Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Pagamenti di crediti non scaduti (art. 164 CCII)

  • Teodoro Barbati

    MARIGLIANO (NA)
    11/10/2023 20:27

    Pagamenti di crediti non scaduti (art. 164 CCII)

    L'art. 164 CCII ha introdotto delle novità rispetto al vecchio art. 65 l. fall. secondo il quale gli atti che possono essere considerati privi di effetti sono solo i pagamenti effettuati nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. Il nuovo art. 164, comma 1, CCII prevede l'estensione del periodo sospetto, con la possibilità di dichiarare privi di effetti anche i "pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori". Il legislatore, secondo me, ha volutamente esteso il periodo sospetto perché ciò permette di considerare privi di effetti anche gli atti più risalenti, tutelando così gran parte dei creditori. Per cui, secondo me (ed è questo il mio dubbio per il quale mi sono permesso di scrivere qui, lasciando la norma spazio a due differenti interpretazioni, a seconda degli interessi in gioco), è lecito poter affermare che il biennio a ritroso decorre dalla data di deposito della domanda e non dalla data di apertura della procedura concorsuale. Ragionando così, secondo me,

    Grazie per l'attenzione.

    Un saluto.

    Teodoro Barbati
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2023 19:56

      RE: Pagamenti di crediti non scaduti (art. 164 CCII)

      La questione da lei prospettata non riguarda soltanto l'art. 164, che attiene alla particolare fattispecie dei pagamenti dei crediti non scaduti e postergati, ma l'intero impianto della revocatoria fallimentare che, nel nuovo codice della crisi mantiene le linee direttive dettate dalla legge fallimentare, con l'importante novità della anticipazione della decorrenza del "periodo sospetto". Come è noto questo periodo nella legge fallimentare è legato alla data di dichiarazione di fallimento, per cui i tempi della istruttoria prefallimentare possono pregiudicare l'operatività della revocatoria. Il nuovo legislatore ha disancorato il termine da cui si calcola a ritroso il "periodo sospetto" dalla apertura della liquidazione giudiziale, collegandolo alla presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale eliminando, adottando per tutti i tipi di revocatoria fallimentare formule simili, salve le differenze derivanti dai caratteri peculiari di ogni tipo di revocatoria. In sostanza quando viene utilizzata una formula per la quale "sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei … anni anteriori …", vengono compresi nella revocatoria anche gli atti posti in essere tra il deposito della domanda e l'effettiva apertura della procedura.
      Zucchetti SG srl