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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Ditta individuale in L.G.: titolare è anche socio di snc e srl
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Monica Mora
Parma30/04/2023 15:15Ditta individuale in L.G.: titolare è anche socio di snc e srl
Buongiorno, quale curatore sono stata nominata per una Liquidazione Giudiziale di una ditta individuale. Dato che il debitore (fallito) è altresì socio e amministratore di una srl e di una snc, mentre nel caso della srl sarà necessario fare azioni pignoratizie sulla quota, per quanto riguarda la snc chiedo conferma per questa tesi: la snc non viene dichiara fallita per estensione, ma entro sei mesi dovrà ricostituire la pluralità dei soci (erano solo due le quote) oppure trasformarsi o cessare; quanto alla quota della snc viene posta automaticamente in sequestro chiedendo la trascrizione della sentenza di liquidazione. È corretto?
Vi ringrazio in anticipo-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/05/2023 15:50RE: Ditta individuale in L.G.: titolare è anche socio di snc e srl
Non del tutto. Considerato che tra le varie configurazione del diritto di partecipazione in una srl (diritto di credito; posizione contrattuale; diritto sui generis ovverosia posizione giuridica unitaria, dotata di caratteristiche proprie e come tale non riconducibile né alla categoria dei diritti di credito né alla categoria dei diritti reali; bene mobile immateriale; bene mobile registrato) prevale quella di bene mobile immateriale (non potendo la stessa essere incorporata e materializzata in una res), equiparabile al bene mobile non iscritto in un pubblico registro ai sensi dell'art. 812 c.c., a cui pertanto possono applicarsi, ai sensi dell'art. 813 c.c. ultima parte, le disposizioni concernenti i beni mobili, essendo in quest'ultima previsto che "salvo che dalla legge risulti diversamente (....) le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti". Di conseguenza, l'acquisizione all'attivo della quota della srl detenuta dal liquidato dovrebbe avvenire secondo le modalità dell'espropriazione presso terzi di cui al primo comma dell'art. 2471 c.c., tuttavia è da ritenere sufficiente la comunicazione a mezzo Pec alla società partecipata dell'intervenuta apertura della liquidazione a carico del socio. Alcune Camere di commercio consentono anche la trascrizione sulle quote della sentenza di fallimento (ora di liquidazione giudiziale) al Registro delle Imprese, nel mentre la gran parte rifiuta tale attività sostenendo che la sentenza di fallimento del socio non può essere iscritta nelle annotazioni relative all'assetto societario della s.r.l. senza una previsione normativa specifica (l'art. 88, co. 2, parla di trascrizione per l'acquisizione degli immobili o di altri beni soggetti a pubblica registrazione e la quota non rientra in queste categorie). Si informi come si regola la CIIA competente.
Quanto alla liquidazione della quota di srl l'art. 215 co. 2 CCII richiama l'art. 2471 c.c., per cui se le quote di cui dispone non sono liberamente trasferibili lei deve preliminarmente interpellare la società per trovare un accordo sulla vendita delle quote e qui sorge un primo problema, e cioè se tale accordo possa prescindere dalle procedure competitive che l'art. 216 impone per tutte le vendite concorsuali. A nostro avviso, nonostante il diverso indirizzo della prevalente dottrina, a noi sembra che possa essere data una risposta positiva perché è vero che la norma civilistica va coordinata con quella fallimentare sulle vendite, ma è altrettanto vero che il legislatore del codice ha espressamente disposto nell'art. 215 che "per la vendita della quota di societa' a responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del codice civile", ben sapendo evidentemente quali erano queste modalità introdotte dalla riforma societaria, precedente a quella fallimentare, rinvio, peraltro, operato senza neanche la salvezza della compatibilità con le norme fallimentari né salvezza della competitività disposta appunto nel fallimento.
Se non si raggiunge un tale accordo, l'art. 2471 c.c. dispone che si proceda alla vendita all'incanto, con la possibilità che per la società di presentare altro interessato. Ovviamente prima della vendita deve stabilire il valore della quota, cosa che può fare o direttamente lei, o attraverso la nomina di uno stimatore
Per la partecipazione del liquidato nella snc il discorso cambia completamente giacchè l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del socio determina l'esclusione di diritto del socio dalla società (art. 2288 c.c.) e la nascita del diritto alla liquidazione della quota con le modalità di cui all'art. 2289 c.c. (norme dettate per le società semplici e applicabili alle società in nome collettivo, oltre che ai soci accomandatari delle sas). Lei, pertanto, in qualità di curatore della liquidazione del socio escluso di diritto dalla snc non può acquisire la quota del liquidato, non ha alcun titolo per interferire sulla società, né di sopperire alla eventuale inerzia del socio residuato nella ricostituzione della pluralità dei soci o altra soluzione, potendo soltanto pretendere la liquidazione della quota.
La mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi di cui parla l'art. 2272, co1, n. 4, c.c. determina lo scioglimento della società e la liquidazione ma lei non partecipa alla liquidazione della società, in quanto lo scioglimento della società costituisce un momento successivo e solo eventuale (lo scioglimento invero è evitabile in caso di tempestiva ricostituzione della pluralità dei soci) rispetto allo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio ..
Zucchetti SG srl
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