Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Avviso di Liquidazione Imposta di Registro su Reclamo

  • Marco Cicchetti

    Rimini
    01/10/2024 18:23

    Avviso di Liquidazione Imposta di Registro su Reclamo

    Buongiorno,
    nella mia qualità di Liquidatore Giudiziale di una Snc, ho ricevuto da Agenzia Entrate l'Avviso di Liquidazione relativo ad imposta di registro (Euro 200) dovuta per la registrazione della sentenza, emessa dalla Corte d'appello, che ha rigettato il reclamo, esercitato dalla società fallita, contro il decreto di apertura della Liquidazione Giudiziale.
    In via autonoma (senza l'ausilio del Liquidatore Giudiziale) la società, ed i soci illimitatamente responsabili, hanno esercitato il reclamo contro l'apertura della Procedura.
    Chi è tenuto al pagamento dell'imposta di registro dovuta?
    L'avviso di Liquidazione indicherebbe "le parti in solido tra loro", indicando come parti "la società sottoposta a Liquidazione Giudiziale (e per essa il curatore fallimentare)" ed il creditore istante che ha richiesto l'apertura della procedura di Liquidazione Giudiziale.
    Il Liquidatore è tenuto al pagamento? O è dovuto dalla società fallita in proprio?
    In caso vi sia tenuto il Liquidatore, in quanto rappresentante della società, anche se l'azione non è da lui stata esercitata, il credito va in prededuzione e/o deve transitare dallo stato passivo?
    Grazie
    dott. Marco Cicchetti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      01/10/2024 19:25

      RE: Avviso di Liquidazione Imposta di Registro su Reclamo

      Una cosa è chi è tenuto al momento a pagare verso l'AE ed altra chi sia nei repporti interni il responsabile del pagamento. Ciò perché, come lei accenno, al pagamento verso l'AE sono tenuti in solido tutte le parti della causa o del procedimento al termine del quale è stata emesso il provvedimento assoggettato a registrazione, che nel caso sono la società reclamante (in persona del suo legale rappresentante), il creditore istante e il curator della società ammessa alla liquidazione giudiziaria. Il creditore, quindi può rivolgersi ad uno qualunque dei condebitore o anche a tutti per ottenere il pagamento fino ovviamente al limite massimo del suo credito.
      Nei rapporti interni, invece, deve stabilirsi a carico di chi l'imposta grava e questa questione è collegata alla individuazione del soggetto soccombente nella procedura cui si riferisce il provvedimento soggetto a registrazione. Nel caso, essendo stato rigettato il reclamo e conferma della apertura di liquidazione giudiziale, il soccombente è la società reclamante, per cui chi degli altri due soggetti paga l'imposta può rivalersi nei confronti della società in liquidazione, che come aveva la legittimazione a proporre reclamo ha anche la legittimazione a subirne le conseguenze, anche se una tale pretesa è solo teorica dato lo stato di liquidazione giudiziale in cui la società si trova.
      Zucchetti SG srl
      • Marco Cicchetti

        Rimini
        02/10/2024 10:57

        RE: RE: Avviso di Liquidazione Imposta di Registro su Reclamo

        Grazie per la tempestiva risposta.
        Una precisazione: quindi il curatore la dovrebbe pagare in proprio? dato che non vi è attivo nella procedura ed anche quello che si prevede di realizzare non sarà sufficiente a pagare tutte le prededuzioni.
        A mio avviso non è così.
        Le parti sono la società fallita e il creditore istante NON il curatore.
        Se non vi sono risorse l'Ade potrà rivalersi solo sulla società (che però non ha nulla) o sui soci illimitatamente responsabili (falliti) e NON sul curatore.
        Sul conto corrente ci sono 500 euro, come può il curatore pagare una prededuzione a discapito delle altre? a mio avviso non può.
        Peraltro, il reclamo è stato fatto dalla società in proprio e non dal curatore e non mi pare si possa utilizzare lo strumento della prenotazione a debito.
        E' corretta tale interpretazione?
        Grazie
        dott. Marco Cicchetti
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          03/10/2024 10:43

          RE: RE: RE: Avviso di Liquidazione Imposta di Registro su Reclamo

          Abbiamo detto ripetute volte in questo Forum che nessuna norma impone al curatore di anticipare le spese della procedura, per cui tale organo non è mai tenuto in proprio al pagamento delle stesse; se la procedura non ha disponibilità non paga i creditori, anche se in prededuzione (ed infatti questa situazione è una delle ipotesi di chiusura), oppure se le disponibilità sono ridotte effettua una graduazione tra le stesse, come prevede il nuovo codice (e già la legge fallimentare).
          Pertanto quando nella risposta precedente abbiamo parlato che una delle parti è il curatore della società ammessa alla liquidazione giudiziale, intendevamo dire che parte è la procedura in persona del curatore; ci scusiamo se l'eccesso di sintesi ha potuto indurla in errore nell'interpretazione della nostra risposta.
          Tanto chiarito, per il resto non possiamo che confermare quanto detto. La solidarietà passiva tra tutte le parti del giudizio (debitore reclamante, creditore istante e procedura concrsuale in persona del curatore) consente al creditore di rivolgersi per il pagamento ad ognuno di essi, salvo poi regresso nei rapporti interni.
          Zucchetti SG Srl