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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
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Pietro Boraschi
Fornovo di Taro (PR)05/03/2024 11:56DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
CHIEDO QUESTO:
IL DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA AI SENSI DELL'ART.49 C.3 LETT.C DEL CCII VA' EFFETTUATO DIRETTAMENTE IN CANCELLERIA O PRESSO IL CURATORE?
SE IL DEPOSITO AVVIENE PRESSO IL CURATORE OLTRE I 3 GIORNI LO STESSO EX ART.130 2 C. AVVISA IL PUBBLICO MINISTERO ENTRO 30 GIORNI?
SE IL DEPOSITO VIENE FATTO PRESSO IL CURATORE LO STESSO POI DEPOSITA LA DOCUMENTAZIONE ANCHE IN CANCELLERIA?
GRAZIE
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza05/03/2024 17:50RE: DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
La norma di cui all'art. 49, comma 3 lett. c) parla di deposito senza altra precisazione per cui bisogna intendere che il deposito vada effettuato in cancelleria, come lascia intendere anche il richiamo dell'art. 39 alla fine della lett. c) citata. Sarà il curatore a doversi informare presso la cancelleria se nel termine indicato dall'art. 49 i documenti sono stati depositati e, in mancanza, informare senza indugio il P.M., come prescrive il secondo comma dell'art. 130.
Zucchetti SG srl-
Pietro Boraschi
Fornovo di Taro (PR)05/03/2024 18:21RE: RE: DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
RINGRAZIO DELLA RISPOSTA,
ANCHE SE NOTO CHE NELLO SCADENZIARIO CRONOLOGICO DI FALLCO SI PARLA DI COMUNICARE AL PM ENTRO 30 GIORNI DALLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE ....FORSE PERCHE' IL COMMA 1 DEL 130 CC PARLA DI 30 GIORNI.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza10/03/2024 12:34RE: RE: RE: DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
Il procedimento con rito camerale si conclude in fase decisoria con un decreto, che può essere, come è accaduto nel suo caso, di approvazione, cioè di accertamento dell'infondatezza degli addebiti al conto. Tale decreto è suscettibile di essere impugnato dinanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art. 26 l. fall. come chiaramente statuito da Cass. n. 18226 del 2017, che, a fronte di un ricorso diretta alla Corete di Cassazione del provvedimento del tribunale di approvato del conto, ha statuito che "la correlata decisione finale divenne assoggettabile agli ordinari mezzi d'impugnazione ai sensi della L. Fall., art. 26, comma 1, dunque reclamabile avanti alla corte d'appello e non già ricorribile direttamente avanti a questa Corte; vige invero in tema il principio , qui ribadito anche per i rimedi endoconcorsuali, per cui la "l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e quindi in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta od errata che sia) effettuata dal giudice." (Cass. 2948/2015; conf. 21520/2015, 12872/2016); a tale approdo convince, nel caso concreto, anche la constatazione che, nella disciplina concorsuale, l'unico grado di merito a cognizione piena risulta da configurazioni normative espresse, com'è ad esempio per le impugnazioni avverso le pronunce assunte dal tribunale in punto di accertamento dello stato passivo, vigendo per la generalità delle altre statuizioni interne il doppio parallelo regime della riesaminabilità, rispettivamente, da parte del tribunale ovvero della corte d'appello, ai sensi della citata disposizione di chiusura del sistema".
E quella del tribunale è la prima decisione sull'approvazione del rendiconto, come tale assoggettabile a reclamo, posto che il giudice delegato, a fronte di contestazioni non componibili con un accordo, si limita a fissare "l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio"; ovviamente i richiamo all'art. 26 l. fall. o 124 CCII comporta anche il rispetto dei termini per l'impugnazione da tali articoli previsti.
Tale decisione è stata ripresa più recentemente da Cass. 20/06/2022, n.19889. che si è limitata a riaffermare il principio ricopiando alcuni passi del precedente citato.
Zucchetti SG srl
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FULVIO COCIANI
Perugia27/10/2025 11:43RE: RE: DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
Qualora il debitore, deposita le scritture nelle mani del curatore, essendo il richiamo all'art.39 un richiamo relativo alla domanda in proprio di ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi, quindi diverso dalla dichiarazione di apertura della L.G. su istanza di un creditore, vi è violazione ex art. 327 ?
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/10/2025 12:22RE: RE: RE: DEPOSITO LIBRI CONTABILI ETC EX ART.49 C.3 LETT.C
L'art. 39 CCII elenca la documentazione che deve presentare il debitore che chieda l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi m anche ad una procedura di insolvenza, e quindi si applica anche al caso che il debitore chieda l'apertura della liquidazione giudiziale a proprio carico, Quando una tale istanza è presentata da un creditore (o altro legittimato) trova applicazione l'art. 49, che individua il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e prevede l'ordine di cui al comma 3 lett. c) a depositare i documenti ivi elencati.
Quanto alla violazione di norme penali, queste sono tipizzate nel senso che ciascuna di esse prevede un comportamento ritenuto come reato, pe cui vanno valutati, di volta in volta, i comportamenti del debitore per stabilire se questi integrino una delle ipotesi di reato previste dalla legge.
Zucchetti SG srl
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