Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

PAGAMENTO RICEVUTO DA UN CLIENTE

  • Fabio Stendardo

    GENOVA
    09/10/2023 14:15

    PAGAMENTO RICEVUTO DA UN CLIENTE

    Buongiorno,
    scusate il disturbo: sono stato nominato curatore di una liquidazione giudiziale di ditta individuale.
    Il Fallito ha incassato con accredito sul conto corrente postale una fattura emessa in data 15/09/2023 e incassata con accredito in data 18/09/2023 su conto postale; la sentenza è stata pubblicata sul registro imprese in data 18/09/2023; inoltre il debitore ha eseguito il prelevamento di tale somma successivamente all'apertura della liquidazione.

    Ora vi chiedo se è possibile richiedere alla posta la rimessa sul conto del fallimento (conto in passivo) o richiedere la restituzione della somma al debitore che si è prelevato in modo illecito la somma?

    Il cliente del debitore comunque non doveva accertarsi della procedura prima di eseguire il pagamento?

    Grazie.

    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      10/10/2023 15:38

      RE: PAGAMENTO RICEVUTO DA UN CLIENTE

      Pacifica la responsabilità, anche penale, del soggetto ammesso alla liquidazione giudiziale in quanto nei suoi confronti la sentenza produce i suoi effetti dalla pubblicazione , ossia dal deposito in cancelleria (art. 49, co. 4 e artt. 142 e 144 CCII, per aver egli prelevato le somme dal conto postale dopo appunto la pubblicazione di detta sentenza, nei confronti dei terzi vi è una sovrapposizione di date che rende più difficile la soluzione. A norma, infatti del citato comma 4 dell'art. 49, gli effetti della sentenza che dichiara apèerta la liquidazione giudiziale nei riguardi dei terzi "si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese"; nel caso detta iscrizione è avvenuta il 18.9.2023, per cui è inefficace e ripetibile ciò che è stato fatto dopo tale data. Orbene è presumibile che il cliente che ha effettuato il pagamento, che è stato accreditato il 18.9.2023, abbia disposto il bonifico il data precedente, nel mentre l'Ufficio che ha consentito il prelievo dopo l'accredito, ossia lo stesso giorno della pubblicazione della sentenza nel registro imprese o il giorno successivo è da ritenere colpito da inefficacia. Pertanto, a nostro avviso, nella relazione dovrà esporre il comportamento del soggetto in liquidazione dal quale nulla potrà pretendere patrimonialmente essendo il suo patrimonio già acquisito all'attivo concorsuale e potrà chiedere il riaccredito alle Poste della somma prelevata; ci sembra difficile che possa avanzare pretesa di nuovo pagamento al cliente, anche perché dall'operazione la curatela deve trarre quanto sottratto non certo giovarsi di un doppio pagamento.
      Zucchetti Sg srl
    • Fabio Stendardo

      GENOVA
      10/10/2023 15:43

      RE: PAGAMENTO RICEVUTO DA UN CLIENTE

      Grazie mille per la risposta.
      Cordiali saluti.