Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Estinzione anticipata contratto di leasing - revocabilità

  • Giacomo Pozzi

    Modena
    17/01/2024 17:06

    Estinzione anticipata contratto di leasing - revocabilità

    Gentile Redazione,
    approfitto del forum per condividere un dubbio circa la revocabilità di un atto, sperando che la risposta possa essere di aiuto anche a colleghi che si trovino nella medesima situazione.

    La società Alfa ottiene dalla banca Beta un leasing immobiliare.
    Alfa decide di estinguere anticipatamente il contratto di leasing e di riscattare i beni che ne sono oggetto, pagando il capitale residuo al momento dell'estinzione (comprensivo del prezzo di riscatto), nonché la penale di estinzione anticipata. Nonostante la presenza della penale, grazie allo storno degli interessi futuri, Alfa consegue un risparmio rispetto a quanto avrebbe pagato portando a naturale scadenza il contratto.
    Entro i sei mesi dal compimento dell'atto e dal pagamento del prezzo per l'estinzione anticipata si apre la liquidazione giudiziale di Alfa.

    In un simile contesto, qualora la banca Beta non fosse in grado di provare di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza di Alfa, la curatela potrebbe agire per l'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 166 CCII e, quindi, chiedendo di vedersi retrocedere il prezzo pagato al momento dell'estinzione anticipata?

    Sostanzialmente, il prezzo pagato per l'estinzione anticipata potrebbe essere configurato come il pagamento di un debito non scaduto, oppure, a fronte dell'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di Alfa l'operazione non è revocabile?

    Grazie ancora dello spazio concesso e a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo in proposito.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      18/01/2024 20:17

      RE: Estinzione anticipata contratto di leasing - revocabilità

      Si, a nostro avviso il riscatto anticipato è revocabile nel caso Alfa sia assoggettato alla liquidazione giudiziaria a norma del secondo comma dell'art. 166 CCII, ma non in quanto si sia trattato del pagamento di un credito liquido ed esigibili, ma quale atto a titolo oneroso che comprende tutti gli atti compiuti dal debitore privi del carattere della anormalità che caratterizza gli atti di cui al primo comma, per cui la categoria comprende tutti gli atti «neutri» sotto profilo della capacità di segnalare lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, in quanto sono atti che si inseriscono nell'ambito dell'attività d'impresa, e non sono in grado di suscitare nel terzo il sospetto della sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore. Ovviamente, rientrando la fattispecie nella previsione del comma 2 dell'art. 166, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza da parte di Beta deve essere fornita dal curatore della liquidazione giudiziale di Alfa.
      Zucchetti SG srl