Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Stipula delle coperture assicurative CAT. NAT.

  • Ottavia Simili

    Roma
    11/03/2025 15:37

    Stipula delle coperture assicurative CAT. NAT.

    Buonasera.
    Considerato il Decreto Ministeriale n.18 del 30 gennaio 2025 recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 - CAT. NAT. ha confermato la data del 31 marzo 2025 quale entrata in vigore della Legge che obbliga alla stipula delle coperture assicurative CAT. NAT., con destinatarie tutte le imprese tenute all'iscrizione nel registro delle imprese (art. 2188 c.c.) (escluse le attività agricole e i professionisti) le liquidazioni giudiziali e/o i fallimenti sono soggetto a detto obbligo?
    Non leggo nulla che può portare a ritenere che sono esonerati.
    Nel caso in cui siano soggetti all'obbligo, lo sono solo se hanno beni che ricadono nelle categorie da assicurare (terreni, fabbricati, mobilio strumentali all'attività di impresa)?
    La norma tenderebbe a garantire la continuità aziendale in caso di calamità naturale (che nelle suddette procedure è venuta già meno, salvo in caso di esercizio provvisorio), e ciò consentendo accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
    Chiedo lumi a riguardo.
    Grazie,
    Ottavia Simili
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      11/03/2025 19:56

      RE: Stipula delle coperture assicurative CAT. NAT.

      Abbiamo le sue stesse perplessità perché neanche noi abbiamo trovato, nè nel d.m. n. 18 del 2025 né nella legge n. 213 del 2023, una indicazione che escluda dall'obbligo assicurativo le imprese assoggettate ad una procedura concorsuale che abbia beni per i quali è richiesta l'assicurazione.. E' vero anche, però che lo scopo della norma è quello di garantire la continuità aziendale in caso di calamità naturale, per cui tale obbligo dovrebbe limitarsi alle imprese in concordato con continuità o alle procedure di liquidazione giudiziale in cui venga disposta la continuazione dell'attività aziendale. Tuttavia , se non ci sfugge qualcosa, l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese che vi sono tenute di cui al comma 101 si deve tener dovrebbe incidere soltanto sull'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche (comma 102 art. 1 legge cit),per cui potrebbe non interessare le procedure.
      Sarebbe comunque necessario un chiarimento.
      Zucchetti SG srl