Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

sospensione feriale dei termini

  • GIUSEPPEMARIO PISANI

    POTENZA
    18/05/2023 09:19

    sospensione feriale dei termini

    Gentili,
    pongo il seguente quesito.
    Liquidazione Giudiziale appena dichiarata, stato passivo fissato 14 settembre.
    Deposito domande di ammissione al passivo trenta giorni prima ( metà agosto).
    Si chiede se per le liquidazioni giudiziali si fa riferimento all'art. 9 del CII secondo il quale viene disapplicata la sospensione feriale dei termini? pertanto le scadenze sopra riportate rimarrebbero invariate.
    Diversamente quale sarebbe il termine sia per il deposito delle domande di ammissione al passivo ( metà luglio?) che per il progetto di distribuzione?
    Ringrazio anticipatamente.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/05/2023 17:42

      RE: sospensione feriale dei termini

      L'art. 9 CCII da lei richiamato contiene la regola generale, facendo salva diversa disposizione di legge;una di queste disposizioni derogatorie è contenuta nel comma decimo dell'aert. 201, per la quale ai procedimenti di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, che va dall'1 agosto al 31 agosto, per cui nei calcoli da fare il mese di agosto non va calcolato. Altro principio, questo posto dal codice di rito, è che nel calcolo dei termini il dies a quo non si calcola nel mentre si calcola quello ad quem e questo anche nel calcolo dei termini a ritroso, come quelli riguardanti lo stato passivo; a tanto va aggiunto che per pacifica giurisprudenza nel calcolo di termini a ritroso, se il dies ad quem scade in giorno festivo o di sabato, la scadenza è anticipata al giorno non festivo immediatamente precedente.
      Posti questi concetti iil calcolo diventa semplice. Fissata l'udienza al 14 settembre, i 30 giorni prima per la presentazione delle domande tempestive, scadrebbero il 15 luglio 2023, (13 giorni di settembre non calcolando il giorno 14; si salta agosto e si aggiungono 17 giorni di luglio, a partire dal 31, per arrivare a 30); poiché il 15 luglio2023 cade di sabato, il termine ultimo per presentare domande tempestive è quello di venerdì 14 luglio. I 15 giorni prima per lei per il deposito del progetto di stato passivo, facendo lo stesso calcolo cadono il 30 luglio, che è domenica, per cui il termine ultimo per lei è venerdì 28 luglio.
      Zucchetti SG Srl
      • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

        Roma
        04/12/2024 23:41

        RE: RE: sospensione feriale dei termini

        Salve, mi ricollego a questa risposta per avere conferma circa l'applicazione della sospensione feriale anche al calcolo dei sei mesi decorrenti dal decreto di esecutività dello stato passivo ai fini del deposito delle tardive ex art. 208 CCII.
        Grazie
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          05/12/2024 19:38

          RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini

          Il comma 10 dell'art. 201 c.c.i.i., in deroga a quanto disposto dall'art. 9, prevede che "Il procedimento introdotto con la domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui…", il che significa che all'intero procedimento di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, e pertanto anche al termine pe rla proposizione delle tardive.
          Zucchetti SG Srl
          • Rosalia Lisanna Nieddu del Rio

            Roma
            05/12/2024 20:05

            RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini

            Grazie mille della pronta risposta.
            LNdR
    • GIUSEPPEMARIO PISANI

      POTENZA
      18/05/2023 19:09

      RE: sospensione feriale dei termini

      Ringrazio per il celere e preciso riscontro.
      Cordialità
      • Gabriele Coppi

        Modena
        25/07/2024 16:48

        RE: RE: sospensione feriale dei termini

        Buon pomeriggio, chiedo se vi risultano pronunce della giurisprudenza in merito all'applicabilità alla liquidazione controllata della sospensione feriale dei termini per l'insinuazione allo stato passivo previsto dal CCII per la liquidazione giudiziale dall'art. 201 CCII, ultimo comma.
        L'unica pronuncia che ho trovato è quella del Tribunale Terni, 17 Luglio 2023. Pres. Nastri. Est. Grotteria, secondo la quale anche nella liquidazione controllata opera la sospensione feriale del termine per la presentazione delle domande dei creditori.
        L'art. 270, comma 2, lett. d) previsto in ambito di l.c. richiama l'art. 201 CCII limitatamente alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo, tuttavia mi sembra di poter condividere la pronuncia del Tribunale di Terni, non ravvisandosi ragioni per un trattamento differenziato dei creditori che intendono insinuarsi nella procedura di liquidazione controllata rispetto alle domande di insinuazione nella liquidazione giudiziale.
        Chiedo un vostro parere in proposito e se vi risultano pronunce diverse della giurisprudenza.
        Ringrazio e saluto cordialmente
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          26/07/2024 14:01

          RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini

          La liquidazione controllata crea più volte problemi di applicazione analogica della disciplina sulla liquidazione giudiziale stante la regolamentazione abbastanza sommaria della prima e la sostanziale identità di funzione delle due procedure, una applicabile alle imprese minori e altri sovraindebitati e l'altra alle imprese sopra soglia. la
          Noi abbiamo sempre seguito la linea che i vuoti della liquidazione controllata possono essere riempiti dalla normativa della liquidazione giudiziale a due condizioni: che le norme dell'una siano compatibili con la struttura dell'altra e che non vi sia un richiamo escludente, ossia un richiamo a parte della normativa sulla liquidazione giudiziale tale da non comprendere il richiamo anche della restante parte.
          Questo è proprio il caso in esame ove, come lei giustamente ricorda, l'art. 270, comma 2, lett. d) richiama l'art. 201 CCII limitatamente alla modalità e al contenuto della domanda di ammissione al passivo; inoltre tale norma continua disponendo che si applica l'art. 10 comma 3, ed allora la domanda è: perché il legislatore- che ha dato una regolamentazione dello stato passivo nella liquidazione controllata con norme diverse da quelle dettate per la liquidazione giudiziale ed ha richiamato per la parte comune alcuni commi dell'art. 201 e il comma terzo del l'at10- non ha dettato una norma simile a quella dell'art. 201 ult. comma o richiamato anche questa parte dell'art. 201? Da qui sorge quantomeno il dubbio che il legislatore non abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la sospensione feriale in considerazione della maggiore semplificazione e celerità della procedura di accertamento del passivo, concentrato nell'attività del liquidatore e assenza dell'intervento del giudice se non in via subordinata, E' legittimo, cioè, presumere che il legislatore in una procedura di accertamento del passivo non giurisdizionalizzata abbia ritenuto non applicabile la norma dettata per il procedimento di accertamento nella liquidazione giudiziale..
          Zucchetti SG Srl
          • Guido Paralupi

            REGGIO EMILIA (RE)
            16/05/2025 11:55

            RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini

            Buongiorno,
            facendo seguito alla V/s risposta del 26/07/2024 con la quale indicate che secondo Voi la sospensione feriale dei termini per la proposizione delle domande di ammissione al passivo nelle procedure di liquidazione controllata non si applica perchè l'art. 270, comma d) CCII richiama l'art. 201 CCII solo per quanto concerne la predisposizione delle domande, Vi chiedo perchè invece non considerate che l'art. 270, nel richiamare l'art. 201, non indica espressamente a quali commi si riferisce e quali commi non debbono essere presi in considerazione.
            Il comma 10 dell'art. 201 fa poi riferimento al comma 1 che indica le modalità con le quali i creditori debbono proporre ricorso per l'ammissione al passivo, come indicato nell'art. 270.
            Inoltre l'art. 272, 1° comma CCII sancisce che il termine di cui all'art. 270, comma 2, lett. d) (novanta giorni) può essere prorogato di trenta giorni.
            Quindi a mio parere, avendo io comunicato ai creditori il 15/05/2025 l'apertura della procedura di liquidazione controllata il termine per il deposito delle istanze che scadrebbe il 13/08/2025 slitta così al 15/09/2025 (il 13/09 è un sabato).
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              Vicenza
              16/05/2025 20:16

              RE: RE: RE: RE: RE: sospensione feriale dei termini

              Nella risposta del 26.7.2024 ci sembra di aver preso già on considerazione le obiezioni da lei svolte e, pur prendendo atto di opinioni contrarie, abbiamo spiegato ulteriormente quanto meno i dubbi che sussistono ad accogliere la tesi dell'applicazione analogica del comma 10 dell'art. 201. Alle pregresse argomentazioni che facevano leva anche sulla compatibilità dell'applicazione di norme dettate per la liquidazione giudiziale a quella controllata, va aggiunto che con il terzo decreto correttivo n. 136 del 2024 l'art. 273 CCII che regola lo stato passivo dell'amministrazione controllata è stato completamente riscritto escludendo qualsiasi intervento del giudice nella formazione dello stesso, attribuita esclusivamente al liquidatore, ampliando così enormemente la differenza con l'eguale attività della liquidazione giudiziale in cui è il giudice che decide e dichiara esecutivo lo stato passivo. Inoltre va considerato che la norma di cui al comma 10 dell'art. 201, per la quale ai procedimenti di accertamento del passivo si applica la sospensione feriale, che va dall'1 agosto al 31 agosto, è derogatoria del principio generale contenuto nell'art. 9 che detta la regola che l sospensione feriale dei termini "non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che non disponga diversamente", per cui, vige il divieto di applicazione analogica posto dall' art. 14 delle preleggi che stabilisce che le leggi penali e quelle che fanno eccezione ai principi generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
              Questa esposta è ovviamente la nostra opinione, poi lei è libero di comportarsi diversamente e non è detto che se sorge una contestazione sul punto il giudice del caso possa pensarla diversamente da noi.
              Zucchetti SG srl