Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

TRASMISSIONE RELAZIONE INFORMATIVA EX ART. 130 c.1 CCII

  • Vincenzo Galasso

    Fano (PU)
    21/03/2023 11:50

    TRASMISSIONE RELAZIONE INFORMATIVA EX ART. 130 c.1 CCII

    Buongiorno,
    oltre al deposito in Cancelleria (GD) e la trasmissione al P.M. entro 5 giorni in copia integrale, la relazione ex art. 130 c. 1 CCII deve essere trasmessa anche a tutti i creditori, secretando le parti della relazione ex art. 130 c.8 CCII?
    Quando il GD dispone la secretazione delle parti della relazione, a chi va trasmessa tale relazione?

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/03/2023 19:40

      RE: TRASMISSIONE RELAZIONE INFORMATIVA EX ART. 130 c.1 CCII

      Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 130 ccii vanno presentate al giudice delegato, ossia depositate in cancelleria e, per il disposto del comma settimo, vanno trasmesse in copia integrale al pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito in cancelleria. Nessuna altra comunicazione o trasmissione è prevista per queste relazioni, a differenza di quanto stabilito per i rapporti riepilogativi periodici dal comma nono, che di questi prevede la trasmissione a mezzo Pec al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni, omesse le parti secretate.
      Zucchetti Sg srl