Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
RESTITUZIONE IMMOBILE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
-
Massimo Bianchi
Rimini23/02/2024 12:19RESTITUZIONE IMMOBILE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Buongiorno,
scrivo per richiedere informazioni circa la presentazione di un'istanza di restituzione di un immobile nell'ambito di una liquidazione giudiziale.
Nello specifico è accaduto che il mio cliente ha concesso un proprio immobile in locazione commerciale ad un centro estetico.
Tale centro si è reso moroso nel pagamento dei canoni e ho quindi richiesto, per conto del mio cliente proprietario, la convalida dello sfratto per morosità.
Dopo la convalida dello sfratto e la notifica dell'atto di precetto per il rilascio dell'immobile, la società conduttrice è entrata in liquidazione giudiziale.
Vorrei chiedere conferma delle modalità per ottenere il rilascio del bene e il pagamento dei canoni non pagati (oltre alle indennità di occupazione).
Con riferimento al rilascio, è corretto presentare un'istanza di restituzione in cui vengono allegati atto di intimazione di sfratto e relativa convalida?
Per quanto riguarda il pagamento dei canoni di locazione non pagati sino all'apertura della liquidazione giudiziale, posso chiedere il privilegio ai sensi dell'art. 2764 c.c., ovvero relativamente al ricavato che si otterrà dalla vendita dei beni mobili presenti nei locali del centro estetico?
A tal fine dovrei procedere ad una richiesta di estrazione al Giudice delegato dell'inventario eseguito dal Curatore? o posso procedere anche senza inventario?
Ringrazio in anticipo per le risposte.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza26/02/2024 12:41RE: RESTITUZIONE IMMOBILE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Per ottenere la restituzione dell'immobile deve presentare domanda di rivendica e restituzione allegando la documentazione relativa alla convalida dello sfratto e per il credito deve formulare domanda di insinuazione. I crediti per canoni maturati fino alla convalida sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c. per il periodo previsto da tale norma e, poiché questa attribuisce un privilegio speciale sui beni che arredano l'immobile locato, può limitarsi a fare una richiesta generica in tal senso; un controllo dell'inventario potrà rilevarsi necessario ove il curatore nel progetto di stato passivo escluda ad esempio il privilegio perché non vi erano beni nell'immobile, o per altre ragioni).
I crediti successivi alla convalida dello sfratto non sono più per canoni, ma per indennità di occupazione senza titolo (che appunto è venuto meno con la convalida) corrispondente, nel quantum, all'importo del canone pattuito ed è dubbio che questa goda dello stesso privilegio di cui all'art. 2764 c.c., per cui, normalmente, in casi del genere, si chiedono i canoni in privilegio fino alla data di apertura della liquidazione giudiziale. Le indennità di occupazione maturate dopo l'apertura della liquidazione giudiziale e fino alla restituzione dell'immobile sono in prededuzione.
Zucchetti SG srl-
Massimo Bianchi
Rimini04/03/2024 12:15RE: RE: RESTITUZIONE IMMOBILE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Vi ringrazio per la puntuale risposta.
Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è dotato della esecutviità ex art. 647 c.p.c.; questo cambia qualcosa?
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza04/03/2024 19:35RE: RE: RE: RESTITUZIONE IMMOBILE LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore può chiedere al giudice oltre alla convalida con formula esecutiva l'emanazione del decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio dell'immobile, a carico del conduttore moroso, giusto il disposto dell'art. 658 c.p.c. A sua volta l'art. 664 c.p.c. stabilisce che "nel caso previsto nell'articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto di ingiunzione per l'ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all'intimazione. Il decreto è steso in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante, da conservarsi in cancelleria. Il decreto è immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L'opposizione non toglie efficacia all'avvenuta risoluzione del contratto".
La convalida dell'intimazione di sfratto per morosità e l'emissione del decreto ingiuntivo sono due provvedimenti autonomi e distinti, seppur tra loro collegati in quanto il decreto ingiuntivo non può essere emesso in mancanza della convalida. Il decreto, pur presentando alcune particolarità rispetto all'ordinario provvedimento monitorio emesso ai sensi dell'art. 633 cpc, ha le stesse caratteristiche di quest'ultimo; del resto, l'art. 664 c.p.c., quando dispone che il giudice adito pronuncia "separato decreto di ingiunzione" immediatamente esecutivo, contro il quale può essere proposta "opposizione a norma del capo precedente", rende evidente che il procedimento relativo al decreto ingiuntivo viene ad essere separato da quello sulla convalida per seguire il suo corso secondo norme proprie. Di conseguenza anche il decreto in questione è soggetto al provvedimento di definitiva esecutorietà ex art. 647 cpc, e questa deve intervenire prima che sia aperta a carico del debitore la liquidazione giudiziale, secondo i ben noti principi più volte richiamati in questo Forum.
Rimane il dato, rispetto alla inopponibilità dell'ordinario decreto privo della marchio di cui all'art. 647 cpc che nel caso vi è stata la convalida dello sfratto e che il debitore, a differenza di quanto avviene nell'ordinario procedimento monitorio, è stato sentito prima della emissione del decreto, per cui la prova del credito, pur non considerando il decreto, è abbastanza agevole.
Zucchetti SG srl
-
-
-