Forum PROCEDURE EX CCII - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

procura

  • Stefania Zacheo

    Martina Franca (TA)
    21/11/2024 09:55

    procura

    Buongiorno,
    sono curatrice di una liquidazione giudiziale; nell'esaminare una domanda di ammissione al passivo rilevo che la procura in favore del difensore dell'istante, redatta su documento separato ed allegato al ricorso per la insinuazione, è rilasciata espressamente per il recupero del credito nei confronti della società insolvente (senza riferimento alla liquidazione giudiziale nè all'Ufficio Giudiziario innanzi alla quale è pendente il procedimento).
    Peraltro, il creditore personalmente ha proposto il ricorso per la insinuazione del medesimo credito con una precedente istanza.
    Io ritengo che la procura allegata al ricorso per la insinuazione e redatta su separato documento debba contenere il riferimento specifico alla procedura di liquidazione giudiziale. Riterrei pertanto di ammettere la prima istanza, proposta dal creditore personalmente, e non esaminare la seconda in quanto presentata da procuratore non munito di valida procura.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/11/2024 19:20

      RE: procura

      Condividiamo la sua conclusione ma per un ragionamento diverso. In realtà ilmdifensore non è sfornito di procura dato che il contenuto della stessa avente ad oggetto il recupero credito comprende sia l'azione di cognizione che la conseguente esecuzione in caso di mancato adempimento o l'insinuazione al passivo qualora il debitore sia stato ammesso alla liquidazione giudiziale. E' pacifico, infatti il principio, che "la procura rilasciata al difensore per il giudizio di cognizione deve essere intesa non solo come volta al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte vittoriosa dal bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte" (Cass. n. 23753/2020; Cass. n. 3497/2012; Cass. n. 20827/2009; Cass. n. 26926/07).
      Se ci fosse stata solo questa domanda, la stessa, a nostro avviso sarebbe stata ammissibile, ma nel caso il creditore ha presentato la stessa domanda in proprio e questo cambia molto, sia per la prevalenza da dare a quest'ultima che per il dubbio che fa sorgere se effettivamente sia stato data procura per l'insinuazione.
      La domanda presentata dal difensore può, pertanto, essere rigettata con la motivazione che per lo stesso credito si è già insinuato personalmente la parte, cosa che la legge consente (art. 200, comma 1, lett. a) e questa domanda, non ritirata e che viene esaminata, assorbe quella presentata dal legale. Inoltre, il fatto che la parte, nonostante la generica procura al legale di recupero crediti, abbia presentato personalmente una domanda fa sorgere fondati dubbi sulla idoneità e permanenza della procura alla insinuazione al passivo.
      Zucchetti SG srl
      • Stefania Zacheo

        Martina Franca (TA)
        21/11/2024 20:50

        RE: RE: procura

        Grazie della esauriente risposta