Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

AZIONE EX ART. 2560 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

  • Noemi Lucchesi

    Corridonia (MC)
    28/03/2023 11:02

    AZIONE EX ART. 2560 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

    Buonasera, quale curatore di una Liquidazione Giudiziale, chiedo se sia possibile, riqualificando giuridicamente una serie di atti inequivocabili (vendita tutti beni strumentali, trasferimento contratto di locazione commerciale, ecc...) con un Atto di Cessione di Azienda, esercitare nell'interesse del Ceto creditorio l'azione ex art. 2560 c.c. nei confronti del cessionario di Azienda per l'importo dei creditori (esistenti al momento del compimento degli Atti), insinuatisi al fallimento e rimasti insoddisfatti.

    Ovvero i creditori vanno ammessi al Passivo e poi in quanto insoddisfatti possono esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del cessionario di Azienda.

    Trattandosi poi di simulazione relativa, mi sembra che non ci sia un termine di prescrizione.

    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2023 20:42

      RE: AZIONE EX ART. 2560 LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

      Se abbiamo ben capito lei è il curatore della liquidazione giudiziale aperta nei confronti dell'imprenditore A, e , ritenendo di poter qualificare alcune operazioni compiute d tra A e B come cessione di azienda dal primo al secondo, avrebbe intenzione di agire nei confronti di B per ottenere il rimborso dei crediti per i quali i creditori commerciali di A si sono insinuati al passivo della sua procedura di LG, in applicazione dell'art. 2560 c.c..
      Se è questa la fattispecie , crediamo proprio che il suo intento di ricupero nell'interesse della massa non sia realizzabile. Dato infatti per scontato che lei riesca a dimostrare (cosa non agevole) che ci sia stato un trasferimento di azienda da A a B, il secondo comma dell'art. 2560 c.c., da lei anche richiamato, prevede che dei debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento "risponde anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori". Ossia, a tutela dei creditori, la norma dispone che il cessionario dell'azienda risponde in solido con il cedente dei debiti anteriori al trasferimento contratti dal cedente, il che significa, per un verso, che i creditori anteriori possono, secondo la regola base della solidarietà posta dall'art. 1292 c.c., rivolgersi a ciascun condebitore per ottenere il pagamento dell'intero loro credito (ovviamente nei confronti di A dichiarato insolvente, devono farlo con lo strumento dell'insinuazione al passivo) e, dall'altro che sarà il cessionario B a potersi rivalere nei confronti del cedente A dei debiti ante cessione che lui abbia saldato quale debitore solidale e non il contrario.
      In sostanza, anche qualificando le operazioni in questione come cessione di azienda, anche ammettendo che i debiti di cui parla risultino dai libri contabili, non vi è spazio per l'azione da lei prospettata. Valuti piuttosto se esistono le condizioni per una revocatoria o dei singoli atti o della cessione di azienda (sempre se riesce a dimostrala), anche se temiamo che anche questa via sia preclusa visto che ci chiede i termini di prescrizione per l'azione che intendeva muovere.
      Zucchetti SG srl