Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Ripartizione ricavo dalla liquidazione dei crediti

  • Franco Della Nina

    PORCARI (LU)
    29/05/2024 15:49

    Ripartizione ricavo dalla liquidazione dei crediti

    Una società in liquidazione giudiziale che svolgeva quando era in bonis attività di prestazione di servizi, ha un attivo composto solo da crediti da riscuotere. Il ricavato da tale liquidazione va ripartito fra tutti i creditori o deve in primo luogo essere distribuito ai creditori assistiti da privilegio mobiliare generale: in altre parole, tenuto conto che l'art. 2746 del c.c. afferma che il privilegio mobiliare generale si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il credito deve essere considerato un bene mobile o no?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      29/05/2024 17:40

      RE: Ripartizione ricavo dalla liquidazione dei crediti

      Data la natura dell'attività espletata dalla società assoggettata a liquidazione giudiziale è verosimile che il ricavato dalle azioni di recupero crediti abbiano interamente natura mobiliare. La procedura, pertanto avrà una massa mobiliare da distribuire tra i creditori ammessi al passivo, seguendo l'ordine dei privilegi mobiliari e, se residua qualcosa dopo l'esaurimento dei privilegiati saranno soddisfati i chirografari in via tra loro paitetica,
      Zucchetti sG Srl
      • Franco Della Nina

        PORCARI (LU)
        29/05/2024 18:39

        RE: RE: Ripartizione ricavo dalla liquidazione dei crediti

        Ma l'attività esercitata era di prestazioni di servizi, non di vendita di beni mobili.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          30/05/2024 16:53

          RE: RE: RE: Ripartizione ricavo dalla liquidazione dei crediti

          Appunto. Trattandosi didi impresa che svolgeva attività di azionati prestazione di servizi abbiamo ritenuto che il crediti non afferissero a beni immobili, per cui seguendo l'indicazione dell'art. 812 c.c.- nel quale, dopo l'elencazione dei beni immobili, si precisa al terzo comma che tutti gli altri sono da considerare mobili- abbiamo ritenuto che anche i proventi delle cause promosse avessero natura mobiliare e non immobiliare.
          Zucchetti SG Srl