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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
competenze legali per misure protettive ex art 54 e 55 CCII
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Elena Pompeo
Salerno25/04/2025 13:38competenze legali per misure protettive ex art 54 e 55 CCII
Salve un avvocato mi richiede il compenso per aver depositato il ricorso ex art 54 e 55 CCII concluso con atto di rinuncia usando lo scaglione dell'accertamento del passivo ma io non credo che sia corretto. Che parametro bisogna usare? Grazie -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/04/2025 18:49RE: competenze legali per misure protettive ex art 54 e 55 CCII
Dalla descrizione fatta capiamo che il legale del debitore abbia richiesto le misure protettive di cui al comma 2 dell'art. 54 c.c.i.i. e poi abbia rinunciato alla domanda.
Come è noto le misure protettive possono essere chieste con la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (primo periodo del comma 2 dell'art. 54) oppure nel corso della procedura (terzo periodo del coma 2 dell'art. 54), per cui, poiché lei parla come curatrice alla quale è pervenuta la domanda di insinuazione del legale, dobbiamo ritenere che, anche nel primo caso, la rinuncia di cui lei parla abbia avuto ad oggetto la sola domanda di misure protettive e non anche quella di apertura della liquidazione giudiziale.
Delineati contorni della vicenda, riteniamo che le due fattispecie prospettate vadano tenute separate.
La domanda iniziale è improntata sulla richiesta di apertura della liquidazione giudiziale, nella quale si innesta anche la comunicazione di voler usufruire delle misure protettive, per cui il compenso del legale non va rapportato a quest'ultima richiesta che è assorbita dalla prima, ma alla voce per scaglioni della domanda di fallimento o apertura liquidazione giudiziale ex artt. 1 - 11, DM 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022. Prova di tanto è data, a nostro avviso, dal combinato disposto dell'art. 6 comma 1 lett. b) e comma 3 dell'art. 54 in forza dei quali viene riconosciuta la prededuzione per la richiesta di misure protettive nel solo caso della richiesta delle stesse nella procedura di ristrutturazione dei debiti avviata in via anticipata prima del deposito della domanda di omologazione nel corso delle trattative, quando appunto una tale richiesta riveste una sua autonomia.
Pertanto, nell'ipotesi in esame, la domanda di insinuazione per il compenso per aver inserito nella domanda iniziale di volersi avvalere delle misure protettive va respinta, nel mentre potrebbe essere accolta quella- se viene presentata e documentata- di liquidazione del compenso sorto in funzione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, che è stata aperta; in prededuzione nel limite del 75% e in privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c. per il residuo, giusto il disposto della lett. c) del comma 1 dell'art. 6 c.c.i.i..
Nel secondo caso prospettato della domanda di misure protettive chieste in corso di procedura, questa domanda è svincolata da quella di apertura ed ha una propria autonomia. Possiamo superare la ricerca della eventuale voce da utilizzare in questo caso perché, nel nella specie il legale ha rinunciato all'istanza di volersi avvalere delle misure protettive. Questo dato richiederebbe una indagine sulle ragioni che hanno determinato una tale scelta, ma poiché è molto probabile che tale soluzione sia stata consigliata dallo stesso legale che aveva presentato l'istanza per la quale ora chiede il pagamento, riteniamo vada rigettata la domanda che non ha avuto alcun esito e che probabilmente si poteva evitare di fare con una maggiore diligenza da parte dell'avvocato vista il successivo ritiro. Al momento questa valutazione su una probabile mancanza di diligenza è formulabile come eccezione, salvo a vedere cosa poi l'avvocato proverà in caso di opposizione allo stato passivo.
Zucchetti SG srl
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