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Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Informazioni ai creditori nelle liquidazione controllata
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Filippo Rasile
REGGIO EMILIA (RE)16/12/2023 18:02Informazioni ai creditori nelle liquidazione controllata
Buona sera,
salvo errori, mi pare che nella liquidazione controllata non c'è una previsione analoga all'art. 130/9 CCII (diritto/dovere di informativa periodica ai creditori ).
Nella sentenza di apertura della liquidazione controllata non viene aggiunto nulla al riguardo.
Credete che possa ritenersi applicabile analogicamente l'art. 130?
Altrimenti, come pensate che vadano soddisfatte le esigenze del creditore ammesso al passivo di avere notizie sullo svolgimento della procedura?
Grazie per il vostro parere
FR-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/12/2023 18:45RE: Informazioni ai creditori nelle liquidazione controllata
Per la verità anche nella disciplina della liquidazione controllata c'è una previsione analoga a quella di cui all'art. 130/9 ed è contenuta nell'art. 275, comma 1, per il quale "Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso".
A questa norma il liquidatore deve attenersi, in mancanza di diversa disposizione del tribunale, altrimenti scattano le sanzioni indicate.
Zucchetti SG srl -
GESSICA ZANOTTI
Reggio Emilia (RE)29/01/2024 16:07RE: Informazioni ai creditori nelle liquidazione controllata
Buonasera,
non ho capito: secondo voi il Liquidatore nella liquidazione controllata del sovraindebitato deve inviare delle informative periodiche ai creditori?
L'art. 275 comma 1 prevede solo che il Liquidatore riferisca ogni 6 mesi al GD.
Non è previsto esplicitamente che il Liquidatore debba informare periodicamente anche i creditori (come invece è previsto nella LG).
Può essere che i creditori non ricevano nessuna informativa sull'andamento della liquidazione controllata?
Non ho trovato alcuna norma che lo preveda esplicitamente come accade invece nella liquidazione giudiziale.
Grazie per i chiarimenti che vorrete fornirmi
Gessica Zanotti
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/01/2024 16:49RE: RE: Informazioni ai creditori nelle liquidazione controllata
Noi ci siamo posti la sua stessa domanda: Può essere che i creditori non ricevano nessuna informativa sull'andamento della liquidazione controllata?
A questa domanda si possono dare due risposte di segno opposto. Una che l'art. 275, comma 1, prevedendo soltanto che il liquidatore deve riferire semestralmente al giudice sulla esecuzione del programma di liquidazione, non attribuisce allo stesso organo il compito di avvertire anche il debitore e i creditori, a differenza di quanto espressamente previsto dell'art. 130, comma 9. Questa lettura, strettamente conforme alla legge, non risponde alla sua domanda o, meglio, non spiega perché i creditori della liquidazione controllata a differenza di quelli della liquidazione giudiziale, non debbano essere posti a conoscenza delle relazioni del liquidatore, omesse le parti secretate, tanto più che nella liquidazione controllata manca l'organo del comitato dei creditori, che potrebbe svolgere una funzione di raccordo tra la massa e il liquidatore. Non trovando appagante la risposta che lascia i creditori all'oscuro dell'andamento della liquidazione, che è invece di interesse per loro, noi abbiamo ritenuto che, in considerazione anche delle affinità esistenti tra le due procedure, di poter estendere l'obbligo della comunicazione sia al debitore che ai creditori anche alle relazioni presentate dal liquidatore della liquidazione controllata in applicazione analogica dell'ult. parte dell'art. 130, comma 9.
Sappiamo bene le obiezioni che possono essere fatte a questa soluzione (in realtà manca un vuoto normativo da colmare con il ricorso all'analogia in quanto il legislatore ha regolamentato la materia delle relazioni senza prevedere la comunicazione ai creditori) ma la tutela dei creditori giustifica ampiamente, a nostro avviso, detta comunicazione. Costoro, infatti, seppur non partecipano all'approvazione del conto gestione per la semplificazione della relativa procedura, vanno notiziati del deposito del progetto di riparto, al quale possono muovere contestazioni e questa possibilità richiede che essi abbiano avuto conoscenza dell'andamento della gestione. Si potrebbe dire che i creditori possono chiedere in cancelleria di visionare le relazioni, ma è impensabile che nei tempi di comunicazione via pec i creditori debbano recarsi materialmente presso gli uffici giudiziari per ottenere ciò che il liquidatore può comunicare loro velocemente e senza spese.
Zucchetti SG srl
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