Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Gestore vendita telematica

  • Gaia Grauso

    Cagliari
    28/10/2023 00:52

    Gestore vendita telematica

    Buongiorno,
    Nel programma di liquidazione approvato dal GD( data la mancata costituzione del comitato dei creditori) ho indicato che la vendita telematica dei beni immobili sarà gestita da una società specializzata, indicandone denominazione sociale e riferimenti: mi chiedo se prima di presentare istanza di vendita dei beni immobili al GD debba presentare una separata istanza per chiedere l'autorizzazione di nominare la società specializzata alla vendita telematica già citata nel programma di liquidazione, oppure, dato che ho gia indicato nel programma di liquidazione approvato dal GD che la vendita telematica sarà gestita dalla società specializzata non ci sia bisogno di chiedere l'autorizzazione ma semplicemente depositare direttamente l' istanza per procedere alla vendita.
    Vi ringrazio per l'attenzione
    Cordialmente
    Gaia Grauso
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      30/10/2023 12:56

      RE: Gestore vendita telematica

      La risposta all'interrogativo formulato risiede nella combinata lettura di plurime disposizioni, che devono necessariamente partire dalla definizione del "gestore della vendita telematica".
      L'art. 2, comma 1 let. b) del dm 32/2015, (il quale a norma dell'art. 1 "stabilisce le regole tecniche e operative per lo svolgimento delle vendite dei beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice di procedura civile") definisce il gestore della vendita telematica come "il soggetto costituito in forma societaria autorizzato dal giudice a gestire la vendita telematica".
      L'art. 129, commi 1 e 2 dispone che "Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori"; aggiunge che "il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite … sotto la sua responsabilità".
      L'art. 213 comma 3 prevede, a proposito del programma di liquidazione, che esso "è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo".
      Infine, per quanto interessa in questa sede, l'art. 216, comma 2 primo capoverso prevede che "Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati …".
      Orbene, sulla base di queste norme possiamo individuare una serie di preliminari punti fermi.
      In primo luogo occorre osservare che i costi delle vendite dei beni devono essere già indicati nel programma di liquidazione (come abbiamo visto, l'art. 216 comma 3 ci dice che nel programma sono indicati i costi ed i presumibili tempi di realizzo, dal che si ricava che presumibili possono essere solo i tempi, non i costi).
      Poiché, inoltre, le vendite possono essere effettuate dal curatore "anche avvalendosi di società specializzate" (art. 216 comma 2), e poiché la vendita mediante l'avvalimento di società specializzata è uno dei modi attraverso cui il curatore può vendere, se ne deve ricavare che il curatore deve indicare questa modalità già nel programma di liquidazione, poiché ai sensi dell'art. 213 comma 3 il programma di liquidazione deve indicare, per l'appunto, le modalità della vendita.
      Dunque, se nel programma di liquidazione il curatore deve indicare se intende vendere tramite società specializzata, e se deve anche indicare i costi del procedimento di vendita, è evidente che non può non indicare anche il nominativo della società specializzata, che dovrà essere previamente interpellata per conoscere i costi della vendita.
      Ciò detto, riteniamo che il soggetto incaricato della vendita telematica sia qualificabile come coadiutore, non già come delegato, poiché lo stesso è chiamato a svolgere un'attività che il curatore non può eseguire in proprio non disponendo delle infrastrutture informatiche per procedere.
      Egli, inoltre, se il curatore procede tramite vendite competitive, non può essere assimilato al gestore della vendita telematica di cui al dm 32/2015, poiché esso disciplina le vendite telematiche previste dal codice civile (art. 1) sicché il gestore coinciderà con la società specializzata (sul piano giuridico) di cui all'art. 216 comma 2 solo quando il curatore decida di vendere secondo le regole del codice di rito.
      La conclusione che il ragionamento sin qui svolto suggerisce, è che il soggetto specializzato alla vendita (che si identifica nel gestore della vendita telematica nel caso in cui si proceda secondo le regole del codice di procedura civile) è una particolare figura di coadiutore del curatore cui può essere affidata la vendita telematica di beni acquisiti all'attivo della liquidazione giudiziale e che deve essere specificatamente indicato dal curatore che voglia avvalersene, nel programma di liquidazione, con indicazione del corrispettivo richiesto.
      A fronte di questo quadro normativo rileviamo che molti uffici indicano comunque la società specializzata, poiché con queste società il tribunale ha stipulato una sorta di "convenzione".
      In ogni caso, poiché ai sensi dell'art. 213, comma 7, secondo capoverso, "Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato, riteniamo che il riferimento alla società debba essere contenuto nell'istanza di autorizzazione al compimento della vendita, proprio al fine di consentire al giudice di verificare la compatibilità dell'istanza con il programma di liquidazione approvato.
      • Gaia Grauso

        Cagliari
        30/10/2023 13:07

        RE: RE: Gestore vendita telematica

        Vi ringrazio per il Vostro prezioso aiuto.
        Cordialmente
        Gaia Grauso