Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

assegnazione somme con esecuzione mobiliare e revocatoria

  • Luciano Mauro

    Ferrara
    30/11/2023 10:58

    assegnazione somme con esecuzione mobiliare e revocatoria

    in aprile 2023 un creditore di una società (quest'ultima poi in settembre 2023 "cade" in Liquidazione Giudiziale) ottiene tramite esecuzione mobiliare l'assegnazione di somme all'occorrenza di un certo importo per un credito di fornitura.
    Le somme che il GE assegna al creditore pignorante derivano da una cessione di azienda che il cessionario puntualmente pagava al "fallito" salvo poi per via del dispositivo del GE, ha iniziato a versare da aprile a settembre appunto al creditore che ha azionato il suo credito con procedura monitoria, prima di ottenere l'assegnazione come detto.
    A mio parere ci sarebbero gli estremi ex art. 166 co. 1 lett. b) e co. 2 per chiedere la restituzione delle somme alla procedura concorsuale che sto curando per gli importi che il cessionario d'azienda ha versato non al "fallito" ma al fornitore di quest'ultimo obbligato a ciò dalla sentenza di assegnazione somme del GE.
    Chiedo pertanto il vostro parere in merito.
    Grazie.
    LM
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/11/2023 19:57

      RE: assegnazione somme con esecuzione mobiliare e revocatoria

      A nostro avviso non è applicabile alla fattispecie descritta l'ipotesi di cui all'art. 166, co. 1, lett. b), ma soltanto l'ipotesi di cui al comma 2 di detto articolo.
      Invero dalla descrizione da lei fatta si intuisce che il creditore in questione ha esercitato un pignoramento presso terzi (il cessionario dell'azienda) per ottenere l'assegnazione delle somme che ratealmente il cessionario pagava al cedente, suo debitore, quale prezzo della vendita dell'azienda.
      Se così è la giurisprudenza è unanime nel sostenere che "In caso di soddisfacimento delle ragioni dei creditori attraverso procedure esecutive individuali (nella specie, mediante espropriazione presso terzi), gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall. (nel testo applicabile "ratione temporis"), in quanto compiuti entro l'anno (ora sei mesi) anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi) ma i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo conseguiti, per cui, ai fini del computo del cosiddetto "periodo sospetto" (in termini Cass. 18/06/2014, n. 13908).
      La Cassazione ha anche precisato che "In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato a norma dell'art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore. L'assegnazione, infatti, non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, in quanto, avendo essa luogo "salvo esazione", l'effetto satisfattivo per il creditore procedente è rimesso alla successiva riscossione del credito assegnato, con la conseguenza che è al pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore che deve essere ricollegata l'efficacia estintiva idonea a giustificare la sanzione dell'inefficacia (Così Cass. 31/03/2011, n. 7508).
      Ne consegue che sono inefficaci ai sensi dell'art. 144 CCII (che riprende l'art. 44 l. fall.) i pagamenti effettuati al creditore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del cedente l0'azienda e che sono revocabili i pagamenti anteriori, nei limiti indicati dal secondo comma dell'art. 166 CCII ( che riprende, con integrazioni, il pari comma dell'art. 67 l. fall.).
      Zucchetti SG Srl