Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
ricorso per apertura liquidazione giudiziale in proprio (combinato disposto degli artt. 37, comma 2, 39 e 40 ccii)
-
Leonardo Quagliata
ROMA17/09/2024 14:55ricorso per apertura liquidazione giudiziale in proprio (combinato disposto degli artt. 37, comma 2, 39 e 40 ccii)
Mi è stato riferito dalla Cancelleria del Tribunale di Roma che il liquidatore di una società che intende presentare ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale della società di cui è liquidatore, nonostante la norma (commi 5 e 6 art. 40 CCII) preveda l'esatto contrario, ha la necessità di avvalersi dell'assistenza di un avvocato perchè altrimenti non ha la visibilità del fascicolo telematico e neppure è abilitato a trasmettere il ricorso er l'apertura della liquidazione giudiziale della società di cui è liquidatore.
Potete darmi ragguagli operativi anche di altri tribunali in merito alla questione?
Saluti
Leonardo Quagliata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/09/2024 18:42RE: ricorso per apertura liquidazione giudiziale in proprio (combinato disposto degli artt. 37, comma 2, 39 e 40 ccii)
Lasciamo al popolo del Forum rappresentare le varie situazioni locali, non essendone noi direttamente a conoscenza.
Noi possiamo dire il dubbio su chi debba sottoscrivere la domanda di liquidazione giudiziale in proprio- che nell'attuale versione del comma 2 dell'art. 40, collegato al comma 2 dell'art. 9 e alla natura di iniziativa giudiziaria della domanda, sussiste e non è superato dal comma 5, che riguarda la possibilità del debitore di stare in giudizio in proprio ma non direttamente la presentazione della domanda- che il correttivo di imminente pubblicazione ha chiarito questo aspetto. Invero, al comma 2, dopo la previsione che "Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis" ha aggiunto "e la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza". Formula che, dopo la previsione del primo periodo del comma 2, per il quale "Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura", assume l'inequivoco significato che nelle società l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale può essere sottoscritta dal legale rappresentante, senza l'ausilio di un legale, costituendo ina delle eccezioni al principio dettato dal comma 2 dell'art. 9..
Zucchetti SG srl
-
Leonardo Quagliata
ROMA17/09/2024 19:01RE: RE: ricorso per apertura liquidazione giudiziale in proprio (combinato disposto degli artt. 37, comma 2, 39 e 40 ccii)
Fermo restando che il secondo periodo del comma 2 dell'art. 40 costituisce senza dubbio una delle eccezioni al principio dettato dal comma 2 dell'art. 9 (e quindi nelle società la domanda di apertura della liquidazione giudiziale può essere sottoscritta dal legale rappresentante, senza l'ausilio di un legale), il mio quesito è se detta domanda debba essere obbligatoriamente veicolata tramite un avvocato perchè altrimenti il sistema ministeriale non ne consente l'acquisizione, così come non consente l'accesso al fascicolo telematico del procedimento.
Saluti
Leonardo Quagliata-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/09/2024 19:47RE: RE: RE: ricorso per apertura liquidazione giudiziale in proprio (combinato disposto degli artt. 37, comma 2, 39 e 40 ccii)
Lei aveva chiesto come operano i vari tribunali in materia ed abbiamo lasciato che a questa domanda rispondano gli utenti del forum, sparsi in tutta l'Italia, che possono fornire informazioni che non possediamo.
Noi ci siamo limitati a riportare cosa prevede la legge attuale evidenziando, in particolare, le imminenti modifiche riferite alle società, dato che lei parlava di società in liquidazione. Per queste, come detto la legge non richiede che la domanda di auto dichiarazione di liquidazione giudiziale sia veicolata da un legale in quanto la norma richiamata richiede la sottoscrizione del solo legale rappresentante della società. E' probabile che un legale sia comunque necessario per svolgere alcuni compiti difficilmente esperibili da soggetti non abilitati (quelli indicati dal Tribunale di Roma) ma questa è una questione di pratica e non di diritto; ovviamente se la società si serve di un legale, questi deve essere fornito di procura.
Zucchetti SG srl
-
-
-