Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDA - RESTITUZIONE

  • Roberto Marinelli

    Macerata
    18/04/2025 16:38

    RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDA - RESTITUZIONE

    Spett.le Zucchetti
    In qualità di liquidatore giudiziale ho provveduto a recedere dal contratto di affitto di azienda per morosità dell'affittuario. Nel contempo ho concesso un termine allo stesso per la riconsegna del ramo di azienda. Tuttavia alla scadenza del termine concesso non vi è stata la relativa restituzione.
    Pertanto mi chiedo se la soluzione debba essere:
    1) instaurare una causa al fine della restituzione dell'azienda ed eventualmente, nelle more , tramite autorizzazione del G.D. , apporre i sigilli ed effettuare i dovuti incombenti (licenziamento dipendenti, ecc.).
    Grazie per l'attenzione
    Roberto Marinelli
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      22/04/2025 11:12

      RE: RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDA - RESTITUZIONE

      In tema di liquidazione controllata non si applicano la disciplina che regola la sorte dei contratti nella liquidazione giudiziale 8dall'art. 172 e segg., c.c.i.i.), ma va fatto riferimento al comma 6 dell'art.270 che concede al liquidatore la facoltà di sciogliersi o subentrare nel contratto; pertanto non si applica l'art. 184, comma 1, per il quale l'apertura della liquidazione giudiziale non scioglie il contratto salvo recesso del curatore, ma il recesso da lei effettuato può intendersi come comunicazione dell'intenzione di volersi sciogliere dal contratto di affitto di azienda, senza neanche dover spiegare che questa scelta dipende dalla morosità dell'affittuario. Ciò anche perché, in caso di affittuario moroso, è escluso lo sfratto per morosità, che è previsto per la locazione di immobili e non per l'affitto di azienda, anche se in esso è compreso l'immobile di proprietà dello stesso concedente (a meno che non sia stato fatto un duplice contratto per la locazione di immobile e l'affitto dell'azienda mobiliare e la morosità riguardi il mancato pagamento dei canoni di locazione).
      Ad ogni modo potrebbe essere utile una esplicita comunicazione di scioglimento seguendo il dettato del citato comma 6, precisando che tanto intendeva anche con la comunicazione del precedente recesso.
      Sciolto il contratto, lei può agire ai sensi dell'art. 605 e segg. cpc per ottenere la consegna dei beni costituenti l'azienda, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 274, comma 1). Per la verità che l'art. 123, comma 1, lett. b) potrebbe consentire al giudice delegato l'emissione di provvedimenti cautelari per la conservazione del patrimonio dato che nel caso difficilmente l'affittuario potrebbe opporre un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione dei beni, ma tale norma, dettata per la liquidazione giudiziale non è richiamata nella liquidazione controllata.
      Ciò nonostante, questa sembra la via più semplice perché il recesso presuppone il subentro nel contratto ed allora dovrebbe più, che recedere, far valere la risoluzione del contratto per morosità utilizzando una eventuale clausole risolutiva contrattuale che la preveda espressamente o ricorrendo alla ordinaria richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della controparte, instaurando un giudizio di cognizione nel corso del quale potrebbe chiedere provvedimenti cautelari, ma è chiaro che i tempi si allungano e gli effetti non sono altrettanto immediati come scegliendo la precedente soluzione.
      Zucchetti SG srl
      • Roberto Marinelli

        Macerata
        22/04/2025 11:17

        RE: RE: RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDA - RESTITUZIONE

        Nella mia domanda ho fatto riferimento alla liquidazione giudiziale e non a quella controllata.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          22/04/2025 20:14

          RE: RE: RE: RISOLUZIONE CONTRATTO DI AFFITTO AZIENDA - RESTITUZIONE


          A dire il vero lei non ha fatto riferimento espresso ad alcuna procedura e noi abbiamo desunto che si trattasse di liquidazione controllata in quanto si è qualificato come "liquidatore", che è l'organo nominato nella liquidazione controllata e non come curatore, che è l'organo della procedura di liquidazione giudiziale.
          Prendiamo atto che lei è il curatore della liquidazione giudiziale del concedente l'affitto di azienda e, quindi, a norma dell'art. 184, comma 1, c.c.i.i., è subentrato nel contratto di affitto di azienda e poi, per usare le sue parole, è receduto dallo stesso per morosità dell'affittuario. Il fatto è che il recesso di cui tratta il comma 1 dell'art. 184 non è collegato ad un inadempimento della controparte, ma costituisce una facoltà del curatore di potersi sciogliere dal contratto pagando un equo indennizzo, per cui è da presumere che probabilmente lei abbia comunicato di voler risolvere (che esprime concetto diverso dal recesso) il contratto di affitto per morosità. Escluso, per i motivi detti nella precedente risposta, il ricorso allo sfratto per morosità, per poter risolvere il contratto o ha fatto valere una clausole risolutiva contrattuale che la preveda espressamente o deve far ricorso ad una ordinaria richiesta di risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento della controparte, instaurando un giudizio di cognizione nel corso del quale potrebbe chiedere provvedimenti cautelari.
          In sostanza si tratta di capire esattamente cosa è stato fatto. Se lei è receduto dal contratto di affitto ex art. 184, comma 1, non ha bisogno di spiegare i motivi del recesso ed è tenuto a pagare un equo indennizzo; sciolto il contratto con il recesso può agire ai sensi dell'art. 605 e segg. cpc per ottenere la consegna dei beni costituenti l'azienda. Se ha fato valere la risoluzione per inadempimento, rimane l'alternativa di cui sopra, non dovrà pagare alcun indennizzo e potrà anche chiedere il pagamento dei canoni scaduti e il risarcimento del danno.
          Zucchetti SG Srl