaperta la liquidazione trovano applicazione le regole di questo per cui i creditori vanno soddisfatti secondo l'ordine delle prelazione e la regola della priorità assoluta, e non secondo le proposte concordatrie, ormai superate.
Zucchetti SG srl
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