Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Insinuazione per TFR cerato al fondo di tesoreria INPS

  • Francesco Ferretti

    Reggio Emilia (RE)
    24/03/2025 17:44

    Insinuazione per TFR cerato al fondo di tesoreria INPS

    Buongiorno,
    vi è un dipendente che chiede l'ammissione al passivo in una Liquidazione Giudiziale per il TFR accantonato al fondo tesoreria INPS, precisando che vi sarà la rinuncia nel momento in cui l'INPS verserà allo stesso la somma dovuta.
    Io escluderei tale credito in quanto non di competenza della procedura! concordate?
    Grazie mille
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      25/03/2025 12:27

      RE: Insinuazione per TFR cerato al fondo di tesoreria INPS

      Ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, in vigore il 1° gennaio 2007, tutte le aziende private – ad esclusione delle sole aziende di lavoro domestico – con un numero di dipendenti maggiore a 50 sono obbligate a versare al Fondo di tesoreria presso l'Inps tutte le quote maturate da ciascun lavoratore che non avesse scelto di versare il proprio TFR ad altri fondi.
      Per anni la cassazione ha ritenuto che "in materia di insinuazione allo stato passivo, il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1 gennaio 2007 e non versate dal datore di lavoro fallito al Fondo Tesoreria dello Stato gestito dall'INPS, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, poichè il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa e non perde quindi la titolarità passiva dell'obbligazione di corrispondere il t.f.r. stesso" (Cass. nn. 12007, 12008 e 12009 del 2018, con la copiosa giurisprudenza ivi citata, cui adde Cass. nn. 2152, 2780 e 3884 del 2018).
      Tuttavia la Corte con la sentenza n. 25035 del 22 agosto 2023, ha cambiato opinione, ritenendo che l'INPS sia l'unico soggetto legittimato a proporre domanda di insinuazione al passivo in caso di mancato versamento delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria INPS e che quindi per tali importi il lavoratore debba rivolgere direttamente richiesta di pagamento all'istituto.
      Per la verità lo scopo finale della decisione era stabilire la natura previdenziale o retributiva della prestazione del TFR effettuata dal Fondo di tesoreria. La Corte, in critica alle precedenti decisioni che avevano attribuito a detta prestazione natura retributiva, giunge alla conclusione che quella corrisposta dal Fondo è una prestazione che, sebbene modulata quanto a presupposti e misura secondo le previsioni dell'art. 2120 c.c., costituisce nondimeno una prestazione previdenziale. Tanto si deduce da vari elementi, tra cui, dice la Corte, determinante è la previsione della l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 755, secondo cui il Fondo stesso "garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756. "Se infatti pochi dubbi possono sussistere circa il fatto che l'impiego del verbo "garantisce" lascia trasparire l'intento del legislatore di sottrarre la corresponsione del TFR alle alterne fortune cui essa può andare incontro allorché l'unica sua garanzia sia costituita dalla responsabilità patrimoniale del datore di lavoro di cui all'art. 2740 c.c. (ed eventualmente dal Fondo di garanzia di cui alla L. n. 297 del 1982), non è meno vero che l'unico modo in cui il legislatore può sottrarre un interesse reputato meritevole di tutela al destino precario cui è inevitabilmente soggetto sulla base del mercato concorrenziale è di attrarlo nell'orbita della regolamentazione pubblica; e se è vero che già sulla base del rapporto di lavoro privato il TFR costituisce retribuzione differita con funzione previdenziale, è evidente che non si può garantire pubblicamente la meritevolezza di tale funzione se non per tramite dell'istituzione di una forma di previdenza obbligatoria, solo quest'ultima essendo assistita dalla previsione di cui all'art. 2116, comma 1, c.c., secondo cui "le prestazioni (...) sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali".
      In sostanza, secondo la Corte, il legislatore con l'istituzione del Fondo di tesoreria ha inteso sottrarre ai datori di lavoro privati che abbiano cinquanta o più dipendenti la disponibilità diretta del risparmio forzoso costituito dagli accantonamenti per il TFR che il lavoratore non abbia destinato sponte sua alla previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005 oppure all'opzione di cui alla l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756-bis, per cui il lavoratore deve rivolgersi direttamente al Fondo per ottenere il pagamento del TFR corrisposto dopo l'1 gennaio 2007.
      Ne consegue, nel caso in esame il rigetto della domanda del dipendente, come da lei prospettato.
      Zucchetti SG srl