Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

accordo ristrutturazione del debito art. 57 CCII ss

  • Marco Crifò

    Verdellino (BG)
    09/04/2024 17:30

    accordo ristrutturazione del debito art. 57 CCII ss

    Una società intende avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 57 CCII.
    Ha in corso una rateizzazione con l'iNPS a fronte della rottamazione di cartelle esattoriali per un importo di circa € 120.000, pagamenti rateali, ultimo pagamento fine 2027.
    Sono inoltre in corso mutui (oltre 5 anni) e finanziamenti di lunga e media durata con rateazione.
    I creditori citati sono estranei all'accordo.
    In sede di omologa il Tribunale richiederà che il piano finanziario preveda il pagamento integrale anche di tali creditori alle scadenze anche se al momento della presentazione della domanda di omologa per effetto della rateazione, non esistevano posizioni scadute? In tal caso un piano finanziario è attendibile se l'orizzonte temporale per il pagamento del debito rateizzato è medio lungo?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/04/2024 20:15

      RE: accordo ristrutturazione del debito art. 57 CCII ss

      A nostro parere, il fatto che il comma 3 dell'art. 57 prenda in considerazione per il pagamento dei creditori non aderenti all'accordo, oltre ai crediti già scaduti al momento dell'omologa, quelli non ancora scaduti in tale epoca, fa capire che il legislatore mantiene le scadenze esistenti; pertanto in caso di rateizzazione a fronte della rottamazione di cartelle esattoriali che prevede pagamenti rateali, o di mutui con rate scadenzate nel tempo, il termine di 120 giorni inizia decorrere dalle relative scadenze contemplate in tali operazioni. In altre parole le rateazioni programmate rimangono e il debitore usufruisce del vantaggio di poter adempiere entro 120 giorni dalle rispettive scadenze, sempre che i creditori interessati non abbiano aderito all'accordo con modalità di pagamento diverse.
      Non pensiamo che, in mancanza di opposizioni, il tribunale possa richiedere qualcosa in più della attestazione del professionista di cui all'art. 57 comma 4; in caso di contestazioni sarà valutato il contenuto delle stesse.
      Zucchetti Sg srl