Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Esecutività decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia

  • Carlotta Cento

    Milano
    24/01/2024 15:01

    Esecutività decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia

    Buongiorno,
    per quanto mi risulta, ai fini dell'ammissione al passivo del credito sulla base di un Decreto Ingiuntivo, il Curatore non può più basarsi sulla data della "formula esecutiva" (che, alla luce della riforma Cartabia, è stata abrogata) per valutare l'opponibilità del Decreto alla procedura concorsuale.
    Mi chiedo, dunque, come fa il Curatore ad essere certo che il Decreto Ingiuntivo, seppure immediatamente esecutivo, non sia stato opposto? Bisogna chiedere un "certificato di non opposizione"? E' sufficiente una "copia attestata conforme all'originale" sottoscritta dal legale del creditore?

    Grazie



    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      26/01/2024 20:01

      RE: Esecutività decreto ingiuntivo dopo la riforma Cartabia

      A nostro avviso nulla è cambiato ai fini dell'ammissione al passivo di credito fondato su decreto ingiuntivo in quanto l'art. 647 cpc non è stato toccato dalla Riforma Cartabia, per cui ancora oggi il giudice che ha pronunciato il decreto è tenuto a dichiarare, su istanza di parte, la esecutorietà del decreto ingiuntivo per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponete e solo questa dichiarazione assicura la definitiva esecutorietà del decreto.
      La Riforma Cartabia invece ha inciso sugli artt. 474 e 475 cpc, modificandoli e sull'art. 476 cpc abrogandolo, oltre che sugli articoli conseguenzialmente collegati (inoltre ha inserito- questo con effetto dal 30 giugno 2023- l'opposizione a decreto ingiuntivo nell'ambito della mediazione obbligatoria), per cui ora (dal 28 febbraio 2023) non è più necessaria (non la dichiarazione di esecutività, ma) l'apposizione della formula esecutiva per il recupero coattivo del credito, ossia di quella formula che conteneva il comando rivolto agli ufficiali giudiziari di porre in esecuzione il titolo in calce al quale la stessa veniva apposta e senza la quale gli aventi diritto non potevano agire in via esecutiva; inoltre non vi è più bisogno di richiedere l'autorizzazione per rilascio di un'ulteriore copia esecutiva del titolo successiva alla prima. In sostanza è stata tata eliminata la "formula esecutiva" ed è venuto meno il concetto di copia in forma esecutiva in quanto ora il titolo esecutivo viene rilasciato "in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge non disponga altrimenti".
      Rimane pertanto onere del creditore che insinua un credito portato da decreto ingiuntivo, seppur dichiarato provvisoriamente esecutivo, fornire la prova della anteriorità alla apertura della liquidazione giudiziale della emissione del provvedimento di definitiva esecutività di cui all'art. 647 cpc.
      Zucchetti SG srl