Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

RELAZIONE EX ART.130 C.4 RENDICONTO DELLA GESTIONE EX ART.2487 BIS

  • Pietro Boraschi

    Fornovo di Taro (PR)
    16/10/2024 17:42

    RELAZIONE EX ART.130 C.4 RENDICONTO DELLA GESTIONE EX ART.2487 BIS

    MI PARE DI CAPIRE CHE IL RENDICONTO DELLA GESTIONE EX ART.2487 BIS SE NON E' PREDISPOSTO DALLLA SOCIETA' FALLITA NON DEVE ESSERE PREDISPOSTO DAL CURATORE.CIOE' COME LEGGO SU LAMANNA IL CODICE DELLA CRISI PAG.593:"NON SEMBRA CHE IL CURATORE ABBIA DOVERI SOSTITUTIVI".CIOE' DEVE SOLO RICEVERLO DAGLI ORGANI DI GESTIONE DELLA SOCIETA' MA SE NON L'HANNO PREDISPOSTO NON DEVE FARLO E VERRA' SEGNALATO NELLA RELAZIONE EX ART.130.4?

    GRAZIE
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      16/10/2024 20:24

      RE: RELAZIONE EX ART.130 C.4 RENDICONTO DELLA GESTIONE EX ART.2487 BIS

      L'art. 2487.bis c.c. tratta della nomina dei liquidatori della società e precisa al comma 3 che "Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata".
      Correttamente, a nostro avviso, Lamanna, nel testo da lei richiamato- che si ricorda precede l'ultimo correttivo del settembre 2024- afferma che in proposito il curatore non ha poteri sostitutivi dal momento che, come chiaramente la norma afferma, il conto della gestione va solo consegnato dagli amministratori cessati al curatore, senza prevedere quell'obbligo, contenuto nel comma 2 dell'art. 198 c.c.i.i., di provvedere lui alla redazione del bilancio in caso di omissione da parte del debitore. Tale soluzione è ancor più condivisibile oggi che, come abbiamo detto nella risposta ad altro suo quesito, è stato eliminato tale obbligo anche per il caso di mancata produzione del bilancio.
      Zucchetti SG srl