Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

prededuzione crediti professionista

  • Giorgio Plebani

    ALBINO (BG)
    08/11/2023 10:16

    prededuzione crediti professionista

    In una liquidazione giudiziale il consulente contabile della società oggetto della procedura ha chiesto l'insinuazione al passivo per Euro 11.000 in prededuzione per l'attività di consulenza prestata ex art. 6 dlgs 12 gennaio 2019 n. 14, motivando la propria richiesta sul presupposto di avere prestato la propria attività in favore della società nella procedura di composizione negoziata della crisi che ha preceduto la liquidazione giudiziale.

    In via subordinata chiedeva l'ammissione ex art. 2751 bis n. 2 in quanto prestazioni effettuate nel biennio.

    La nota pro fiorma prodotta specificava che la somam di Euro 6.000 era per l'onorario nella fase di composizione negoziata ed euro 5.000 per l'assistenza della società nella liquidazione giudiziale.

    Nel progetto di stato passivo ho proposto l'esclusione della prededuzione in virtù dell'art. 6 CCII e proposto il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 per la somma di euro 6.000 con esclusione di euro 5.000 n quanto attività non imputabile alla procedura.

    La professionista con le propre osservazioni ha ribadito la richiesta di ammissione in prededuzione dell'intero credito affermando "a nozione di prededuzione risulta essere un principio immanente alla disciplina della crisi debitoria. Il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico ad una procedura concorsuale èconsiderato prededucibile, anche nella successiva e consecutiva procedura concorsuale, se la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell'art. 163 L. fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa, rendendo la procedura stessa più efficiente. La stessa Suprema Corte ha sottolineato in diverse sentenze questo principio consolidato: "la prededuzione attribuisce non una causa di prelazione "ma una precedenza processuale, in ragione della strumentalità dell'attività, da cui il credito consegue, agli scopi della procedura, onde renderla più efficiente, atteso che, mentre il privilegio, quale eccezione alla "par condicio creditorum", riconosce una preferenza ad alcuni creditori e su certi beni, nasce fuori e prima del processo esecutivo, ha natura sostanziale e si trova in rapporto di accessorietà con il credito garantito poiché ne suppone l'esistenza e lo segue" (da ultimo Cass.,
    36755/2021)." Se si analizza l'art. 6 CCII si nota che è stata soppressa la c.d. "prededuzione funzionale" generica , restando la "prededuzione funzionale" dedicata ai professionisti, nel senso che solo ai professionisti può essere attribuita la preferenza per crediti afferenti a prestazioni professionali svolte prima dell'apertura della procedura; proprio l'attribuzione della prededuzione ai professionisti è la testimonianza della volontà di riconoscerne un ruolo decisivo ai fini di una virtuosa regolazione della crisi, anche mediante l'attivazione di procedura che possono precedere la liquidazione giudiziale, nel tentativo di un risanamento dell'impresa"

    Nelle osservazioni ha inoltre specificato che la somam di euro 5000 é riferita all'attività di consulenza effettuata in favore della società per al preparazione della documentazione propedeutiva all'istanza di liquidazione giudiziale in proprio.

    Sarei orientato a confermare l'esclusione della prededuzione, nonché del privilegio per l'attività di consulenza nella fase antecedente la liquidazione giudiziale, ammettendo il privilegio per la somma di euro 6.000 (consulenza nella fase della composizione negoziale della crisi).

    La mia proposta può essere corretta?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      08/11/2023 19:26

      RE: prededuzione crediti professionista

      Noi per la verità non riconosceremmo la prededuzione a nessuno di due crediti.. Escluso il rilievo delle motivazioni riportate sia per la loro genericità sia perché riferite alla prededuzione nella legge fallimentare, bisogna applicare il codice della crisi, per il quale, scomparso il richiamo ai crediti sorti in occasione o in funzione di una procedura concorsuale di cui al secondo comma dell'art. 111 l. fall., la prededuzione è attribuita ai crediti qualificati come tali dalla legge e a quelli indicati nell'art. 6.
      Orbene, il credito maturato per l'assistenza al debitore nella fase della composizione negoziata non è attribuita la prededuzione dall'art. 6 né da altra disposizione di legge, in quanto la composizione negoziata è considerata "un percorso" per giungere alla soluzione della crisi, ma non una procedura concorsuale, ed infatti l'unica ipotesi di prededuzione espressamente contemplata per questa fase è quella attribuita al compenso dell'esperto dal comma 12 dell'art. 25 ter CCII. Tale credito pertanto può godere soltanto del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c. se ne ricorrono i requisiti temporali.
      Neanche il credito per l'assistenza professionale al debitore che, nelle osservazioni il creditore ha individuato nell'attività "di consulenza effettuata in favore della società per la preparazione della documentazione propedeutica all'istanza di liquidazione giudiziale in proprio" è considerato prededucibile da alcuna norme né rientra tra quelli indicati nell'art. 6. Le lett. b) e c) di tale norma considerano prededucibili alcuni crediti professionali nella misura del 75%, ma riguardano i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (lett. b) nonché quelli sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo e del deposito della relativa proposta e del piano che la correda (lett. c).
      Zucchetti Sg srl