Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Cessionario d'azienda

  • Massimo Impeciati

    Roma
    15/03/2024 09:04

    Cessionario d'azienda

    Buongiorno, sottopongo al vostro parere la seguente situazione.
    La società oggi in liquidazione giudiziale, nel 2018 cede la propria azienda, avendo accortezza di individuare essenzialmente soli assets attivi ed omettendo di trasferire i propri debiti, composti sia da creditori privilegiati (Erario), che creditori chirografari, comunque presenti sui libri contabili obbligatori.
    Successivamente e prima dell'avvio della liquidazione giudiziale, la società si fa comunque carico di pagare parte dei debiti fiscali, senza chiedere alcuna somma al cessionario, comunque responsabile (art.2560 cc) e depauperando integralmente la somma ricevuta in conto prezzo della precedente cessione. Nel 2024 viene aperta la liquidazione giudiziale della società e propongono domanda di insinuazione al passivo numerosi creditori, per debiti sorti anteriormente alla cessione d'azienda e regolarmente riportati nelle scritture contabili della società.
    Il parere che chiedo è: ritenete esistente alcuna azione, anche di regresso o solidarietà, esercitabile a tutela della massa dei creditori verso il cessionario per l'azione svolta, considerate le circostanze in cui è avvenuta ? Anche alla luce della sentenza CC 19806/2023.
    Vi ringrazio fin da ora per il vostro contributo.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/03/2024 12:29

      RE: Cessionario d'azienda

      Non vediamo quale azione possa essere proposta dal curatore della liquidazione giudiziale cui è stato ammesso il cedente l'azienda nei confronti del cessionario per il pagamento dei debiti maturati fino alla cessione.
      Il punto di partenza è che questi debiti sono sorti e rimangono, anche dopo la cessione, a carico del cedente, solo che di essi, se risultanti dalle scritture contabili, risponde, per il disposto del secondo comma dell'art. 2560 c.c., anche il cessionario nei confronti dei creditori, fermo restando che nei rapporti interni tali obbligazioni sono state contrattare dal debitore cedente nel suo esclusivo interesse, di modo che il cessionario che sia chiamato a pagare tali debiti in forza della solidarietà imposta dalla norma citata, ha azione di rivalsa nei confronti del cedente per ottenere il rimborso di quanto pagato.
      Ed è esattamente questo che ha detto la S. Corte quando con il provvedimento da lei richiamato (Cass. 12/07/2023, n.19806, conforme a consolidata giurisprudenza) ha statuito che "la previsione della solidarietà dell'acquirente dell'azienda nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti dell'azienda ceduta è posta a tutela dei creditori, e non dell'alienante, per cui essa non determina alcun trasferimento della posizione debitoria sostanziale, nel senso che il debitore effettivo rimane pur sempre colui cui è imputabile il fatto costitutivo del debito, e cioè il cedente, nei cui confronti può rivalersi in via di regresso l'acquirente che abbia pagato, quale coobbligato in solido, un debito pregresso dell'azienda, mentre lo stesso non può fare il cedente che abbia pagato il debito verso il coobbligato in solido. Pertanto- continua la Corte- in caso di fallimento della società cedente, il curatore non è legittimato a promuovere l'azione per la dichiarazione di solidarietà dell'acquirente dell'azienda ceduta dalla società poi fallita nella obbligazione relativa al pagamento dei debiti contratti dalla stessa anteriormente alla cessione, e ciò in quanto detta azione non sarebbe proposta nell'interesse della massa dei creditori, poiché il suo eventuale accoglimento non comporterebbe alcun vantaggio per il fallimento, che sarebbe comunque tenuto ad ammettere al passivo, e pagare nei limiti della massa attiva disponibile, da un lato i creditori dell'azienda, senza potersi rivalere nei confronti dell'acquirente della stessa, e, dall'altro, quest'ultimo, agente in via di regresso in relazione ai debiti dell'azienda stessa eventualmente soddisfatti in quanto acquirente coobbligato in solido" (conf. Cass., n. 23780/04; Cass. n. 20153/2011).
      Nel caso in esame, inoltre, è stata inserita nel contratto di cessione di azienda una clausola che esclude il trasferimento dei debiti in capo al cessionario, ma questo dato è del tutto irrilevante, anzi rafforza quanto detto in precedenza in quanto una clausola del genere vincola solo le parti, e non i terzi creditori, nei confronti dei quali il cessionario resta comunque obbligato in solido con il cedente, quando il debito risulta dai libri contabili obbligatori, fermo restando che in tal caso potrà rivalersi per il pagamento dei debiti sull'alienante; rafforza ulteriormente la tesi esposta dato che con tale clausola le parti hanno esplicitato ciò che è ovvio, ossia che i debiti contratti dal cedente fino alla cessione dell'azienda sono, nei rapporti interni con il cessionario, da considerare debiti esclusivamente suoi.
      Zucchetti SG srl