Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Revocatoria ex art. 166 CC.II. – Compensazione ex art. 155 CC.II.

  • Edoardo Lollo

    Vittorio Veneto (TV)
    13/03/2025 15:51

    Revocatoria ex art. 166 CC.II. – Compensazione ex art. 155 CC.II.

    La società X intratteneva regolari rapporti con il fornitore Z: negli ultimi dieci mesi di vita i pagamenti si sono fatti irregolari, oltre le scadenze pattuite. Colpisce il pagamento a vista fatto a favore di Z di una fattura in acconto per una importante fornitura, proprio tre mesi prima dell'apertura della liquidazione giudiziale di X. Al tempo l'insolvenza di X era evidente e conosciuta anche dal fornitore Z, ed altre fatture passive verso quest'ultimo risultavano scadute ed impagate.
    Il mese successivo la società X comunicava a Z la volontà di non dare seguito all'acquisto in quanto non più operativa, senza il personale tecnico utile per la lavorazione della fornitura. Per non creare danno al suo cliente, destinatario finale della fornitura, la società X metteva nelle condizioni Z di poter subentrare nel contratto con il cliente, organizzando un incontro con le parti e facendo assumere a Z personale tecnico, dimissionario di X, utile all' operazione.
    Lo scrivente curatore revoca ex art. 166 CC.II il pagamento non nei termini d'uso dell'acconto sulla fornitura di cui sopra. Il fornitore Z si oppone facendo valere l'intervenuta compensazione ex art. 155 CC.II, della somma ricevuta in acconto con suoi crediti precedenti scaduti, compensazione legale che Z aveva già espresso a X con comunicazione via pec il mese anteriore l'apertura della liquidazione giudiziale. Preciso che alla comunicazione pec il fornitore Z non ha dato seguito, tramite emissione di una nota di accredito, allo storno della fattura d'acconto.
    Conseguentemente, vista anche la recente sentenza 1076/2024 del Tribunale di Roma dalla quale si evince che la compensazione legale non è revocabile, non resta alla procedura se non di abbandonare ogni pretesa oppure di insistere, visto il soddisfacimento preferenziale di Z a discapito degli altri creditori in considerazione al fatto che la fornitura di merce è stata poi acquistata dalla cliente di Z, proprio su sua indicazione.
    Grazie per il vostro supporto e per il parere che mi vorrete fornire.
    Cordiali saluti
    Edoardo Lollo
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/03/2025 19:22

      RE: Revocatoria ex art. 166 CC.II. – Compensazione ex art. 155 CC.II.

      Può darsi per pacifico che in presenza di due crediti contrapposti acclarati, l'uno di pertinenza di un terzo e l'altro di un soggetto poi dichiarato fallito o ammesso alla liquidazione giudiziale, deve ritenersi possibile la compensazione, non soggetta ad alcuna forma dì revocabilità, anche se operata in periodo sospetto, in quanto siffatta compensazione è espressamente consentita dall'art. 56 l. f. come dall'art. 155 c.c.i.i., così da non configurare una forma di pagamento anormale; con la compensazione, infatti, non si effettua alcun pagamento, il terzo non riceve alcuna somma di denaro, ma gli viene solo consentito di non versare alla proceduta fallimentare l'importo di cui era debitore nei confronti del fallito. Per lo stesso motivo non si può parlare di alterazione della par condicio; la compensazione è essa stessa una alterazione di tale principio, ma consentita dalla legge.
      In sostanza la compensazione, quale fenomeno estintivo del credito, non può essere di per sé oggetto di revocatoria fallimentare in quanto sono revocabili i soli atti preparatori di tale fenomeno estintivo, ossia gli atti che hanno determinato la nascita del credito poi estinto.
      Zucchetti SG srl