Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Spese legali e privilegio

  • Amelia Fiore

    Salerno
    21/09/2024 18:04

    Spese legali e privilegio

    Salve, buona sera, in qualità di curatore in una procedura di liquidazione ho ricevuto una domanda di ammissione al passivo da parte di una lavoratrice. A seguito di ricorso dinanzi al Giudice del lavoro, prima dell'inizio della procedura, era stato stipulato un verbale di conciliazione depositato presso la cancelleria del Tribunale, con il quale venivano riconosciute delle somme alla lavoratrice a titolo di TFR. Successivamente la società non ha pagato, la lavoratrice ha richiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale che è stata accolta dal Tribunale, ed ha presentato domanda di ammissione al passivo con la quale, oltre a richiedere la somma a lei dovuta a titolo di TFR , precisando il credito per TFR è per la somma netta di € 2250,00, mentre si chiede di essere ammessi per la somma di € 2767,00 lorda a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazioni dalla data del fallimento a quella del deposito del progetto di riparto. Sugli interessi concordo, ma la rivalutazione non può essere concessa negli stessi termini.
    A fronte della ripetuta affermazione secondo cui i dipendenti vanno ammessi al passivo al lordo delle ritenute fiscali, essendo il curatore sostituto di imposta, e al netto delle ritenute previdenziali, che richiederanno gli enti rispettivi (per cui viene detratta dalla retribuzione lorda indicata nella busta paga la percentuale di trattenuta previdenziale, indicata sempre nello stesso documento e che generalmente ammonta al 9,19%), la Cassazione 17 novembre 2016 n. 23426 ha così statuito: "Il credito retributivo del lavoratore, in attuazione del principio di integrità della retribuzione, va ammesso al passivo del fallimento del datore di lavoro al lordo della quota di contributi posta a carico del primo, poiché tale quota, in caso di mancato pagamento dei contributi entro il termine, rimane, ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218/1952, definitivamente a carico del datore di lavoro. Ne consegue che il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva posta a suo carico e che pertanto andrà riconosciuto il privilegio previsto dall'art. 2751- bis C.c. sull'intero ammontare. D'altra parte il credito retributivo del lavoratore non può essere ammesso al passivo al lordo anche della quota posta a carico del datore di lavoro, poiché non è configurabile un diritto del lavoratore ad invocare in proprio favore l'adempimento dell'obbligazione contributiva, in quanto soggetto terzo rispetto ad un rapporto bilaterale tra datore di lavoro ed ente previdenziale". Devo quindi ammettere il credito, in considerazione di questo orientamento, così come richiesto, ma vorrei invitare il difensore a specificare quali somme sono dovute a titolo di contributi non versati dal datore di lavoro e quali dal lavoratore, in modo da non fare confusione laddove vi sia una surroga dell'Inps e quando di procederà al riparto. Ringrazio per la risposta. Avv. Amelia Fiore
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/09/2024 18:01

      RE: Spese legali e privilegio

      Dopo la sentenza da lei richiamata, la S. Corte è ritornata sul tema delle trattenute contributive in ambito fallimentare e con ordinanza n. 18333 del 03.09.2020, ha ribadito che al lavoratore che presenta domanda di ammissione del proprio credito a passivo del fallimento del datore di lavoro deve essere riconosciuto l'importo del credito al lordo delle ritenute previdenziali su di esso gravanti ed a suo carico qualora il datore non ne abbia provveduto al versamento o vi abbia provveduto tardivamente e che la quota contributiva gravante sul lavoratore fa parte del credito retributivo ammesso al passivo con conseguente privilegio ex art. 2751 bis, n. 1, c.c..
      Riteniamo, pertanto che tale soluzione, benchè all'inizio criticata (anche da noi) sia da seguire nella formazione dello stato passivo. Ovviamente può chiedere al creditore tutti i chiarimenti che reputa necessari ed è corretto sapere quale è la quota dei contributi a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non lo ha fatto, perché questa quota è parte della retribuzione e le ultime tre possono essere anticipate dall'Inps. In ogni caso è opportuno verificare se il datore fallito ha effettuato la trattenuta sulla retribuzione senza poi versarla all'Inps, perché se non ha effettuato la ritenuta, la quota relativa è stata già corrisposta al dipendente.
      La rivalutazione sul credito di lavoro va effettuata fino alla data della esecutività dello stato passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Amelia Fiore

        Salerno
        24/09/2024 10:51

        RE: RE: Spese legali e privilegio

        Grazie mille. Amelia Fiore